Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11970 del 17/05/2010

Cassazione civile sez. III, 17/05/2010, (ud. 14/04/2010, dep. 17/05/2010), n.11970

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 26049/2006 proposto da:

C.V. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CIVITAVECCHIA 7, presso lo studio dell’avvocato BAGNASCO

Pierpaolo, che lo rappresenta e difende con delega in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

S.G.M. (OMISSIS), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE, n. 1 presso lo studio

dell’avvocato SPINOSO Antonino, che lo rappresenta e difende con

delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

Avverso la sentenza n. 122/2006 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, emessa il 4/05/2006 depositata il 08/05/2006; R.G.N.

790/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

14/04/2010 dal Consigliere Dott. MAURIZIO MASSERA;

udito l’Avvocato PIERPAOLO BAGNASCO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CENICCOLA Raffaele, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 5 novembre 2003 il Tribunale di Reggio Calabria rigettava la domanda proposta da C.V.D., il quale aveva chiesto la risoluzione del contratto di locazione dell’appartamento che intendeva adibire all’esercizio dell’attività commerciale di coiffeur per grave inadempimento della locatrice S.M.G. e, per contro, accoglieva parzialmente la domanda riconvenzionale, condannando il C. a pagare Euro 17.082,63 alla S. a titolo di risarcimento danni per le riparazioni di cui necessitava l’immobile a seguito dell’incendio.

Con sentenza in data 4-8 maggio 2006 la Corte d’appello di Reggio Calabria confermava integralmente la sentenza impugnata.

La Corte territoriale osservava per quanto interessa: verificatosi l’incendio, la proprietaria si era correttamente attivata per rendere agibile l’appartamento; il C. si era limitato ad affermare la natura dolosa dell’incendio, ma non aveva dimostrato che esso non fosse a lui in alcun modo imputabile.

Avverso la suddetta sentenza il C. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

La S. ha resistito con controricorso e presentato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ai ricorsi proposti contro le sentenze pubblicate a partire dal 2.3.2006, data di entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, recante modifiche al codice di procedura civile in materia di ricorso per cassazione, si applicano le disposizioni dettate nello stesso decreto al Capo 1^.

Secondo l’art. 366 bis c.p.c. – introdotto dall’art. 6 del decreto – i motivi di ricorso debbono essere formulati, a pena di inammissibilità, nel modo lì descritto e, in particolare, nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., nn. 1), 2), 3) e 4), l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere con la formulazione di un quesito di diritto, mentre, nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

I due motivi del ricorso risultano inammissibili, poichè la loro formulazione non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366 bis c.p.c..

Infatti il ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione, con il primo motivo, degli artt. 1575 c.c., comma 2 e art. 1576 c.c., e, con il secondo motivo, dell’art. 1588 c.c., ma nessuno dei due contiene la formulazione di un quesito che postuli l’enunciazione di un principio fondato sulle norme indicate.

Pertanto il ricorso è inammissibile. Le spese seguono il criterio della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 2.500,00, di cui Euro 2.300,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 14 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2010

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