Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11966 del 17/05/2010

Cassazione civile sez. III, 17/05/2010, (ud. 13/04/2010, dep. 17/05/2010), n.11966

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –

Dott. UCCELLA Fulvio – rel. Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 23807-2006 proposto da:

P.G., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, PIAZZA SALLUSTIO 9, presso lo studio dell’avvocato PALERMO

GIANFRANCO, che la rappresenta e difende giusta delega in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

C.D.S.G., (OMISSIS), C.D.

S.A., (OMISSIS), C.D.S.N.,

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PAOLO

EMILIO 7, presso lo studio dell’avvocato LODOLI PIETRO, che li

rappresenta e difende giusta delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5366/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

Sezione Terza Civile, emessa il 10/11/2005, depositata il 13/12/2005;

R.G.N. 8347/2001.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/04/2010 dal Consigliere Dott. FULVIO UCCELLA;

udito l’Avvocato Pietro LODOLI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso per rigetto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 13 dicembre 2005 la Corte di appello di Roma ha respinto il gravame proposto da P.G., nel giudizio di rinvio a seguito della sentenza di questa Corte n. 5261 del 2001, che aveva annullato la sentenza di appello del 19 luglio 1997, accogliendo il primo motivo di ricorso degli eredi di G.A. C.d.S..

In base alla pronuncia rescindente il giudice del rinvio avrebbe dovuto valutare se da parte della G., locatrice dell’immobile occupato dalla P., vi fossero state concrete occasioni di locare il bene per uso diverso dall’abitazione primaria durante il periodo del protrarsi dell’occupazione dell’immobile da parte della P..

Avverso la decisione di appello sopra indicata ricorre per cassazione la P., affidandosi a tre motivi.

Resistono con controricorso C.d.S.A., G. e N., appellanti in riassunzione.

Le parti hanno depositato memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va premesso che il ricorso non necessita dei quesiti prescritti ex art. 366 bis c.p.c. essendo la sentenza impugnata anteriore al 2 marzo 2006.

1.-Con il primo motivo (violazione di legge: art. 384 c.p.c., comma 2; art. 394 c.p.c., commi 1 e 2, art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3: omessa motivazione: art. 360 c.p.c., n. 5) la ricorrente lamenta che il giudice del rinvio abbia violato la regola generale del processo civile, che è quella della infrazionabilità della domanda, sulla quale è chiamato a decidere (p. 10 ricorso).

Va subito detto che in realtà, a ben leggere il corposo motivo, la ricorrente assume che il giudice non abbia accertato in modo globale ed esaustivo tutti gli elementi necessari a verificare la fondatezza della domanda, sotto il profilo sia della causa petendi che del petitum.

Con il secondo motivo (difetto ed insufficienza di motivazione su un punto decisivo della controversia – art. 360 c.p.c., n. 5) la ricorrente richiama due testimonianze, assunte in primo grado, e che a suo avviso costituirebbero elementi idonei a ritenere suscettibile di utilizzazione a titolo locativo l’appartamento in oggetto, ma non sufficienti per attestare l’esistenza e il concreto ammontare di un danno, derivante dall’impossibilità per la locatrice di accettare una specifica proposta fatta da soggetto determinato a precise condizioni (p. 27 ricorso).

Con il terzo motivo (illogicità della motivazione – art. 360 c.p.c., n. 5) la ricorrente si duole che il giudice del rinvio avrebbe motivato per relationem circa la durata complessiva del lucro cessante determinata in relazione all’intero periodo (72 mesi), compresi fra il (OMISSIS), data di risoluzione del contratto, e il (OMISSIS), data del rilascio dell’appartamento, mentre la teste Ca. avrebbe dichiarato di avere avuto contatti con il Pa., intermediario,ed avuto richieste per l’appartamento a decorrere dall’anno (OMISSIS) ed inattendibile sarebbe il teste Pa. allorchè ha dichiarato di aver avuto proposte concrete anche prima del 1979 (p. 28 ricorso).

2.-Come appare evidente i tre motivi di ricorso costituiscono, in effetti, una unica censura, concernente il vizio di motivazione previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5 malgrado il primo, dal punto di vista meramente descrittivo, presenti nella intitolazione la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in quanto si concentrano tutti su circostanze e valutazioni probatorie.

Al riguardo, osserva il Collegio che nessuno dei vizi denunciati è rinvenibile nella sentenza impugnata.

2.1.-Questa Corte, infatti, con la sentenza rescindente n. 5261/01, ha affermato che il locatore ha diritto al maggior danno da parte del conduttore in mora ex art. 1591 c.c. nella restituzione della cosa locata, a nulla rilevando che il contratto di locazione, come quello con la P., fosse sottoposto ad un regime vincolistico, contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza di merito, secondo la quale, essendo il contratto di locazione della P. sottoposto a regime vincolistico, un maggior danno non avrebbe trovato tutela giudiziaria per l’eccedenza, mentre un uso dell’immobile diverso da quello abitativo era da considerarsi non lecito.

