Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1197 del 21/01/2021

Cassazione civile sez. trib., 21/01/2021, (ud. 20/10/2020, dep. 21/01/2021), n.1197

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Maria Teresa Liana – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – rel. Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. MELE Maria Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15152-2017 proposto da:

COMUNE DI LADISPOLI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TRIONFALE

7032, presso lo studio dell’avvocato DIMITRI GOGGIAMANI,

rappresentato e difeso dall’avvocato MARIO PAGGI;

– ricorrente –

contro

SIFE SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 8231/2016 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 12/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/10/2020 dal Consigliere Dott. ANNA MARIA FASANO.

 

Fatto

RITENUTO

CHE:

Sife s.r.l. impugnava l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) per ICI, anno di imposta 2008, dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, precisando che l’atto impositivo era relativo ad un terreno censito al Catasto Terreni del Comune di Ladispoli, al fg. (OMISSIS) particella (OMISSIS), composto dalle ex particelle n. (OMISSIS), n. (OMISSIS) e n. (OMISSIS) e che quest’ultima particella faceva riferimento alla Delib. del Consiglio Comunale di Ladispoli 17 febbraio 2006, n. 3, con la quale veniva approvato, su un terreno limitrofo, il progetto preliminare per l’edificazione dell’istituto scolastico che sottoponeva la disponibilità del terreno alla procedura di esproprio. La procedura si era conclusa il 10.9.2008 e l’indennità di esproprio veniva determinata in Euro 4,00 al mq., pertanto il Comune avrebbe dovuto considerare il suddetto valore ai fini dell’imposizione tributaria. La Commissione Tributaria Provinciale di Roma, con sentenza n. 8051/65/15, accoglieva il ricorso ed annullava l’avviso di accertamento. Il Comune di Ladispoli presentava appello, rilevando che l’area oggetto di accertamento doveva considerarsi come area fabbricabile e che il terreno oggetto dell’avviso di accertamento, avente una superficie di mq. 280.717 e facente parte di una più vasta area di terreni inseriti nel PRG, zona (OMISSIS) e (OMISSIS) (verde pubblico e privato), era stato venduto a Sife s.r.l. da C.F. per un valore dichiarato in atto di Euro 3.184.000,00 (valore medio al mq. di 11.34). La Commissione Tributaria Regionale del Lazio, respingeva il gravame. Il Comune di Ladispoli propone ricorso per cassazione, svolgendo due motivi. La parte intimata non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo si denuncia omessa motivazione ed omesso esame circa un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, e violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 2, e 5, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. L’ente ricorrente lamenta che la sentenza della Commissione Tributaria Regionale avrebbe omesso di motivare il rigetto dell’appello proposto dal Comune di Ladispoli sostenendo che: “In base alla richiamata delibera del consiglio comunale il presupposto impositivo viene meno dalla data di emissione da parte dell’autorità competente del decreto di esproprio. Nel caso in esame il procedimento di esproprio aveva avuto inizio nel 2006 per poi concludersi nel 2008 con l’immissione in possesso della Provincia di (OMISSIS) (che aveva stabilito il valore in circa Euro 4 al mq.) nel possesso del terreno. Per quanto sopra l’appello deve essere rigettato e confermata la sentenza di primo grado”. Pertanto, i giudici di appello avrebbero omesso qualsiasi esame sui punti evidenziati dall’Ente e decisivi per la controversia, sicchè risulterebbe incomprensibile su quali elementi tecnici oggettivi e giuridici abbiano fondato la decisione. L’adita Commissione non avrebbe neppure considerato, nè valutato criticamente, le perizie estimative giurate recepite con la Delib. della Giunta Comunale 30 dicembre 2008, n. 401, disattendendo completamente le indagini tecniche e gli elementi oggettivi di classificazione dell’area fornite dalla stessa. Secondo l’ente ricorrente dalla perizia giurata si sarebbe potuto agevolmente ricavare sia la vocazione edificatoria del terreno che i parametri tecnici tramite i quali il Comune aveva determinato il tributo richiesto con l’avviso di accertamento. I giudici di appello avrebbero ritenuto, senza far comprendere in base a quali elementi di prova, che l’area oggetto del giudizio non fosse edificabile, omettendo di considerare che quell’area era inclusa in una zona per la quale veniva determinato un valore minimo di Euro 20,00 al mq. alla luce della destinazione urbanistica impressa alla medesima, valore determinato dal tecnico incaricato in base a valori di mercato, con ricerca diretta presso agenzie immobiliari della zona, imprese di costruzione, vendite accertate, mediante l’ausilio di riviste di settore quali “il consulente immobiliare” e di relazioni di consulenza tecnica d’ufficio eseguite per conto del Tribunale di Civitavecchia.

