Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11968 del 06/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 06/05/2021, (ud. 13/12/2019, dep. 06/05/2021), n.11968

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. D’AURIA G. – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11040-2013 proposto da:

D.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. DE LEVA

39, presso lo studio dell’avvocato GRAZIA FIERMONTE, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI (OMISSIS), in persona

del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA ETR SPA;

– intimata –

Nonchè da:

EQUITALIA ETR SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CICERONE

28, presso lo studio dell’avvocato BIANCA MARIA CASADEI,

rappresentato e difeso dall’avvocato MICHELA GABRIELLA NOCCO;

– controricorrente incidentale –

contro

D.P., AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI

(OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 192/2012 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

FOGGIA, depositata il 23/10/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dei

13/12/2019 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE D’ADRIA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La vicenda giudiziaria trae origine dalla emissione della cartella esattoriale n. (OMISSIS), a seguito della iscrizione a ruolo delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato sui dati espositi nel modello Unico 2007 da D.P..

Avverso la predetta cartella proponeva ricorso l’intimato deducendo l’irritualità della notifica avvenuta in busta chiusa senza che fossero ricompresi i fogli 3, 4, 5, aggiungeva che tale vizio implicava anche il requisito del difetto di motivazione.

La Commissione tributaria provinciale di Foggia, accoglieva il ricorso. La Commissione tributaria Regionale di Bari, riuniti gli appelli proposti sia dalla Equitalia sud che dalla Agenzia delle Entrate, li accoglieva confermando l’atto impugnato.

Propone ricorso in Cassazione il contribuente D.P., che si affidava a vari motivi così sintetizzabili:

i) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 18, n. 4, in relazione allo stesso art., comma 2, e del D.Lgs. n. 542 del 1992, art. 53, art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5.

2) Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 125 c.p.c., del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 24 e 58, in relazione all’art. 360, nn. 3, 4 e 5, per aver permesso all’appellante di depositare brevi note e di produrre la procura successivamente alla costituzione.

3) Violazione e falsa applicazione di norme di diritto per omessa insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo del processo in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5.

4) Violazione e /o falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, con l’art. 115 c.p.c., il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 4, e art. 2697 c.c..

5) Erronea statuizione in ordine al responsabile del procedimento Violazione e falsa applicazione di norme di diritto art. 360, comma 1, nn. 3 e 4. In relazione alla L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 2, lett. A, e sentenza della Corte Cost. n. 58/2009, D.L. n. 248 del 2007, art. 36, comma 4 ter.

6) Violazione e falsa applicazione dell’art. 18, n. 4, in relazione allo stesso art., comma 2, e del D.Lgs. n. 542 del 1992, art. 53, art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5;

7) Nullità del procedimento, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo, falsa applicazione di norme di diritto. Art. 139 c.p.c., n. 4, e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 20, comma 1, art. 16, comma 2, E stesso decreto, art. 3.

8) Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57 e 58, per avere introdotto le parti una nuova posizione difensiva in sede d’appello ribaltando la posizione assunta in primo grado.

9) Nullità della sentenza per contrasto tra motivazione e dispositivo art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Si costituivano con distinte difese l’Agenzia delle Entrate che l’Equitalia sud spa, concludendo per la inammissibilità o infondatezza del ricorso principale; Equitalia proponeva ricorso incidentale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo, il secondo e terzo motivo il ricorrente si duole che il giudice non abbia rilevato l’inammissibilità dell’appello proposto da Equitalia per difetto di procura, ma abbia concesso un termine a difesa, e comunque la motivazione circa l’errore materiale, relativamente alla non coincidenza del nome del procuratore speciale indicato nell’epigrafe dell’appello con il nome del procuratore speciale indicato nella procura allegata a tale atto era insufficiente.

Premesso che l’aver concesso un termine per valutare l’eccezione di inammissibilità sollevata in limine litis rientra nei poteri discrezionali del giudice, comunque nel caso il giudice di appello ha dato atto che la procura è stata rilasciata dal procuratore speciale tal T.M. (tale qualità non è stata mai contestata nella fase di merito comunque nella procura era indicato anche l’atto notarile con cui l’amm. Delegato della Equitalia sud conferiva i poteri a tale procuratore speciale). Pertanto nella divergenza tra l’indicazione di altro procuratore speciale di Equitalia nell’atto di appello con la procura alle liti “allegata a tergo dell’atto di appello”, giustamente il giudice di secondo grado ha accordato prevalenza alla procura alle liti e considerare dovuta ad errore materiale l’indicazione riportata nell’atto. Tale ricostruzione operata non è affetta da alcun vizio di motivazione, essendo chiaro il percorso logico seguito, essendosi il ricorrente focalizzato sull’irrilevante concessione del termine a difesa, sicchè i motivi nel loro insieme, sono da considerare inammissibili.

