Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11966 del 06/05/2021

Cassazione civile sez. II, 06/05/2021, (ud. 28/01/2021, dep. 06/05/2021), n.11966

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26976/2019 proposto da:

I.S., rappresentato e difeso dall’avv. MASSIMO RIZZATO, e

domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3111/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 25/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28/01/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ordinanza del 17.11.2017 il Tribunale di Venezia rigettava il ricorso proposto da I.S. avverso il provvedimento di diniego della sua domanda di protezione, internazionale e umanitaria, emesso dalla Commissione territoriale competente.

Interponeva appello lo I. e la Corte di Appello di Venezia, con la sentenza oggi impugnata, n. 3111/2019, rigettava il gravame.

Propone ricorso per la cassazione di detta sentenza I.S., affidandosi ad un unico motivo.

Resiste con controricorso il Ministero dell’Interno.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ed il vizio della motivazione, perchè la Corte di Appello avrebbe erroneamente denegato il riconoscimento della protezione sussidiaria, senza considerare il contesto di insicurezza generalizzata esistente nella sua zona di provenienza.

La censura è inammissibile.

Il ricorrente aveva riferito di essere cristiano, di aver perso sorella e genitori in una esplosione avvenuta a (OMISSIS), località ove egli viveva, il (OMISSIS); di essere stato arrestato, insieme al cugino, perchè ritenuto responsabile di aver collocato l’ordigno che aveva causato la detonazione; di essere quindi uscito di prigione nel (OMISSIS) e di aver lasciato la Nigeria. La storia è stata ritenuta non credibile sia dalla Commissione che dal Tribunale, perchè l’episodio – realmente accaduto – si inquadrava nell’ambito delle contestazioni mosse da parte della popolazione musulmana alla terza rielezione di O.O. a presidente del Paese; il ricorrente non aveva saputo circostanziare la storia nè fornire alcun dettaglio su quanto riferito (ad esempio, il numero delle persone arrestate insieme a lui). La Corte di Appello, dal canto suo, ritenendo che il racconto fosse frutto di una mera invenzione del richiedente, ha considerato la storia inidonea ai fini del riconoscimento della protezione internazionale. Ha poi ricostruito la condizione interna esistente nel Paese di provenienza del richiedente, citando le fonti informative consultate (EASO 2018) e dando atto delle notizie da esse tratte (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata). Il ricorrente non contrappone a quella indicata dal giudice di merito alcuna fonte diversa, più specifica o più aggiornata, sulla propria area di provenienza, ma si limita ad una inammissibile critica del percorso argomentativo seguito dal giudice di merito ed a invocare, in definitiva, un mero riesame del giudizio di fatto, estraneo alla natura ed ai fini del giudizio di legittimità (Cass. Sez. U., Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790).

Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore del controricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 28 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2021

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