Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11970 del 31/05/2011

Cassazione civile sez. VI, 31/05/2011, (ud. 07/04/2011, dep. 31/05/2011), n.11970

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 3253-2010 proposto da:

M.V. (OMISSIS), nella qualità di erede di

T.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CRESCENZIO 20, presso lo studio dell’avvocato BURAGLIA CINZIA, che la

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS) in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso

l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli

Avvocati RICCIO ALESSANDRO, PREDEN SERGIO, PULLI CLEMENTINA, VALENTE

NICOLA, giusta procura speciale in atti;

– resistente –

avverso l’ordinanza RG 28836/09 del TRIBUNALE di ROMA del 28/1/10,

depositata il 29/01/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. SAVERIO TOFFOLI;

è presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RENATO

FINOCCHI GHERSI.

Fatto

MOTIVI

La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c. a seguito di relazione ex art. 380-bis.

1. In una controversia per conseguire una prestazione previdenziale (adeguamento di pensione di reversibilità) proposta da V. M., in qualità di erede di T.L., il Tribunale di Roma ha dichiarato, con ordinanza pronunciata all’udienza del 28.1.2010, la propria incompetenza per territorio, ritenendo competente il Tribunale di Trieste. Al riguardo ha rilevato che in base al nuovo testo dell’art. 444 c.p.c., di cui alla L. n. 69 del 2009, art. 46, comma 23, per i residenti all’estero sussiste la competenza del tribunale nella cui circoscrizione l’attore, oppure il defunto in caso di azione proposta dagli eredi, avevano l’ultima residenza prima del trasferimento all’estero; e ha ritenuto che nella specie l’ultima residenza della T. era in (OMISSIS), come si evinceva dal fatto che la prestazione era stata liquidata dall’Inps di Trieste.

2. La M. propone ricorso per regolamento di competenza, deducendo che arbitrariamente e in contrasto con la realtà il giudice di merito aveva ritenuto la de cuius residente nell’ambito della circoscrizione di (OMISSIS) prima del trasferimento all’estero.

Ella in realtà era stata sempre residente in (OMISSIS) e, pur tenute presenti le vicende politiche relative al relativo territorio, non poteva parlarsi di un trasferimento all’estero di tale soggetto e comunque non vi era stata residenza del medesimo in (OMISSIS).

Peraltro la ricorrente (l’erede) non era stata mai residente in Italia. Pertanto, rimanendo inapplicabile la individuazione della competenza in base alla residenza, risultava operante il criterio residuale, di cui all’art. 19 c.p.c., della sede dell’ente convenuto.

3. Il proposto regolamento risulta fondato in quanto appare evidente che il giudice a quo abbia erroneamente ritenuto che l’emanazione del provvedimento di liquidazione della pensione da parte della sede di (OMISSIS) dimostrasse una pregressa residenza dell’assicurata in tale città. Ciò anche in rapporto alle disposizioni interne dell’Inps, richiamate nel ricorso, sulla ripartizione tra varie sedi della competenza per le pratiche pensionistiche dei residenti all’estero.

D’altra parte, la residuale competenza del foro della sede dell’ente previdenziale (nella specie indubbiamente avente sede in (OMISSIS)) è stata già affermata da questa Corte (Cass. 3273/1992).

In accoglimento del ricorso deve quindi essere dichiarata la competenza del Tribunale di Roma.

Le spese di questo procedimento vengono regolate secondo il criterio della soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accogli il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale di Roma, davanti a cui rimette le parti; condanna l’Inps a rimborsare alla ricorrente le spese in Euro 30,00, oltre Euro mille per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA secondo legge.

Così deciso in Roma, il 7 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA