Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11967 del 19/06/2020

Cassazione civile sez. III, 19/06/2020, (ud. 04/03/2020, dep. 19/06/2020), n.11967

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27985-2019 proposto da:

D.I., elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE UNIVERSITA’ 11,

presso lo studio dell’avvocato EMILIANO BENZI, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato ALESSANDRA BALLERINI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO

DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE TORINO SEZ. GENOVA, MINISTERO

DELL’INTERNO (OMISSIS), PUBBLICO MINISTERO PROCURA GENERALE

REPUBBLICA CORTE APPELLO GENOVA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 386/2019 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 18/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/03/2020 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI;

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Che D.I., cittadino senegalese, ha chiesto alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, ex D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 7 e ss.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, ex D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, (nel testo applicabile ratione temporis);

la Commissione Territoriale ha rigettato l’istanza;

avverso tale provvedimento D.I. ha proposto, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35, ricorso dinanzi al Tribunale di Genova, che ne ha disposto il rigetto con ordinanza in data 2/3/2018;

tale ordinanza, appellata dal soccombente, è stata confermata dalla Corte d’appello di Genova con ordinanza in data 18/3/2019;

il provvedimento della Corte d’appello è stato impugnato per cassazione da D.I. con ricorso fondato su un unico motivo;

il Ministero dell’Interno, non ha svolto difese in questa sede.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Che, con l’unico motivo proposto, il ricorrente censura il provvedimento impugnato nella parte in cui ha confermato il rigetto della propria domanda diretta al riconoscimento della protezione umanitaria, senza tener conto delle condizioni di criticità sociale ed economica del paese di provenienza, nonchè del percorso di integrazione da lui intrapreso nel nostro Paese;

il motivo è fondato;

al riguardo, osserva il Collegio come, secondo l’interpretazione fatta propria dalla giurisprudenza di questa Corte, in tema di protezione umanitaria, l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l’esame del livello di integrazione raggiunto in Italia, isolatamente ed astrattamente considerato (Sez. U, Sentenza n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062 – 02);

peraltro, a fronte del dovere del richiedente di allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, la valutazione delle condizioni socio-politiche del Paese d’origine del richiedente deve avvenire, mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche di cui si dispone pertinenti al caso, aggiornate al momento dell’adozione della decisione, sicchè il giudice del merito non può limitarsi a valutazioni solo generiche ovvero omettere di individuare le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte, potendo incorrere in tale ipotesi, la pronuncia, ove impugnata, nel vizio di motivazione apparente (Sez. 1 -, Ordinanza n. 13897 del 22/05/2019, Rv. 654174 – 01);

nel caso di specie, il giudice a quo, dopo aver dato conto delle circostanze inerenti l’inserimento lavorativo del ricorrente nel nostro paese, si è sostanzialmente e inammissibilmente limitato ad affermare, in termini apodittici, come la precarietà delle condizioni economiche non appaia, in sè, motivo idoneo a fondare il riconoscimento della protezione umanitaria (cfr. pagg. 3-4 della sentenza impugnata), trascurando di tener conto che – proprio in considerazione degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano – le premesse che giustificano il diniego della protezione umanitaria necessariamente chiedono d’essere rinvenute nell’accertata insussistenza di condizioni obiettive che, riflesse sulla storia di vita del richiedente (anche in rapporto al livello di effettiva integrazione socio-economica realizzato nel paese di arrivo), valgano a esporlo al rischio di un abbandono a condizioni di vita non rispettose del nucleo minimo dei diritti della persona (cfr. Sez. 1, Ordinanza n. 2558 del 04/02/2020, Rv. 656623 01);

ciò posto, deve ritenersi che il giudice a quo abbia ingiustificatamente trascurato di approfondire e di circostanziare l’indagine sulle effettive condizioni socio-economiche del paese di provenienza, al fine di attestare (anche attraverso l’individuazione delle specifiche fonti informative suscettibili di asseverare le conclusioni assunte) che il ritorno del richiedente nel proprio paese non valga ad esporlo al rischio di un abbandono a condizioni di vita non rispettose del nucleo minimo dei diritti della persona; e tanto, indipendentemente dalla circostanza che tale rischio possa farsi risalire (o meno) a fattori di natura economica, politica, sociale, culturale, etc.;

sulla base delle considerazioni che precedono, rilevata la fondatezza delle censure esaminate, dev’essere disposta la cassazione della sentenza impugnata, con il conseguente rinvio alla Corte d’appello di Genova, in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Genova, in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, il 4 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 giugno 2020

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