Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11968 del 19/06/2020
Cassazione civile sez. III, 19/06/2020, (ud. 04/03/2020, dep. 19/06/2020), n.11968
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 27988-2019 proposto da:
K.M., elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE UNIVERSITA’ 11,
presso lo studio dell’avvocato EMILIANO BENZI, rappresentato e
difeso dall’avvocato ALESSANDRA BALLERINI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO
DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE TORINO SEZ GENOVA, PUBBLICO
MINISTERO PROCURA GENERALE REPUBBLICA CORTE APPELLO GENOVA;
– intimati –
e contro
MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS) in persona del Ministro pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– resistente –
avverso la sentenza n. 618/2019 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,
depositata il 06/05/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
04/03/2020 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI;
Fatto
RILEVATO IN FATTO
Che K.M., cittadino ghanese, ha chiesto alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:
(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, ex D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 7 e ss.;
(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;
(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, ex D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, (nel testo applicabile ratione temporis);
la Commissione Territoriale ha rigettato l’istanza;
avverso tale provvedimento K.M. ha proposto, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35, ricorso dinanzi al Tribunale di Genova, che ne ha disposto il rigetto con ordinanza in data 5/2/2018;
tale ordinanza, appellata dal soccombente, è stata confermata dalla Corte d’appello di Genova con ordinanza in data 6/5/2019;
il provvedimento della Corte d’appello è stato impugnato per cassazione da K.M. con ricorso fondato su un unico motivo;
il Ministero dell’Interno, non costituito nei termini di legge con controricorso, ha depositato atto di costituzione ai fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
Che, con l’unico motivo proposto, il ricorrente censura il provvedimento impugnato nella parte in cui ha confermato il rigetto della propria domanda diretta al riconoscimento della protezione umanitaria, senza tener conto delle condizioni di criticità sociale ed economica del paese di provenienza, nonchè del percorso di integrazione da lui intrapreso nel nostro Paese;
il motivo è infondato;
al riguardo, osserva il Collegio come, secondo l’interpretazione fatta propria dalla giurisprudenza di questa Corte, in tema di protezione umanitaria, l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l’esame del livello di integrazione raggiunto in Italia, isolatamente ed astrattamente considerato (Sez. U, Sentenza n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062 – 02);
peraltro, a fronte del dovere del richiedente di allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, la valutazione delle condizioni socio-politiche del Paese d’origine del richiedente deve avvenire, mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche di cui si dispone pertinenti al caso, aggiornate al momento dell’adozione della decisione, sicchè il giudice del merito non può limitarsi a valutazioni solo generiche ovvero omettere di individuare le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte, potendo incorrere in tale ipotesi, la pronuncia, ove impugnata, nel vizio di motivazione apparente (Sez. 1 – Ordinanza n. 13897 del 22/05/2019, Rv. 654174 – 01);
nel caso di specie, il giudice a quo, dopo aver dato atto delle mere prospettive di integrazione del richiedente nel tessuto sociale e lavorativo italiano, ha ulteriormente rimarcato l’insussistenza delle condizioni di vulnerabilità cui lo stesso sarebbe esposto in caso di rientro nel paese di origine, a tali conclusioni pervenendo sulla base di un’analisi delle fonti informative disponibili sufficientemente congrua e adeguata, suscettibile di asseverare in modo esaustivo e specifico il giudizio formulato in ordine alla non prospettabilità di alcuna grave sproporzione tra la vita condotta dal ricorrente nel territorio italiano e quella prospettata nel paese di origine, con riguardo alla perdurante possibilità, per lo stesso, di godere delle prerogative connesse all’esercizio dei propri diritti fondamentali;
sulla base delle argomentazioni che precedono, dev’essere disposto il rigetto del ricorso;
non vi è luogo all’adozione di alcun provvedimento in ordine alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità, attesa la indefensio dell’amministrazione;
non dev’essere attestata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dell’art. 1-bis, dello stesso art. 13;
PQM
Rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dell’art. 1-bis, dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, il 4 marzo 2020.
Depositato in Cancelleria il 19 giugno 2020