Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1197 del 22/01/2010

Cassazione civile sez. II, 22/01/2010, (ud. 29/05/2009, dep. 22/01/2010), n.1197

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. SCHERILLO Giovanna – Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 22733/2004 proposto da:

ITC SCARL in persona del Presidente e legale rappresentante pro

tempore Sig. M.L., elettivamente domiciliato in ROMA,

VIALE DELLE MILIZIE 38, presso lo studio dell’avvocato BOGGIA

Massimo, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

CHIARELLI ALBERTO;

– ricorrente –

contro

IMPREGILO EDIL SPA, in persona dell’Amministratore Delegato e legale

rappresentante pro tempore Ing. M.P., elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA A. DEPRETIS 86, presso lo studio

dell’avvocato CAVASOLA Pietro, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato SERRA ANTON UGO;

UTCOP CONSULTING SCARL in persona del Presidente e legale

rappresentante pro tempore Geom. M.T., elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA SILVIO PELLICO 24, presso lo studio

dell’avvocato CARELLO CESARE ROMANO, rappresentato e difeso

dall’avvocato ROMEI STEFANO;

– controricorrenti –

e contro

COND (OMISSIS), UNICA SCARL;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1452/2003 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 11/09/2003;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

29/05/2009 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA SAN GIORGIO;

udito l’Avvocato BOGGIA Massimo, difensore del ricorrente che ha

chiesto accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – Con atto di citazione notificato il 28 aprile 1995, il Condominio (OMISSIS) convenne in giudizio la cooperativa Appennino II (poi coop. Metropolis ed infine soc. coop. a r.l. Unica) e la Giudici e Casali Costruzioni s.p.a. (poi Impregilo Edilizia s.p.a.), rispettivamente cooperativa edificatrice del complesso condominiale e ditta esecutrice dei lavori, per ottenere la condanna al risarcimento dei danni conseguenti a difetti di costruzione dell’impianto idrico, deducendo che, terminati i lavori di edificazione nel (OMISSIS), già a partire dal 1994 si erano susseguite numerose rotture nelle tubature con forti spese per il consumo di acqua che il condominio era stato costretto a pagare.

Autorizzata la chiamata in causa della coop. I.T.C. s.r.l. quale subappaltatrice della parte impiantistica contestata, e della Utcop Consulting s.r.l. quale direttrice dei lavori, e disposta una consulenza tecnica di ufficio, con provvedimento ex art. 700 c.p.c., la Coop. Appennino II fu condannata al pagamento della somma di L. 80.000.000 al condominio (OMISSIS).

Quindi, revocato detto provvedimento, come quello ex art. 186 quater c.p.c., con il quale era stato intimato alla coop. Unica il pagamento al condominio della somma di L. 165.000.000, il Tribunale di Firenze, con sentenza depositata il 6 giugno 2000, condannò la coop. Unica e la Giudici e Casali, in solido, al risarcimento del danno in favore del condominio attore nella misura di L. 157.872.493; inoltre Giudici e Casali s.p.a. e Utcoop Consulting furono condannate a rilevare indenne l’Unica di quanto dovuto al condominio, e la I.T.C. a rilevare indenne la Giudici e Casali s.p.a. di quanto dovuto alle altre parti in forza di detta sentenza. Fu rigettata la domanda proposta dalla I.T.C. nei confronti della Utcop Consulting. Avverso tale sentenza propose appello la soc. coop. a r.l. Utcop Consulting. 2. – Con sentenza depositata l’11 settembre 2003, la Corte d’appello di Firenze, in accoglimento del gravame, dichiarò la propria incompetenza o a conoscere della controversia attinente alla domanda proposta dall’Unica contro l’appellante, devoluta dalle parti al giudizio arbitrale. Dichiarò inoltre inammissibile l’appello incidentale della coop. I.T.C. s.r.l. e rigettò l’appello incidentale della Impregilo edilizia s.p.a..

Osservò la Corte che, essendo la causa iniziata dopo l’entrata in vigore della L. n. 25 del 1994, recante nuove disposizioni in materia di arbitrato, che ha, tra l’altro, introdotto l’art. 819 bis cod. proc. civ., ed essendosi le parti obbligate, con la clausola n. 14 del contratto sottoscritto in data (OMISSIS) dall’appellante e dalla coop. Appennino II, con il quale era stato conferito l’incarico per cui è causa, a deferire la soluzione di qualsiasi controversia che fosse insorta dall’applicazione ed esecuzione della convenzione ad un arbitro, anche l’azione di garanzia proposta dall’Unica era ricompresa tra le controversie devolute al giudizio arbitrale, dipendendo la stessa dalla esecuzione del contratto.

