Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11968 del 12/05/2017


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Cassazione civile, sez. II, 12/05/2017, (ud. 23/03/2017, dep.12/05/2017),  n. 11968

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28282-2013 proposto da:

CASTELLO DI QUERCETO SOCIETA’ AGRICOLA S.p.A. p.iva (OMISSIS) in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA MARESCIALLO PILSUDSKI 118, presso lo studio

dell’avvocato FRANCESCO PAOLETTI, rappresentata e difesa

dall’avvocato ALBERTO MARIA BRUNI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO in persona del Ministro pro tempore,

PREFETTURA – UFFICIO TERRITORIALE GOVERNO DI FIRENZE in persona del

Prefetto pro tempore;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2140/2013 del TRIBUNALE di FIRENZE, depositata

il 25/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/03/2017 dal Consigliere Dott. GUIDO FEDERICO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Castello di Querceto Società Agricola spa ricorre, con due motivi, illustrati da successiva memoria ex art. 378 c.p.c., nei confronti del Ministero dell’Interno e della Prefettura di Firenze, avverso la sentenza del Tribunale di Firenze n. 2140/2013, pubblicata il 25 giugno 2013, con la quale, in accoglimento dell’appello dell’odierna ricorrente, è stata annullata l’ordinanza del Prefetto di Firenze 21.4.2009 (prot. (OMISSIS)) che aveva ordinato alla medesima la rimessione in pristino del corpo stradale, cagionata da lavori di scavo eseguiti da quest’ultima.

Il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Firenze non hanno svolto attività difensiva. Con il primo, articolato, motivo di ricorso si denuncia la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5) per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, nonchè la violazione dell’art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 360, n. 3), censurando la statuizione con la quale il Tribunale ha considerato pacifica la circostanza che il cedimento del corpo stradale sia stato determinato dai lavori di scavo e sbancamento svolti dall’odierna ricorrente senza la preventiva autorizzazione.

Con il secondo motivo si denunzia la violazione dell’art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), sotto altro profilo, censurando la statuizione della sentenza impugnata nella parte in cui, considerato pacifico il fatto che siano stati i lavori dell’odierna ricorrente a determinare il dissesto, riconosce il diritto della Provincia a recuperare il costo dell’intervento.

Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse, posto che in conseguenza della statuizione di annullamento dell’ordinanza di riduzione in pristino della sede stradale, pronunciata dal Tribunale, difetta la soccombenza dell’odierna ricorrente e dunque lo stesso interesse ad impugnare (Cass. 17957/2008), rilevabile d’ufficio ed anche in sede di legittimità (Cass. Ss. Uu. 12637/2008).

Ed invero, le statuizioni della sentenza impugnata, di carattere incidentale, censurate dalla odierna ricorrente, non costituiscono autonomi capi della sentenza, nè incidono in via diretta sulla pronuncia di annullamento, che non si regge, nè trova il suo necessario presupposto su detti accertamenti incidentali, che non sono dunque suscettibili di dar luogo a “giudicato interno”, onde nessun pregiudizio pratico può derivarne all’odierna ricorrente, la quale, pienamente vittoriosa, stante il carattere interamente satisfattivo della pronuncia di annullamento dell’ordinanza, da essa richiesto, difetta di interesse all’impugnazione.

Considerato che gli intimati non hanno svolto, nel presente giudizio, attività difensiva, non deve provvedersi sulle spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 23 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2017

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