Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11969 del 31/05/2011

Cassazione civile sez. VI, 31/05/2011, (ud. 07/04/2011, dep. 31/05/2011), n.11969

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 1065-2010 proposto da:

R.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, PIAZZA MAZZINI 27, presso lo studio dell’avvocato DI GIOIA

GIOVANNI, rappresentata e difesa dall’avvocato BOTTANI GIORGIO,

giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in

persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso

l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli

avvocati CALIULO LUIGI, SGROI ANTONINO, MARITATO LELIO, giusta

mandato speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA ESATRI SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 629/2009 della CORTE D’APPELLO di MILANO del

30/06/09, depositata il 17/07/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. SAVERIO TOFFOLI;

udito l’Avvocato Vincenzo Triolo (delega avvocao Lelio Maritato),

difensore del controricorrente che si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI che

aderisce alla relazione.

Fatto

MOTIVI

La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c. a seguito di relazione ex art. 380-bis.

1. La Corte d’appello di Milano, confermando la sentenza di primo grado del Tribunale di Lodi, rigettava l’opposizione proposta da R.S. contro una cartella esattoriale notificatale ai fini della riscossione della somma di Euro 2.475,15 pretesa dall’Inps a titolo di contributi derivanti dalla iscrizione della istante alla gestione commercianti. La opponente sosteneva che in effetti ella aveva prestato attività in favore della Soc. Elios in qualità di lavoratrice subordinata.

La Corte ha dato rilievo, in punto di fatto, al verbale di accertamento in data 23.5.2002 dal quale risultava che, in occasione dell’accesso ispettivo del (OMISSIS) presso il centro estetico Elios s.n.c., C.D., intenta al lavoro, aveva precisato di essere socia di detta società insieme al fratello C.E. e a R.S., la quale si alternava con lei nei turni di prestazioni. Peraltro era risultato anche che la R. intratteneva i rapporti con la clientela, i fornitori e gli istituti di credito, firmando atti impegnativi per la società.

La Corte rilevava anche che correttamente il giudice di primo grado non aveva autorizzato la chiamata in causa di terzi, essendo gli stessi carenti di legittimazione passiva, in quanto l’obbligazione contributiva per cui era causa era personale e faceva capo al socio e gli eventuali accordi tra l’obbligato e la società non potevano essere opposti all’Inps, terzo creditore.

2. La R. propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi a cui l’Inps resiste con controricorso.

3. Con i primi due motivi si censura la motivazione sul diniego di autorizzazione alla chiamata in causa di terzi. Si osserva che la domanda della ricorrente era diretta in via principale all’accertamento del carattere subordinato del rapporto di lavoro, coperto da un rapporto societario simulato. Si deduce anche, in via subordinata, con il secondo motivo, che la chiamata in causa della società si giustificava anche con l’intento di far valere nei confronti della stessa una pretesa di garanzia propria riguardo ai crediti vantati dall’Inps. Detti motivi sono qualificabili come manifestamente infondati in quanto, come è noto, non possono essere utilmente censurate in sede di impugnazione le decisioni del giudice di primo grado di non autorizzare la chiamata in causa di terzi, semprechè non sussista un’ipotesi di litisconsorzio necessario rispetto alla domanda ritualmente proposta nei confronti di parte già presente in causa (cfr. Cass. 4497/1984, 6066/1986, 281/1987, 17218/2004, 18508/2006). Può anche osservarsi che, anche senza la presenza in causa della società o degli altri soci, avrebbero potuto incidentalmente compiersi accertamenti circa l’effettiva natura dei rapporti rilevanti ai fini della controversia contributiva tra la R. e l’Inps.

4. Con il terzo motivo, deducendosi errata applicazione dell’art. 115 c.p.c., e dell’art. 2697 c.c. in relazione agli artt. 24 e 111 Cost., si censura la mancata ammissione delle prove dedotte dall’opponente, in base ad un’impropria e implicita asserzione di intangibilità del richiamato verbale ispettivo.

Il motivo è palesemente inammissibile, in quanto la parte ha omesso di precisare quale sia l’oggetto della prova per testi a cui allude e quindi non è possibile valutarne la potenziale rilevanza ai fini del decidere.

5. Il ricorso deve quindi essere rigettato.

Le spese del giudizio vengono regolate facendo applicazione del criterio legale della soccombenza (art. 91 c.p.c).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente a rimborsare all’Inps le spese del giudizio, determinate in Euro 30,00 per esborsi – e in Euro 1000,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA secondo legge.

Così deciso in Roma, il 7 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2011

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