In ordine all’appello incidentale della I.T.C. inerente alla domanda di garanzia impropria proposta nei suoi confronti dalla Giudici e Casali, la Corte di merito rilevò che tale domanda era scindibile rispetto alla causa principale promossa dal condominio “(OMISSIS)” nei confronti di quest’ultima, sicchè l’appello proposto dalla Utcop Consulting, quale impugnazione principale espressamente diretta nei soli confronti dell’Unica e notificata alla I.T.C. ai sensi dell’art. 332 c.p.c., e non già per l’integrazione del contraddittorio ex art. 331 cod. proc. civ., non legittimava quest’ultima a proporre impugnazione incidentale tardiva, in quanto notificata in data 30 luglio 2001, dopo la scadenza del termine lungo avvenuta in data 21 luglio 2001: donde la inammissibilità di tale appello incidentale.

Infine, quanto all’appello incidentale proposto dalla Impregilo in ordine al capo della sentenza che aveva condannato la Giudici e Casali a rilevare indenne l’Unica, in correlazione agli appelli principale della Utcop Consulting ed incidentale della I.T.C., osservò la Corte che questi ultimi non erano stati esaminati nel merito, sicchè detto appello, condizionato a quelli indicati, doveva essere rigettato.

3. – Per la cassazione di tale sentenza ricorre la I.T.C. affidandosi a due motivi, illustrati anche in una memoria successiva. Resistono con controricorso sia la Impregilo Edilizia s.p.a., sia la soc. coop. a r.l. Utcop Consulting, che hanno entrambe depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 334, 331 e 332 cod. proc. civ., nonchè la erroneità, illogicità ed insufficienza di motivazione. Avrebbe errato la Corte di merito – dopo aver rilevato che l’appello principale era stato promosso nei confronti della Cooperativa Unica, mentre nei confronti delle altre parti la notifica era stata effettuata ai soli fini previsti dall’art. 332 cod. proc. civ. – nel ritenere inammissibile l’appello incidentale notificato dalla ricorrente alla società Impregilo s.p.a. dopo che era decorso il termine lungo per proporre appello.

Al riguardo, rileva la ricorrente che, alla stregua dell’orientamento della giurisprudenza di legittimità, costituiscono cause inscindibili non solo quelle caratterizzate da ipotesi di litisconsorzio necessario, ma anche quelle fra loro dipendenti, che, cioè, essendo state in primo grado decise in un unico processo, debbono essere riunite anche in sede di gravame, in quanto la pronuncia sull’una forma il presupposto logico-giuridico dell’altra.

La ricorrente richiama, altresì, l’indirizzo giurisprudenziale che riconosce la più ampia libertà nell’impiego dell’appello incidentale tardivo, anche al fine di censurare parti della sentenza diverse da quelle oggetto dell’appello principale.

Nella fattispecie, che si trattasse di cause inscindibili e che quindi l’appello incidentale tardivo proposto dalla attuale ricorrente dovesse essere ritenuto ammissibile, emergerebbe chiaramente dalla stessa natura dell’azione proposta, che era un’azione di responsabilità extracontrattuale fondata sul disposto dell’art. 1669 cod. civ., avuto riguardo alla denuncia di difetti strutturali di alcuni impianti condominiali ed all’oggetto della domanda, volta ad accertare l’effettivo responsabile dei pretesi danni. Ebbene, in siffatte ipotesi – si osserva nel ricorso – il contraddittorio tra attore e terzo chiamato in causa e indicato come soggetto responsabile dell’evento dannoso si instaura direttamente, senza necessità di formale estensione della domanda, essendo il giudizio finalizzato a consentire una pronuncia di condanna nei confronti di chi sia individuato come l’effettivo responsabile del danno. Dunque, nella specie, le cause erano inscindibili e l’appello ammissibile.

2.1. – La censura risulta immeritevole di accoglimento.

2.2. – Va, al riguardo, sottolineato che l’azione di responsabilità extracontrattuale ex art. 1669 cod. civ., era stata proposta dall’originario attore, il Condominio “(OMISSIS)”, nei confronti della soc.coop. a r.l. Unica e della Giudici e Casali s.p.a., rispettivamente cooperativa edificatrice del complesso condominiale e ditta esecutrice dei lavori, mentre la chiamata in causa, ad opera delle convenute, rispettivamente della Utcop Consulting quale direttrice dei lavori, e della I.T.C. quale subappaltatrice della parte impiantistica contestata, si fondano su titoli diversi, attenendo a forme di responsabilità contrattuale, e configurandosi quali fattispecie di garanzia impropria.

Soccorre, in proposito, l’indirizzo della giurisprudenza di legittimità, cui il Collegio intende dare continuità, secondo il quale, nel caso di chiamata in causa per garanzia impropria – che si verifica allorchè colui che sia stato convenuto in giudizio dallo attore intende essere rilevato dal garante di quanto sia eventualmente condannato a pagare – l’azione principale e quella di garanzia sono fondate su due titoli diversi, con la conseguenza che le due cause sono distinte e scindibili (v. Cass., sent. n. 1077 del 2003).

