Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11965 del 12/05/2017


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Cassazione civile, sez. II, 12/05/2017, (ud. 09/02/2017, dep.12/05/2017),  n. 11965

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14888-2013 proposto da:

F.P. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DEGLI SCIPIONI 94, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNA FIORE,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIANLUIGI

CERIOTTI;

– ricorrente –

Nonchè da:

C.L.A.M. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA RENATO FUCINI 238, presso lo studio dell’avvocato FABIO

CUTULI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato PAOLO

LUCCHESI;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

AUTOSARONNO SRL (OMISSIS) IN PERSONA DEL SUO LEGALE RAPP.TE P.T.,

A.G. (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 1396/2013 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 20/04/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/02/2017 dal Consigliere Dott. PICARONI ELISA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARMELO SGROI CHE HA CONCLUSO PER L’ACCOGLIMENTO DEL RICORSO

PRINCIPALE E PER IL RIGETTO DEL RICORSO INCIDENTALE CONDIZIONATO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Milano, con sentenza depositata il 20 aprile 2012, ha dichiarato la nullità della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio in data 29 maggio 1997, pronunciata nel giudizio tra F.P., A.G., C.L. e Autosaronno s.r.l..

1.1. Nel giudizio d’appello introdotto dal sig. C., al quale ha resistito soltanto il sig. F., la Corte territoriale ha rilevato la nullità della notificazione dell’atto introduttivo, e rimesso le parti al giudice di primo grado ai sensi dell’art. 354 c.p.c., dopo avere argomentato in ordine all’ammissibilità dell’impugnazione proposta a circa 10 anni di distanza dalla pubblicazione della sentenza, rigettando l’eccezione in tal senso formulata dall’appellato.

2. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso F.P. sulla base di un motivo. Resiste con controricorso C.L., il quale ha proposto ricorso incidentale condizionato, affidato a due motivi. Non hanno svolto difese A.G. e Autosaronno s.r.l..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso principale, che con l’unico motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 327 c.p.c., è inammissibile per mancata esposizione sommaria dei fatti.

1.1. Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, espresso nella previsione di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, impone che l’atto contenga tutti gli elementi necessari a porre il giudice di legittimità in grado di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto, di cogliere il significato e la portata delle censure rivolte alle specifiche argomentazioni della sentenza impugnata, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed atti del processo, ivi compresa la sentenza stessa (ex plurimis, Cass. 03/02/2015, n. 1926).

2. Nel caso in esame, il ricorso non risulta conforme al modello legale indicato poichè non riferisce neppure in estrema sintesi i fatti processuali, con il risultato che questa Corte non è in condizione di verificare l’asserita erroneità della impugnata.

3. Nella declaratoria di inammissibilità del ricorso rimane assorbito il ricorso incidentale condizionato.

4. Le spese seguono la soccombenza, liquidate sentenza principale come indispositivo, e si dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico del solo ricorrente principale.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale, assorbito l’incidentale condizionato, e condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 9 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2017

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