Con il quarto la parte sostiene che il giudice di appello abbia considerato irrilevante la circostanza che l’atto notificato racchiuso in un plico, mancasse di alcune pagine. Il motivo appare fuorviante in quanto il giudice mai ha sostenuto che l’atto notificato fosse privo di alcune pagine ma anzi il contrario, assumendo che la parte come era suo specifico onere non avesse dimostrato tale assunto, e quindi dal punto di vista processuale dovesse ritenersi completo l’atto ricevuto da esso contribuente. Il principio affermato dal giudice di appello si pone in perfetta sintonia dei principi giurisprudenziali in materia;

Con il 5 motivo il ricorrente assume che non fosse stato indicato il responsabile del procedimento.

Invero sul punto il giudice ha evidenziato, in conformità di quanto anche sopra affermato, che il ricorrente abbia ricevuto l’intera cartella di pagamento, e poichè l’unico originale, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, comma 2, viene consegnato all’intimato in busta chiusa, aveva l’onere di depositarlo per permettere la valutazione dell’eccezione. Del resto il D.Lgs. n. 546 del 1992, lo stesso art. 22, comma 4, prevede che “Unitamente al ricorso ed ai documenti previsti al comma 1, il ricorrente deposita il proprio fascicolo, con l’originale o la fotocopia dell’atto impugnato, se notificato, ed i documenti che produce, in originale o fotocopia”. In altri termini il giudice di secondo grado, in virtù anche del principio della vicinanza della prova, per effetto della mancata esibizione della cartella notificata, non ha potuto valutare la mancanza del nome del responsabile del procedimento, e tale motivazione sfugge alla critica sollevata dal contribuente ricorrente.

Con il sesto motivo il ricorrente si duole che sia stato esclusa la legittimazione passiva dell’Agenzia delle Entrate.

Tale motivo è inammissibile.

L’interesse ad agire, che deve sussistere in tutti i gradi del giudizio, anche per l’atto di impugnazione, ai sensi dell’art. 100 c.p.c., va considerato in relazione all’utilità concreta derivabile alla parte dall’eventuale accoglimento del gravame, e non può consistere in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, non avente riflessi sulla decisione adottata.

Nel caso, avendo il giudice assunto la validità della cartella impugnata, tale motivo è da ritenersi inammissibile, appunto per difetto d’interesse, risolvendosi il motivo in una doglianza circa la violazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, senza che possa avere influenza sulla soccombenza dichiarata, essendo diretto, quindi, all’emanazione di una pronuncia priva di rilievo pratico. In sintesi non si ravvisa alcuna concreta utilità derivante dalla rimozione di tale capo, come affermato costantemente da questa Corte “non essendo sufficiente l’esistenza di un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica.” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 12637 del 19/05/2008, Rv. 603219 – 01). Con il settimo motivo la parte ricorrente deduce che il giudice di secondo grado non avrebbe rilevato la nullità dell’appello notificato ai procuratori costituiti e non all’appellato presso i procuratori.

Premesso che per tale motivo potrebbero facilmente richiamare il difetto di interesse, è solo il caso di rilevare che il rilevato difetto di legittimazione passiva della Agenzia ha implicitamente fatto venir meno l’appello. Inoltre l’ipotizzato vizio della notifica dell’atto di appello comunque si è sanato per effetto della costituzione di esso appellato, come emerge dalla sentenza impugnata.

Il motivo numero otto è senz’altro infondato in quanto non si comprende quale ribaltamento della posizione processuale delle parti processuali. e comunque la decisione è conforme al diritto come sopra argomentato.

Con il motivo numero 9 la parte deduce il contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo. Anche tale motivo è inammissibile essendo chiara e logica la decisione che ha ritenuto il difetto di legittimazione dell’Agenzia delle Entrate, e la infondatezza dei vizi della cartella, con riferimento all’Equitalia, traendone quale conseguenza la soccombenza di esso contribuente, e ricorrente in primo grado.

Dal rigetto del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese

del giudizio di legittimità a favore di ciascuno dei controricorrenti.

(Ndr: testo originale non comprensibile).

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 3500,00 per onorari per ciascuno oltre oneri di legge a favore di Equitalia.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, art. 1-bis.

Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2021

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