Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11967 del 31/05/2011
Cassazione civile sez. un., 31/05/2011, (ud. 17/05/2011, dep. 31/05/2011), n.11967
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PREDEN Roberto – Primo Presidente f.f. –
Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente di Sezione –
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –
Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –
Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –
Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso iscritto d’ufficio a seguito di ordinanza del Tribunale
di Roma per regolamento preventivo di giurisdizione nella causa
pendente innanzi al medesimo Tribunale al n. R.G. 18020/10 tra:
CONDOMINIO (OMISSIS), in persona dell’amministratore
pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giugni Umberto Maria
e Massimiliano Zuccari;
– attore –
contro
COMUNE DI ROMA, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e
difeso dall’avv. Maggiore Enrico;
– convenuto –
e
EQUITALIA GERIT S.p.A., in persona del legale rappresentante pro
tempore;
– convenuto contumace –
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17
maggio 2011 dal Consigliere Raffaele Botta;
Preso atto che il P.M. in persona dell’Avvocato Generale dott.
CICCOLO Pasquale non ha formulato osservazioni in merito alla
relazione ex art. 380-bis c.p.c..
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Condominio (OMISSIS) si opponeva alla cartella esattoriale per TOSAP 1998 notificatagli dal Comune di Roma proponendo ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, che, tuttavia, declinava la propria giurisdizione. Il Condominio riassumeva il giudizio innanzi al Tribunale di Roma, il quale, con ordinanza depositata il 24 settembre 2010, ha sollevato d’ufficio innanzi a queste Sezioni Unite la questione di giurisdizione a favore del giudice tributario ai sensi della L. n. 69 del 2009, art. 59, comma 3, trattandosi di un credito vantato dal Comune di Roma a titolo di TOSAP. Nessuna delle parti si è costituita in sede di regolamento di giurisdizione.
Diritto
MOTIVAZIONE
La questione è proponibile e fondata sulla base del principio già affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui “è devoluta alla giurisdizione de giudice tributario l’opposizione avverso la cartella esattoriale per il pagamento della tassa per l’occupazione di aree pubbliche (TOSAP), ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, comma 1, lett. h), a nulla rilevando che il contribuente abbia fondato la propria opposizione sulla circostanza di avere già corrisposto, per il suolo oggetto di occupazione, il canone di concessione (COSAP) (Cass. S.U. n. 15593 del 2009).
Sicchè deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice tributario, rimettendo le parti innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale competente per territorio. Non occorre provvedere sulle spese stante a mancata costituzione delle parti.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Pronunciando sul ricorso, dichiara la giurisdizione del giudice tributario e rimette le parti innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale competente per territorio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, 17 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2011