Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11964 del 12/05/2017


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Cassazione civile, sez. II, 12/05/2017, (ud. 08/02/2017, dep.12/05/2017),  n. 11964

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. BIANCHINI Bruno – rel. Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso (iscritto al n.r.g. 16926/12) proposto da:

B.P. (c.f.: (OMISSIS)); Z.F. (c.f.:

(OMISSIS)), parti entrambe rappresentate e difese, giusta procura

speciale a margine del ricorso, dagli avv.ti Pierluigi Stefanelli ed

Aldo Ghirardi; domiciliate presso lo studio del primo in Roma, via

Angelo Secchi n. 4;

– ricorrenti –

contro

F.M. (c.f.: (OMISSIS)), M.E. (c.f.: (OMISSIS)), parti

entrambe difese dall’avv. Elisabetta Pelizzari e con domicilio

eletto presso lo studio dell’avv. Dante Picca in Roma, via Avezzana

n. 6, giusta procura allegata al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 219/2012 della Corte di Appello di Brescia del

25 gennaio – 17 febbraio 2012, non notificata.

Udita la relazione di causa, svolta alla pubblica udienza dell’8

febbraio 2017, da parte del Consigliere Dott. Bruno Bianchini;

Uditi l’avv. Pierluigi Stefanelli per le parti ricorrenti e l’avv.

Dante Picca

– con delega dell’avv. Elisabetta Pelizzari – per le parti contro

ricorrenti;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. PEPE Alessandro, che ha concluso per l’accoglimento

del 2° motivo e per il rigetto dei restanti motivi del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

F.M. ed M.E., con atto notificato il 7 settembre 1998, citarono innanzi al Tribunale di Brescia, B.P. e Z.F., chiedendo che fosse accertato il loro diritto a recintare l’area di cui erano proprietari, posta a confine con lotto di proprietà dei convenuti; entrambe le aree costituivano un cortile che aveva un unico sbocco verso la pubblica via e la parte degli attori era gravata di una servitù di passaggio convenzionale a favore di quella dei convenuti.

I convenuti si opposero all’accoglimento della domanda che, a loro dire, assumeva una finalità emulativa, priva come sarebbe stata di reale utilità per gli attori e foriera di ulteriori disagi in quanto avrebbe ostacolato l’accesso ad un garage di proprietà.

Il Tribunale accolse le richieste degli attori, escludendo l’esistenza di un intento emulativo nell’iniziativa degli stessi (in ragione del fatto che la proposta recinzione avrebbe consentito di limitare le controversie tra vicini) giudicando che – stante il tenore dell’atto di costituzione della servitù – non avrebbe avuto fondamento la tesi dei convenuti secondo la quale il passaggio avrebbe dovuto essere esercitato lungo tutto il confine – lungo oltre 22 metri – tra le due proprietà; impose comunque il primo giudice che nella recinzione fosse lasciato uno spazio di metri 2,50 al fine di consentire l’ingresso nel box auto dei convenuti.

La Corte di Appello di Brescia confermò tale decisione.

Per la cassazione di tale decisione hanno proposto ricorso i coniugi B. – Z., sulla base di cinque motivi, resistiti dai Faita/Marini con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1 – Con il primo motivo viene censurata la violazione dell’art. 1064 c.c., comma 2, nonchè la insufficienza e la illogicità dell’adottata motivazione laddove la Corte del merito avrebbe sostanzialmente presupposto che l’apposizione di una recinzione non avrebbe alterato il comodo accesso, quale garantito dal titolo e ciò senza dare ingresso ad una consulenza tecnica descrittiva dello stato dei luoghi e dell’ostacolo che l’apertura di ingresso lasciata nella rete avrebbe costituito per l’accesso al box dei ricorrenti, omettendo altresì di considerare la consulenza di ufficio disposta in un giudizio possessorio tra le medesime parti, che invece aveva evidenziato l’estrema difficoltà di ingresso nel box garage attraverso l’apertura praticata nella rete. Le parti ricorrenti contestano inoltre la ritenuta inammissibilità della documentazione prodotta in appello, in forza del divieto di cui all’art. 345 c.p.c., facendo in contrario valere la circostanza che essa si sarebbe formata dopo l’instaurazione del giudizio di appello e che era stata depositata alla prima udienza utile.

2 – Con il secondo motivo si assume la violazione dei criteri di interpretazione dei contratti (artt. 1362 e 1363 c.c.) ed un’ omessa motivazione su un fatto decisivo per il giudizio, laddove la Corte distrettuale escluse così concordando con la valutazione del Tribunale – che il transito potesse essere esercitato su tutto il fronte confinario tra le due proprietà, erroneamente assumendo che esso dovesse avere la stessa dimensione, in lunghezza, della larghezza (metri 2,50) prevista dal titolo.

