Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1197 del 21/01/2020

Cassazione civile sez. I, 21/01/2020, (ud. 15/11/2019, dep. 21/01/2020), n.1197

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 21061/2014 r.g. proposto da:

(OMISSIS) s.r.l., (cod. fisc. e P.Iva (OMISSIS)), in persona del

legale rappresentante pro tempore A.E., rappresentata e

difesa, giusta procura speciale apposta a margine del ricorso,

dall’Avvocato Carlo Zauli, con cui elettivamente domicilia in Roma,

Via F. De Sanctis n. 15, presso lo studio dell’Avvocato Pier Paolo

Polese.

– ricorrente –

contro

Il Fallimento della (OMISSIS) s.r.l., la Fimco s.r.l., la Banca

Popolare Valconca, la Cassa di Risparmio di Cesena e l’Avv. Capo;

– intimato –

avverso il decreto del Tribunale di Forlì, depositato in data

3.7.2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/11/2019 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Il Tribunale di Forlì – decidendo sulla impugnazione avanzata, ai sensi della L. Fall., art. 98, da (OMISSIS) s.r.l., dichiarata fallita, per contestare la sussistenza di crediti ammessi allo stato passivo del fallimento – ha respinto il ricorso per difetto di legittimazione ad agire della società.

Il Tribunale ha rilevato che, come previsto espressamente dalla L. Fall., art. 98, la legittimazione a proporre opposizione allo stato passivo spetta solo ai creditori ed ai titolari di diritti su beni mobili ed immobili; ha aggiunto che, contrariamente a quanto argomentato da (OMISSIS), nel caso in esame non si verteva nell’ipotesi di azione sostitutiva cagionata dall’inerzia del curatore nel proporre le necessarie impugnazioni, ma di una valutazione negativa del medesimo circa la ricorrenza dei presupposti per richiedere la revocazione dei crediti ammessi.

2. Il decreto, pubblicato il 3.7.2014, è stata impugnato da (OMISSIS) s.r.l. con ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi.

Il Fallimento di (OMISSIS) s.r.l. e i creditori intimati non hanno svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo la ricorrente – lamentando, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 98 – contesta che ricorra la dichiarata carenza di legittimazione processuale del fallito nel procedimento di impugnazione previsto dalla L. Fall., art. 98, nella ipotesi – che si sarebbe verificata nel caso di specie – di inerzia del curatore fallimentare.

2. Con il secondo motivo (OMISSIS) denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 43 e dell’art. 100 c.p.c.; premesso in fatto di aver diligentemente indicato alla curatrice le ragioni che imponevano di impugnare lo stato passivo e di non aver ricevuto alcuna risposta, la ricorrente lamenta, per un verso, che tale silenzio sia stato interpretato dal giudice come valutazione negativa dei presupposti per l’impugnazione, anzichè come colpevole inerzia dell’organo della procedura, e ribadisce, per l’altro, che in tale ipotesi il fallito è legittimato ad agire ai sensi della L. Fall., art. 98, avendo interesse a contestare l’esistenza dei crediti ammessi.

6. I motivi – che riguardando la medesima questione di diritto – possono essere esaminati congiuntamente e sono infondati.

6.1 Questa Corte si è già ripetutamente pronunciata sui profili di doglianza prospettati dalla ricorrente, chiarendo che non sussiste la legittimazione del fallito ad impugnare i provvedimenti adottati dal giudice delegato in sede di formazione dello stato passivo, non solo perchè aventi efficacia meramente endoconcorsuale, ma anche per quanto disposto dalla L. Fall., art. 43, che sancisce la legittimazione esclusiva del curatore per i rapporti patrimoniali del fallito compresi nel fallimento, e, soprattutto, per l’espressa previsione di cui alla L. Fall., art. 98, a tenore del quale il decreto con cui il giudice rende esecutivo lo stato passivo non è suscettibile di denunzia con rimedi diversi dalle impugnazioni tipiche ivi disciplinate, esperibili soltanto dai soggetti legittimati, tra i quali non figura il fallito (cfr. sez. 6, ord. n. 7407 del 25/03/2013; sez. 1, Sentenza n. 19653 del 13/09/20 06; Sez. 1, n. 5095 del 29/03/2012).

6.2. Sotto un diverso profilo va rilevato che il fallito è privo di legittimazione sostanziale e capacità processuale funzionali a contestare le pretese creditorie in quanto non è parte del sub-procedimento di verifica, senza che possa, in senso opposto, argomentarsi dalla disposizione di cui alla L. Fall., art. 95, che prevede unicamente che egli possa chiedere di essere sentito. Del resto, già nel vigore del precedente testo dell’art. 95, secondo il quale il fallito “doveva” essere sentito, questa Corte aveva affermato che la norma (cfr. ord. n. 7407 del 25/03/2013 cit.) lungi dall’attribuire allo stesso veste di legittimato sostanziale o formale in seno al sub-procedimento in esame, era dettata dalla necessità di consentire la partecipazione a tale fase della procedura concorsuale di tutti i soggetti coinvolti nel fallimento, (nell’esercizio di un’attività di cooperazione a tutela dell’interesse generale, del ceto creditorio e del fallito medesimo, all’esatta individuazione della massa passiva), ma non introduceva, sul piano giuridico, un vero e proprio contraddittorio tra fallito e singolo creditore, nè attribuiva al primo un potere autonomo di azione (Cass. nn. 3719/03, 667/00).

I principi enunciati trovano ulteriore conferma nel fatto che l’attuale della L. Fall., art. 98, ha esteso al solo curatore la possibilità, in passato concessa unicamente ai creditori, di impugnare per revocazione lo stato passivo; è dunque evidente che anche il legislatore della novella ha voluto escludere il fallito nel novero dei soggetti legittimati all’impugnazione.

6.3 Va da ultimo rilevato che la normativa speciale, specificamente dettata per la procedura endoprocessuale della verifica dello stato passivo, che elenca in via tassativa i soggetti legittimati all’impugnazione, prevale sui più generali principi interpretativi della L. Fall., art. 43, enunciati dalla giurisprudenza in ordine alla legittimazione sostitutiva del fallito, in caso di inerzia degli organi fallimentari; legittimazione che può trovare ingresso nelle sole cause attive, relative ai rapporti di diritto patrimoniale del fallito compresi nel fallimento.

3. Restano assorbiti gli ultimi tre motivi di ricorso, con i quali (OMISSIS) si duole dell’avvenuta ammissione dei crediti oggetto di impugnazione (motivi, peraltro, inammissibili, in quanto attinenti a questioni di merito che il giudice a quo non ha esaminato).

Nessuna statuizione è dovuta per le spese del giudizio di legittimità, stante la mancata difesa degli intimati.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 13 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2020

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