Infatti, censurando tale statuizione questa Corte statuiva che l’obbligo di risarcire il maggior danno imposto dall’art. 1591 c.c. al conduttore in mora nella restituzione della cosa locata trova applicazione nell’ambito delle locazioni soggette a regime vincolistico e sussiste anche nel caso in cui la ritardata restituzione sia dipesa dal protrarsi della controversia o da vicende dilatorie nella fase dell’esecuzione (richiamo anche Cass. n. 4298/80).

Secondo questa Corte, quindi, la G. ben poteva locare l’appartamento in regime di libero mercato e il giudice del rinvio era chiamato a “valutare se vi è stata sussistenza di concrete occasioni di locare il quartino in oggetto per uso diverso dalla abitazione provvisoria durante il periodo del protrarsi dell’occupazione dell’immobile da parte della P.” (p. 6 in motivazione).

Pertanto, la Corte del rinvio avrebbe dovuto valutare se la G., dante causa degli attuali ricorrenti, suoi eredi, avesse avuto solo una astratta possibilità di locare a terzi l’appartamento ovvero si fosse trovata nelle condizioni di rifiutare offerte concrete durante il periodo del protrarsi dell’occupazione dell’immobile da parte della P..

In sintesi, il giudice del rinvio era chiamato a valutare la sussistenza o meno in capo alla G. di occasioni concrete di locare l’appartamento, che, ovviamente la locatrice doveva provare.

2.2.-Ciò posto, ad avviso della ricorrente, si sarebbe dovuto accertare in concreto ed in che misura possa essere determinato il danno subito dalla G. per non aver potuto locare l’immobile alle condizioni più vantaggiose, che le venivano offerte (p. 10 ricorso). Simile accertamento avrebbe dovuto essere eseguito in un contesto unitario, considerando le testimonianze rese in primo grado, che non sarebbero state sufficienti ad attestare la esistenza di un danno derivante dalla impossibilità per la locatrice di accettare una specifica proposta, fatta da soggetto determinato a precise condizioni di fittanza (p. 27 ricorso).

Peraltro, il giudice del rinvio avrebbe dovuto accertare se la G. si fosse trovata nelle condizioni di rifiutare concrete ed effettive proposte di locazione, fatte da soggetti determinati a concludere e perfezionare serie trattative.

In realtà vi sarebbe solo un rinvio acritico alla pronuncia di primo grado (secondo motivo: p. 28 ricorso) e dalla stessa testimonianza della S., addetta all’amministrazione G. il giudice del rinvio avrebbe potuto ipotizaare, per il periodo compreso fra il 31 gennaio 1979 e l’8 marzo 1985, l’esistenza di un diritto derivante dalla mancata accettazione di concrete proposte di locazione (p. 29 ricorso).

2.3.-Poste queste censure, va rilevato che il giudice del rinvio ha posto in risalto che già il tribunale aveva potuto accertare che le due testimonianze raccolte erano nel senso di far ritenere che la G. aveva ricevuto offerte vantaggiose e concrete circa la locazione dell’appartamento che la P. continuava ad occupare illecitamente dopo il (OMISSIS), data di scadenza del contratto di locazione trimestrale del (OMISSIS).

Non solo, ma in virtù del contratto di locazione concluso dalla locatrice nel (OMISSIS), pochi mesi dopo il rilascio, la stessa riscuoteva L. 600 mila mensili e per quattro anni dal nuovo inquilino.

A questo onere assolto dalla G., valutato dal giudice del rinvio in modo coerente alle statuizioni di questa Corte, contenute nella sentenza rescindente, la ricorrente contrappone una valutazione diversa del materiale probatorio; ne critica la sufficienza, limitandosi solo a dedurre che la G. non avrebbe adempiuto all’onere della prova.

Il che è in aperto contrasto con quanto argomentato dal giudice del rinvio, che aveva il compito di valutare la sussistenza di occasioni concrete di locare l’appartamento e lo ha fatto, avendo presente il materiale probatorio e documentale.

Infatti, una volta accertato che la G. aveva avuto la possibilità di locare l’immobile ad un canone non vincolistico durante il periodo di detenzione illegittima da parte della P., ne consegue il diritto della locatrice al riconoscimento del risarcimento del maggior danno, come da giurisprudenza costante di questa Corte (Cass. n. 7499/07; n. 24614/07).

Conclusivamente il ricorso va respinto e la ricorrente condannata alle spese, che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del presente giudizio di cassazione che liquida in Euro 1.700/00, i cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2010

 

 

 

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