Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11968 del 31/05/2011
Cassazione civile sez. VI, 31/05/2011, (ud. 07/04/2011, dep. 31/05/2011), n.11968
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Consigliere –
Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –
Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –
Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 394-2010 proposto da:
I.M.S. (OMISSIS), G.R.
(OMISSIS), elettivamente domiciliate in ROMA, presso la
CORTE DI CASSAZIONE, rappresentate e difese dall’Avvocato BONAZZI
LIVIO, giusta mandato ad litem a margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in
persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso
l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso
dall’Avvocato LANZETTA ELISABETTA, giusta mandato speciale a margine
del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1146/2009 della CORTE D’APPELLO di TORINO del
4/11/09, depositata il 06/11/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
07/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. SAVERIO TOFFOLI;
è presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RENATO
FINOCCHI GHERSI.
Fatto
MOTIVI
1. La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c. a seguito di relazione ex art. 380-bis.
La Corte d’appello di Torino, con ampia motivazione sulla questione di diritto dibattuta, confermava la sentenza di primo grado del Tribunale della stessa sede che aveva rigettato la domanda proposta nei confronti dell’Inps da G.R. e I.M.S., dipendenti dell’istituto, diretta all’accertamento che non era dovuto da parte loro il contributo di solidarietà del 2 per cento previsto dalla L. n. 144 del 1999, art. 64, comma 5, e alla condanna alla restituzione delle somme relative.
2. Le due lavoratrici propongono ricorso per cassazione con cui deducono violazione dell’art. 64 già citato. L’Inps resiste con controricorso.
3. Il ricorso deve ritenersi manifestamente fondato alla stregua dell’interpretazione della norma in questione recentemente in più occasioni recepita da questa Corte, che, in base a un nuovo approfondimento, ha confermato, con talune precisazioni, il suo precedentemente orientamento (cfr. Cass. n. 11732 del 2009 e altre conformi), peraltro tenuto presente, e non condiviso dalla Corte di merito.
Tale approfondimento interpretativo è stato conclusivamente puntualizzato con la enunciazione del seguente principio di diritto:
“la L. n. 144 del 1999, art. 64, comma 5, si interpreta nel senso che il contributo di solidarietà del 2% ivi introdotto si applica, a decorrere dall’1.10.1999, soltanto sulle prestazioni integrative, contemplate dai soppressi fondi per la previdenza integrativa dell’assicurazione generale obbligatoria, per le quali si sia realizzata la fattispecie costitutiva del relativo diritto e, quindi, ove sussistano tutti i presupposti voluti dalla legge e dalle disposizioni regolamentari, fra i quali va ricompresa l’intervenuta cessazione dal servizio, dovendosi invece escludere la applicabilità del suddetto contributo a carico dei lavoratori ancora in servizio dopo la suddetta data” (cfr., ex plurimis, Cass. n. 13454/2010).
4. Il ricorso deve dunque essere accolto. Consegue la cassazione della sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la decisione nel merito, nel senso dell’accertamento che non è dovuto da parte delle ricorrenti il contributo in questione sulla loro retribuzione e che l’Inps è tenuto alla restituzione delle somme a tale titolo trattenute.
Le spese dell’intero giudizio vengono regolate facendo applicazione del criterio legale della soccombenza (art. 91 c.p.c.).
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara che le ricorrenti non sono tenute a versare il contributo di solidarietà sulle retribuzioni di servizio e condanna l’Inps alla restituzione delle somme a tale titolo trattenute, oltre accessori. Condanna l’Inps a rimborsare alle ricorrenti le spese dell’intero giudizio, in Euro 955,00, di cui Euro 325,00 per diritti ed Euro 600,00 per onorari, per il i grado; in Euro 1255,00, di cui Euro 325,00 per diritti ed Euro 900,00 per il 2 grado; in Euro 30,00 per esborsi ed Euro 1200,00 per onorari per il giudizio di cassazione; oltre spese generali, IVA e CPA secondo legge per ciascuno dei tre gradi di giudizio.
Così deciso in Roma, il 7 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2011