2.3. – Ciò posto, venendo alla specifica questione sottoposta all’esame della Corte, va rilevato che, poichè, ai sensi dell’art. 334 cod. proc. civ., la legittimazione all’impugnazione incidentale tardiva è attribuita esclusivamente alle parti contro le quali è stata proposta impugnazione o alle quali è stato esteso il contraddittorio ai sensi dell’art. 331 cod. proc. civ., per l’esistenza di un litisconsorzio necessario o per un rapporto di dipendenza delle cause, è inammissibile l’appello incidentale tardivo proposto da chi in primo grado è stato convenuto in giudizio in una controversia avente ad oggetto cause scindibili (come, per quanto si è appena chiarito, nella specie), contro il quale non sia stata proposta impugnazione e al quale gli appelli proposti dagli altri convenuti contro l’originario attore siano stati notificati esclusivamente ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 332 cod. proc. civ. (v., in senso conforme, Cass., sent. n. 10042 del 2006, n. 6521 del 2003).

3. – Con il secondo motivo, si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 1669 cod. civ., e art. 2043 cod. civ., e segg., nonchè dell’art. 332 cod. proc. civ. e dell’art. 1292 cod. civ., e segg., ed inoltre potenziale contrasto tra giudicati ed omessa ed insufficiente motivazione. La Corte di merito, ritenendosi incompetente a decidere sui rapporti intercorsi tra la Coop. Unica e la Utcop Consulting senza, però, riformare il capo della sentenza di primo grado che doveva ritenersi strettamente dipendente da quello relativo al giudizio sul difetto di competenza – e cioè il capo con il quale era stata quantificata la misura della responsabilità nella verificazione dell’evento gravante sulla Giudici e Casali s.p.a., e, quindi, de relato, sulla I.T.C., chiamata a tenerla indenne -, avrebbe impedito alla prima, che aveva pagato per intero in forza della sentenza di primo grado (e quindi alla seconda), l’esercizio dell’azione di regresso nei confronti della Utcop Consulting per la quota parte di risarcimento che, in base alla sentenza stessa, doveva far carico a quest’ultima, consentendo, inoltre, la coesistenza potenziale di due condanne al risarcimento dello stesso danno, quella a carico della Giudici e Casali e quella che eventualmente sarebbe stata emessa in sede di giudizio arbitrale nei confronti della Utcop Consulting, e, quindi, anche il potenziale duplice risarcimento del medesimo danno; consentendo, infine, potenzialmente che nel giudizio arbitrale venisse accertata la responsabilità esclusiva della Utcop Consulting nella verificazione del danno lamentato dal Condominio, “danno che paradossalmente sarebbe già stato invece interamente risarcito dalla Giudici e Casali s.p.a. ed I.T.C. sulla base della sentenza del Tribunale passata in giudicato”, e così traducendosi in un indebito arricchimento in favore di una delle parti del giudizio.

4.1. – Anche tale censura è infondata.

4.2. – Sostanzialmente, la contestazione che muove la ricorrente alla sentenza impugnata è quella di non avere determinato, una volta deciso che il rapporto tra la coop. Unica e Utcop Consulting doveva essere sottratto alla cognizione del giudice ordinario, la misura della responsabilità che poneva a carico delle parti e dei rapporti processuali sui quali la Corte d’appello riteneva di potersi pronunciare.

Ebbene, la circostanza che la Corte fiorentina si fosse dichiarata incompetente a conoscere della controversia attinente alla domanda proposta dall’Unica contro la soc. coop. a r.l. Utcop Consulting, in quanto devoluta dalle parti al giudizio arbitrale non incideva, in realtà, in alcun modo sul. rapporto tra la Unica e la Giudici e Casali s.p.a., che, per quanto si è rilevato sub 2.2., aveva carattere del tutto autonomo rispetto al primo. E dunque nessun fondamento può attribuirsi al rilievo della ricorrente secondo il quale detta decisione avrebbe impedito alla Giudici e Casali s.p.a.

(e, quindi, alla stessa I.T.C.) di agire in regresso verso la Utcop Consulting per la quota parte di risarcimento da porre, alla stregua della sentenza censurata, a carico di quest’ultima.

4.3. – E’ evidente che la esclusione, ad opera della declinatoria di competenza da parte della Corte di merito, della partecipazione al giudizio della Utcop Consulting, chiamata in causa dalla Unica, non ha determinato – come vorrebbe la ricorrente – l’effetto di pregiudicare le ragioni della Giudici e Casali s.p.a., certamente legittimata ad agire in separata sede, e a diverso titolo, nei confronti della stessa Utcop per il soddisfacimento delle proprie pretese: sicchè gli inconvenienti lamentati dalla ricorrente – o meglio quelli di essi che non presentano ictu oculi carattere esclusivamente ipotetico – trovano adeguati rimedi nell’ordinamento.

5. – Il ricorso va, in definitiva, rigettato. Nella peculiarità della vicenda, e nelle considerazioni appena svolte, si ravvisano i giusti motivi per disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Compensa tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 29 maggio 2009.

Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2010

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