Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11969 del 17/05/2010

Cassazione civile sez. III, 17/05/2010, (ud. 14/04/2010, dep. 17/05/2010), n.11969

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 18164/2006 proposto da:

M.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA AREZZO 54, presso lo studio dell’avvocato MINDOPI Flaviano,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato DEFILIPPI-

CLAUDIO con delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

e contro

M.E.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2307/2005 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

Sezione Terza Civile, emessa il 5/10/2005; depositata il 18/10/2005;

R.G.N. 4670/2003;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

14/04/2010 dal Consigliere Dott. MAURIZIO MASSERA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CENICCOLA Raffaele, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 11 luglio – 25 ottobre 2003 il Tribunale di Milano, accogliendo la domanda proposta da M.E., dichiarava risolto per inadempimento della locatrice il contratto di locazione per tre settimane di vacanza familiare di un appartamento sito in (OMISSIS) e condannava la proprietaria M.C. al pagamento di complessivi Euro 4.462,05 per restituzione di quanto versato e risarcimento danni da vacanza rovinata.

Con sentenza in data 5-18 ottobre 2005 la Corte d’Appello di Milano limitava ad Euro 2.462,05 la somma risarcitoria.

La Corte territoriale osservava per quanto interessa: l’obbligazione contrattuale e la possibile conseguente responsabilità soggiacevano alle disposizioni degli artt. 1575 e 1578 c.c.; la M.C. aveva sostanzialmente ammesso l’adempimento non puntuale della propria obbligazione; il risarcimento andava limitato al solo importo della settimana trascorsa dalla famiglia M.E. in albergo con esclusione al danno da vacanza rovinata; ricorrevano giusti motivi per compensare per metà le spese di entrambi i gradi di giudizio.

Avverso la suddetta sentenza la M.C. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

Il M.E. non ha espletato attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 1578 e 2712 c.c.. Assume che la Corte territoriale avrebbe dovuto, applicando correttamente l’art. 1578 c.c., assolverla da qualsiasi responsabilità, avendo ampiamente provato di ignorare i vizi della cosa locata.

La censura risulta infondata per la determinante ragione che l’art. 1575 c.c., impone al locatore di consegnare al conduttore la cosa locata in buono stato di manutenzione, per cui la diligente esecuzione della prestazione cui il locatore è tenuto impone al medesimo di eseguire i necessari accertamenti prima di consegnare la cosa. La relativa omissione è ragione di colpa. D’altra parte l’art. 1578 c.c., comma 2, onera il conduttore della prova liberatoria (il locatore, per essere esonerato dall’ obbligo di risarcire il conduttore dei danni derivati da vizi della cosa locata, deve provare di averli ignorati senza colpa), nella specie non offerta dalla M.C..

Quanto all’asserito disconoscimento della valenza probatoria delle produzioni fotografiche, è agevole rilevare che una cosa è disconoscere la conformità ai fatti e alle cose delle riproduzioni fotografiche e altra cosa è disconoscerne il valore probatorio.

La Corte territoriale ha tratto dal complesso delle risultanze processuali il convincimento che l’appartamento versasse in stato di disordine e deterioramento.

In realtà le argomentazioni poste a sostegno della censura mirano ad un apprezzamento difforme delle valutazioni motivatamente espresse dal giudice di merito.

Questa stessa considerazione vale anche per il secondo motivo, mediante il quale la ricorrente lamenta contraddittoria e insufficiente motivazione circa un fatto decisivo del giudizio.

Il tema è quello della colpa del locatore.

La M.C. assume che la Corte territoriale l’ha ricavata dalla sollecitudine e disponibilità a comporre la vicenda da essa stessa dimostrata, comportamento che asserisce esserle stato dettato da mera cortesia.

Le generiche argomentazioni addotte a sostegno non inficiano il ragionamento del giudice d’appello che, con apprezzamento di fatto non tacciabile di incoerenza, ha attribuito valore confessorio al comportamento della ricorrente che, valutato unitamente alle altre risultanze processuali, l’ha indotto a ritenere l’inadeguatezza dell’appartamento e che la M.C. non avesse dimostrato di esserne incolpevolmente non consapevole.

Pertanto il ricorso va rigettato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Nulla spese.

Così deciso in Roma, il 14 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2010

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