3 – Con il terzo motivo si assume la violazione e falsa applicazione dell’art. 1063 c.c. e art. 1064 c.c., comma 1, laddove la Corte territoriale, nell’interpretare l’oggetto della servitù, non avrebbe tenuto conto che tale diritto reale di godimento deve comprendere tutto quanto è necessario per esercitarlo e quindi, nella fattispecie, anche la possibilità di accedere al proprio garage da qualunque punto della linea confinaria.

4 – Con il quarto motivo sono denunciate la violazione e la falsa applicazione dell’art. 1064 c.c., comma 2 e dell’art. 1067 c.c., nonchè l’omessa o comunque insufficiente motivazione per escludere che l’apposizione della rete e la insufficiente apertura sulla medesima costituissero una riduzione o causassero una maggior scomodità per l’esercizio della servitù, non considerando poi che l’unica norma che sarebbe stata applicabile sarebbe stata la prima delle due citate, e non già la seconda.

5 – Con il quinto motivo è denunciata la insufficiente o illogica motivazione posta dalla Corte territoriale a fondamento dell’interpretazione della fattispecie, secondo la quale sarebbe stato legittimo, secondo il titolo negoziale, e giustificato, secondo il corretto esercizio della servitù, praticare un’apertura nella rete di recinzione, corrispondente all’ampiezza della servitù di passaggio, non ravvisando in essa un ostacolo all’esercizio della servitù, in ragione del ritenuto raggiunto contemperamento tra le esigenze contrapposte delle parti.

6 – Va preliminarmente rilevato che, sebbene la Corte di Appello abbia lumeggiato una ipotesi di carenza di specificità dei motivi di gravame – in astratto conducente alla inammissibità dell’impugnazione ed alla preclusione dell’esame dei motivi stessi – in realtà non ha posto a base della decisione tale ratio decidendi, valutando nel merito i motivi stessi, così che non v’è ostacolo a che all’esame dei mezzi posti a fondamento del ricorso.

7 – I motivi – che possono essere congiuntamente considerati, stante la loro stretta connessione logica – sono infondati.

7.1 – La interpretazione data dalla Corte della volontà negoziale di istituire la servitù non appare suscettibile di censura in quanto logicamente motivata: in sostanza le parti ricorrenti non si lamentano più della recinzione della porzione di cortile frontistante il proprio fabbricato, comprendente anche il box garage, siccome atto emulativo bensì sostengono che il titolo li avrebbe abilitati ad entrare in quest’ultimo locale da qualunque punto lungo la linea confinaria poi recintata: ciò è indubbiamente vero in punto di fatto in quanto, all’epoca, la recinzione non esisteva, ma non significa anche che, una volta che sia stato esercitato il diritto di recingere la propria porzione di cortile, tale libertà di accesso non potesse trovare un limite, che correttamente – con valutazione di fatto congruamente motivata la Corte territoriale ha rinvenuto non già nel negozio bensì nella successiva e consentita attività dei contro ricorrenti di recingere la proprietà; nè è suscettibile di ulteriore scrutinio in questa sede la condivisione, da parte della Corte territoriale, del giudizio di fatto in ordine al contemperamento delle opposte esigenze operato dal giudice di primo grado nel prevedere l’apertura di un varco di misura adeguata (mt. 2,50 e la fornitura di un cancello a chiusura dello stesso, delle cui chiavi o telecomando anche gli attuali ricorrenti dovevano avere la disponibilità.

7.2 – Diviene allora inconferente l’esaminare la relazione di CTU effettuata in altro giudizio tra le medesime parti – diretta a dimostrare il non agevole accesso attraverso il varco – perchè il termine di paragone per giudicare il ritenuto non tollerabile aggravio non era la situazione anteriore a quella dell’apposizione della recinzione, bensì quella venutasi successivamente a creare e quella era frutto di una decisione del giudice e non di una interpretazione delle parti; in disparte sta poi la constatazione che della posteriorità del deposito di tale relazione tecnica rispetto al giudizio di appello non vi è alcuna certezza.

8 – La ripartizione delle spese di lite segue le regole della soccombenza secondo quanto indicato in dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna le parti ricorrenti al pagamento in solido delle spese in favore delle parti contro ricorrenti, liquidandole in Euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di Cassazione, 8 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2017

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