La Commissione Tributaria Regionale non avrebbe tenuto conto di tali fatti decisivi, omettendo sul punto qualsiasi motivazione, finalizzata a giustificare il rigetto del ricorso in appello.

2. Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto non si comprenderebbe su quali elementi probatori la Commissione Tributaria Regionale abbia ritenuto non applicabile il tributo.

L’ente comunale deduce, al fine di una puntuale attuazione del dettato legislativo, da adattare alla peculiarità del mercato locale, di avere utilizzato per l’accertamento in rettifica dei valori dichiarati la perizia estimativa giurata fatta propria con Delib. di G.C. 30 dicembre 2008, n. 401, che recepiva le perizie giurate estimative alle quali si era fatto riferimento per la determinazione dell’imposta; attraverso la lettura delle argomentazioni evidenziate nelle perizie si potevano agevolmente ricavare le assunzioni e i riscontri tecnici effettuati dall’estensore. Il Comune di Ladispoli precisa, inoltre, di avere allegato all’atto impositivo una scheda tecnica relativa all’area fabbricabile accertata, nella quale erano stati richiamati gli atti amministrativi posti a fondamento dei maggiori valori di base imponibile e di imposta accertati. Alla luce dei parametri sopra descritti, per l’area di proprietà di Sife s.r.l., con destinazione urbanistica (OMISSIS), veniva attribuito un valore venale per l’anno 2008 pari ad Euro 442.000,00, determinato applicando l’importo (minimo indicato in perizia) di 20 Euro a mq. per 22.100 mq. di superficie.

3. Il primo motivo è fondato.

Emerge dai fatti di causa, per essere stato precisato in ricorso e dal giudice di appello nella sentenza impugnata, che Sife S.r.l. ha impugnato l’avviso di accertamento eccependo che i terreni individuati con le particelle (OMISSIS) e (OMISSIS) erano stati erroneamente alla stessa attribuiti, mentre era da considerarsi illegittima l’imposta attribuita alla particella n. (OMISSIS) in quanto oggetto di esproprio. La società ha lamentato, inoltre, l’inedificabilità di alcune aree destinate a verde pubblico, contestando l’applicazione di sanzioni ed interessi.

Il Comune di Ladispoli denuncia che il giudice di appello avrebbe omesso di esaminare le deduzioni difensive prospettate dalle parti e che non avrebbe valutato criticamente le perizie estimative giurate recepite con la Delib. della Giunta Comunale 30 dicembre 2008, n. 401, disattendendo completamente le indagini tecniche e gli elementi oggettivi di classificazione dell’area forniti dalle stesse, anche al solo fine di confutarle.

Le critiche vanno condivise.

La Commissione Tributaria Regionale ha completamente omesso di esaminare le censure proposte dalle parti, di cui si è pure illustrato il contenuto nella parte in fatto della sentenza impugnata, concludendo per il rigetto dell’appello sulla base di argomentazioni che non consentono di comprendere il percorso seguito dai giudici per giungere al proprio convincimento. Il contenuto della sentenza presenta, infatti, una obiettiva carenza nella esplicitazione del quadro probatorio, nè è stata rappresentata alcuna disamina logico – giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito.

I giudici del gravame, nel rigettare l’appello, si limitano ad affermare che “in base alla richiamata delibera del consiglio comunale il presupposto impositivo viene meno alla data di emissione da parte dell’autorità competente del decreto di esproprio. Nel caso in esame il procedimento di esproprio aveva avuto inizio nel 2006 per poi concludersi nel 2008 con l’immissione in possesso della Provincia di Roma (che aveva stabilito il valore in circa Euro 4 al mq.) nel possesso del terreno”.

Nè è consentito dalla motivazione della sentenza impugnata desumere un implicito rigetto delle doglianze formulate dalle parti, atteso che la Commissione si è limitata ad esaminare la questione della insussistenza del presupposto impositivo in ragione dell’intervenuto decreto di esproprio con riferimento ad un’unica particella, sicchè non è permesso a questa Corte alcun controllo sull’esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, con evidente vizio motivazionale della decisione per omesso accertamento e valutazione di fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia (Cass. n. 4863 del 2020; Cass. n. 11883 del 2003).

4. In ragione dell’evidente vizio motivazionale della sentenza impugnata, va accolto il primo motivo di ricorso, con conseguente assorbimento del secondo mezzo (atteso che le critiche potranno essere riproposte al giudice del merito in sede di rinvio), la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, per il riesame, la quale provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, per il riesame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 20 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2021

 

 

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