Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11966 del 31/05/2011

Cassazione civile sez. un., 31/05/2011, (ud. 17/05/2011, dep. 31/05/2011), n.11966

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Primo Presidente f.f. –

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente di Sezione –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.A., elettivamente domiciliato in Guastalla, via Beccaria

4, presso lo studio dell’avv. Bagni Marco, che lo rappresenta e

difende per procura in atti;

– ricorrente –

contro

Procuratore Generale presso la Corte dei conti, via Baiamonti 25,

Roma;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza n. 244/2010, depositata il 15/4/2010

dalla Sezione centrale di appello della Corte dei conti.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/5/2011 dal Relatore Cons. Francesco Tirelli.

Fatto

LA CORTE

proc. civ. ha depositato lai seguente relazione: “rilevato che con sentenza n. 1074/1998, la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Emilia Romagna ha condannato M.A. al risarcimento del danno da lui cagionato all’Erario nella sua qualità di funzionario dell’Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di (OMISSIS); che il M. ha interposto appello, che è stato però rigettato dalla Sezione Giurisdizionale Centrale con sentenza di cui il M. ha chiesto la revocazione per intervenuto ritrovamento di nuovi documenti decisivi;

che con sentenza n. 244/2010 la Sezione Giurisdizionale Centrale ha tuttavia dichiarato l’inammissibilità del ricorso per mancanza di prova in ordine al rispetto del termine di presentazione nonchè per difetto del presupposto di legge, non potendosi nel caso di specie parlare di effettiva “scoperta di nuovi documenti”;

che il M. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la “violazione del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, art. 68, T.U. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio”, in quanto la Sezione Centrale avrebbe dovuto riconoscere che “il ricorso soddisfa(ceva) il rispetto del termine di 30 giorni” ed i documenti posti a suo fondamento risultavano effettivamente nuovi ed, in ogni caso, sufficienti a dimostrare l’esistenza di un errore di fatto della precedente decisione;

che il Procuratore Generale della Corte dei conti ha depositato controricorso con il quale ha eccepito l’infondatezza ed, ancor prima, la inammissibilità del ricorso perchè volto a riproporre censure di merito senza nessun accenno, neppure incidentale, a questioni di giurisdizione; che l’obiezione appare da condividere, in quanto il M. non ha contestato ai giudici a quo di aver travalicato i limiti della loro potestas iudicandi o di averne rifiutato l’esercizio, ma soltanto di avere sbagliato nel non riconoscere la tempestività del ricorso per revocazione e la bontà dei suoi argomenti; che in considerazione di quanto sopra nonchè del fatto che in base all’art. 111 Cost. le decisioni della Corte dei conti possono essere impugnate in cassazione soltanto per questioni attinenti alla giurisdizione, si propone la trattazione del ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 1″.

considerato che trattandosi di rilievi che il Collegio condivide e ribadisce, va dichiarata la inammissibilità del ricorso proposto dal M., senza necessità di alcun provvedimento sulle spese in considerazione della natura di parte in senso solo formale del Procuratore Generale presso la Corte dei conti.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione, a sezioni unite, dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, il 17 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2011

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