Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11966 del 12/05/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. II, 12/05/2017, (ud. 22/02/2017, dep.12/05/2017),  n. 11966

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. PROTO Cesare A. – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21024-2012 proposto da:

D.C.F. C.F. (OMISSIS), B.S. C.F. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA R. GRAZIOLI LANTE 16, presso

lo studio dell’avvocato FABRIZIO SCHIAVONE, rappresentati e difesi

dall’avvocato FRANCO COCULO;

– ricorrenti –

contro

P.D. C. F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

C.NE CLODIA 15, presso lo studio dell’avvocato GIANFRANCO LIUZZI,

rappresentata e difesa dall’avvocato CARLO FEDERICO DE MARCO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4086/2011 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 05/10/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/02/2017 dal Consigliere Dott. GRASSO GIUSEPPE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MISTRI CORRADO che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato Liuzzi Gianfranco con delega depositata in udienza

dell’avv. De Marco Carlo Federico difensore della controricorrente

che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Fatto

I FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Velletri, con sentenza depositata l’11 maggio 2004, condannò P.D., proprietaria dell’appartamento ubicato al piano terra di uno stabile sito in (OMISSIS), a rimettere in pristino la pensilina installata sul muro perimetrale dell’edificio a servizio dell’ingresso della sua abitazione, abbassandola nel colmo di 12 cm; condannò inoltre la predetta P. a rimuovere una tettoia posta a protezione di una caldaia a gas, appoggiata ad un muro di proprietà esclusiva di B.S. e D.C.F. attori nel predetto giudizio e comproprietari di un altro appartamento sito nel medesimo edificio.

La Corte d’appello di Roma, con sentenza depositata il 5 ottobre 2011, in riforma dell’impugnata sentenza, rigettò le domande attoree.

Avverso quest’ultimo statuizione il B. e la D.C. propongono ricorso per cassazione, corredato da due motivi di censura.

Resiste con controricorso la P..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di censura i ricorrenti deducono violazione degli artt. 907, 1058 e 1067 c.c., nonchè dell’art. 112 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Assumono, in definitiva, i ricorrenti che la Corte territoriale aveva errato, in quanto l’innalzamento della pensilina, anche di soli 12 cm, aveva procurato un peggioramento al diritto di veduta in appiombo di essi ricorrenti, già fortemente compromesso dalla precedente installazione; aumentando, inoltre, il rischio di scalate dell’edificio da parte di malintenzionati. Peraltro la controparte, limitatasi a dedurre la preesistenza della vecchia pensilina, non aveva di certo dimostrato acquisto del diritto al mantenimento del manufatto per usucapione. Pertanto doveva ritenersi corretta la decisione del Giudice di primo grado, il quale aveva imposto il ripristino della situazione ex ante, nel la nuova, innalzato di ulteriori 12 cm il margine superiore, il manufatto veniva a collocarsi a 1,30 m dalla soglia delle finestre del B. – D.C..

La censura non ha giuridico fondamento.

Costituisce punto fermo la constatazione che sulla situazione di fatto anteriormente alla modifica si è consolidata piena acquiescenza da parte degli odierni ricorrenti (i quali, appunto, richiedono che quella situazione venga ripristinata), il che esonera da ogni ulteriore considerazione.

Quanto al lievissimo innalzamento della tettoia basta osservare che la Corte locale ha incensurabilmente ritenuto che la “modestia (per 12 cm) della riduzione della distanza tra la pensilina posta copertura dell’ingresso all’abitazione della P. e la soprastante finestra degli appellati rispetto alta precedente pensilina è tale, ad avviso della corte, da escludere una apprezzabile intensificazione dell’onere gravante sul fondo servente sotto tutti i profili dedotti degli appellanti (aumento della difficoltà di manutenzione delle persiane; aumento della facilità di raggiungimento dell’appartamento B./ D.C. da parte di possibili malintenzionati)”. Trattasi, all’evidenza, valutazione di merito, che si sottrae al vaglio di legittimità.

Con il secondo motivo viene denunziata la violazione degli artt. 907 e 1058 c.c., art. 345 c.p.c., in relazione al n. 3 dell’art. 360 del medesimo codice di rito civile.

I ricorrenti contestano l’affermazione della sentenza d’appello, la quale aveva escluso che la copertura della caldaia fosse stata collocata in appoggio al muro di proprietà esclusiva dei ricorrenti. A tanto costoro giungono asserendo che la Corte di merito aveva erroneamente assegnato valore decisivo alla produzione fotografica della controparte. Produzione, peraltro, che non avrebbe dovuto essere ammessa in appello, a cagione della sua evidente tardività. In ogni caso il Giudice dell’appello aveva proceduto ad esaminare le predette foto in assenza di qualsivoglia “ritualità e conforto tecnico”.

La doglianza radicalmente destituita di giuridico fondamento.

Il Giudice d’appello, motivatamente discostandosi dalla descrizione fornita dal CTU, ha accertato che la pensilina, posta a protezione della caldaia, risultava essere stata installata discosta dal muro di proprietà esclusiva dei ricorrenti. Il predetto accertamento, fondato sulle fotografie prodotte dagli odierni resistenti non è in alcun modo sottoponibile a revisione in questa sede. Nè è dato cogliere in quale deficit di “ritualità” sia incorso il Giudice nel tener conto delle predette foto; nè, come è del tutto evidente, per apprezzare una immagine fotografica il giudice è costretto ad avvalersi di un consulente, salvo il sussistere di peculiari evenienze, che qui non ricorrono, trattandosi di comuni foto, effigianti l’immobile.

Infine, non appare affetta da vizi logici qui apprezzabili la decisione della Corte locale di ammettere la documentazione fotografica in appello, stante la evidente decisività della stessa.

Le spese legali seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della causa, della sua natura e delle attività svolte, le stesse vanno liquidate siccome in dispositivo in favore della resistente.

PQM

rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in favore della resistente, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA