Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11967 del 31/05/2011

Cassazione civile sez. un., 31/05/2011, (ud. 17/05/2011, dep. 31/05/2011), n.11967

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Primo Presidente f.f. –

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente di Sezione –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso iscritto d’ufficio a seguito di ordinanza del Tribunale

di Roma per regolamento preventivo di giurisdizione nella causa

pendente innanzi al medesimo Tribunale al n. R.G. 18020/10 tra:

CONDOMINIO (OMISSIS), in persona dell’amministratore

pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giugni Umberto Maria

e Massimiliano Zuccari;

– attore –

contro

COMUNE DI ROMA, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e

difeso dall’avv. Maggiore Enrico;

– convenuto –

e

EQUITALIA GERIT S.p.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore;

– convenuto contumace –

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17

maggio 2011 dal Consigliere Raffaele Botta;

Preso atto che il P.M. in persona dell’Avvocato Generale dott.

CICCOLO Pasquale non ha formulato osservazioni in merito alla

relazione ex art. 380-bis c.p.c..

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Condominio (OMISSIS) si opponeva alla cartella esattoriale per TOSAP 1998 notificatagli dal Comune di Roma proponendo ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, che, tuttavia, declinava la propria giurisdizione. Il Condominio riassumeva il giudizio innanzi al Tribunale di Roma, il quale, con ordinanza depositata il 24 settembre 2010, ha sollevato d’ufficio innanzi a queste Sezioni Unite la questione di giurisdizione a favore del giudice tributario ai sensi della L. n. 69 del 2009, art. 59, comma 3, trattandosi di un credito vantato dal Comune di Roma a titolo di TOSAP. Nessuna delle parti si è costituita in sede di regolamento di giurisdizione.

Diritto

MOTIVAZIONE

La questione è proponibile e fondata sulla base del principio già affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui “è devoluta alla giurisdizione de giudice tributario l’opposizione avverso la cartella esattoriale per il pagamento della tassa per l’occupazione di aree pubbliche (TOSAP), ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, comma 1, lett. h), a nulla rilevando che il contribuente abbia fondato la propria opposizione sulla circostanza di avere già corrisposto, per il suolo oggetto di occupazione, il canone di concessione (COSAP) (Cass. S.U. n. 15593 del 2009).

Sicchè deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice tributario, rimettendo le parti innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale competente per territorio. Non occorre provvedere sulle spese stante a mancata costituzione delle parti.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Pronunciando sul ricorso, dichiara la giurisdizione del giudice tributario e rimette le parti innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale competente per territorio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, 17 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA