Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11968 del 17/05/2010

Cassazione civile sez. III, 17/05/2010, (ud. 13/04/2010, dep. 17/05/2010), n.11968

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 30657/2006 proposto da:

COMUNE DI ORISTANO, (OMISSIS), in persona del Sindaco in carica

Dott. B.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CASSIA ANTICA 35, presso lo studio dell’avvocato GALLAS CARLO

FRANCESCO, rappresentato e difeso dall’avvocato MISCALI Raffaele

giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PAU FRANCESCHINO & C SNC, (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante Geom. P.G., elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA LUCULLO 3, presso lo studio dell’avvocato ADRAGNA Nicola,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato CASTELLI CARLO

giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 205/2006 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

Sezione Seconda Civile, emessa il 16/06/2006, depositata il

30/06/2006; R.G.N. 335/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

13/04/2010 dal Consigliere Dott. PAOLO D’AMICO;

udito l’Avvocato Raffaele MISCALI; udito l’Avvocato Nicola ADRAGNA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha concluso per rigetto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Tribunale di Oristano l’impresa Pau Franceschino & C. s.n.c. conveniva in giudizio il Comune di questa città esponendo che fra le parti era intercorso un contratto di locazione di un immobile adibito ad uffici comunali; che il Comune aveva comunicato la disdetta del contratto senza tuttavia provvedere a riconsegnare l’immobile alla data indicata del (OMISSIS).

A causa del ritardo nella riconsegna dei locali l’attuale resistente chiedeva che il Comune fosse condannato al pagamento dei canoni per il periodo compreso fra il 15.9.1999 e il 24.2.2.000, data dell’effettiva riconsegna.

Il Comune, costituendosi, chiedeva il rigetto della domanda.

Il Tribunale riteneva che il Comune non era in mora nella riconsegna dei locali essendo emerso dalle prove testimoniali che le parti avevano raggiunto un accordo in base al quale il conduttore avrebbe ripristinato a sue spese l’immobile, che sarebbe stato riconsegnato al termine dei lavori.

Proponeva appello la s.n.c. Pau Franceschino & C. Si costituiva il Comune di Oristano, che chiedeva la conferma della sentenza di primo grado.

La Corte d’Appello di Cagliari, in accoglimento dell’appello proposto dalla s.n.c. Pau Franceschino & C, condannava il Comune di Oristano al pagamento della somma di Euro 34.215,27 in favore dell’appellante.

Proponeva ricorso per cassazione il Comune di Oristano.

Resisteva la s.n.c Pau Franceschino & C.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Per ragioni di priorità logico giuridica si deve anzitutto esaminare il terzo motivo del ricorso, con il quale si denuncia “Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”.

Il Comune ricorrente critica, infatti, la sentenza della Corte d’appello di Cagliari perchè, con motivazione a suo avviso insufficiente e contraddittoria, ha ritenuto che l’offerta delle chiavi dell’immobile effettuata dal Comune di Oristano era priva di quei requisiti di serietà e concretezza, che l’offerta non formale deve, comunque, possedere per produrre l’effetto di evitare la mora del conduttore.

Il motivo non è fondato.

La motivazione della sentenza non è nè insufficiente nè contraddittoria, dato che si articola nelle seguenti argomentazioni:

a) Innanzitutto, non poteva assumere rilievo l’autorizzazione da parte della locatrice al Comune di proseguire la detenzione dell’immobile in virtù di un accordo inteso a lasciare il conduttore nell’immobile medesimo per il tempo occorrente all’esecuzione di opere di ripristino, dato che tale accordo avrebbe dovuto assumere la forma scritta, che in concreto mancava;

a) doveva, inoltre, escludersi, grazie alle prove raccolte, che la locatrice avesse accettato, per la finalità di cui sopra, una ritardata consegna dei locali;

b) la locatrice stessa non aveva rinunciato alla corresponsione dei canoni;

c) in ogni caso l’offerta delle chiavi non aveva avuto il carattere della serietà, dato che la messa a disposizione dei locali non era stata preceduta da alcuna comunicazione ufficiale, ma era derivata da semplice conversazione con l’economo del comune.

Con il primo motivo del ricorso il Comune di Oristano denuncia “Violazione e falsa applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 1220 e 1591 cod. civ., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.

Sostiene l’Ente ricorrente che l’adozione da parte del conduttore di modalità di offerta dell’immobile diverse da quelle previste dagli artt. 1216 e 1209 c.c., ma aventi comunque valore di offerta non formale, è idonea ad evitare la mora ed a produrre ogni altro effetto connesso alla sua dichiarazione di volontà.

Tale offerta, prosegue il Comune di Oristano, comporta la liberazione del conduttore da ogni obbligazione risarcitoria, per cui non è corretta l’affermazione, contenuta nella sentenza impugnata (pag. 6), che sembra voler dire che l’offerta reale non formale sarebbe idonea a liberare il conduttore dalla “responsabilità per il ritardo e, quindi, dall’obbligo di corrispondere al locatore, a titolo di risarcitorio, il maggior danno”, ma non “sarebbe idonea ad escludere l’obbligo di pagamento del canone”.

Quale censura in diritto quella che il ricorrente prospetta corrisponde certamente ad una lettura non corretta della norma di cui all’art. 1591 c.c..

La quale – seppure predispone una determinazione legale del danno da mancata restituzione costituita dal pagamento, comunque, del canone sino al momento della riconsegna e fa salva, in ogni caso, la spettanza al locatore di un danno maggiore ove se ne offra la prova – entrambe le ipotesi, tuttavia, assoggetta alla medesima disciplina, nel senso che dal conduttore non in mora il locatore non può pretendere alcun risarcimento, nè quello presuntivamente prefissato per legge, nè quello eventuale maggiore, di cui sia stata data la dimostrazione.

L’errore di diritto del giudice del merito comporta, tuttavia, che, sul punto, deve soltanto essere corretta la motivazione della Corte territoriale; ma non implica conseguenze in ordine al decisum, poichè, una volta stabilito che non vi è stata offerta di restituzione neppure informale, l’obbligazione risarcitoria del Comune era certamente da assolvere.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia “Violazione e falsa applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 1590, 1591, 2697, 1576 e 1609 c.c. e art. 1227 c.c., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.

Sostiene il Comune di Oristano che la Corte d’Appello ha errato nel ritenere che i lavori di ripristino dell’immobile (a seguito dei quali è stata ritardata la riconsegna dello stesso) non fossero costituiti da modeste opere di ritinteggiatura delle pareti deteriorate per l’uso della cosa conforme al contratto, ma fossero di maggiore entità e tali da legittimare il rifiuto della stessa riconsegna da parte della s.n.c. Pau Franceshino & C..

Il motivo resta assorbito dalla valutazione di insussistenza di offerta non formale.

In conclusione, il ricorso è rigettato ed il Comune di Oristano è condannato alle spese del processo di cassazione, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del processo per cassazione, che liquida in complessivi Euro 4.200,00 (quattromiladuecento/00) di cui Euro 4.000,00 per onorari, oltre rimborso forfettario delle spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 13 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA