Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11963 del 17/05/2010

Cassazione civile sez. III, 17/05/2010, (ud. 13/04/2010, dep. 17/05/2010), n.11963

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

su ricorso 1404-200 6 proposto da:

SOCIETA’ ASSITALIA SPA, “Le Assicurazioni d’Italia”, (OMISSIS),

in persona dell’avv. M.M. procuratore speciale del

Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

BRUNO BUOZZI 82, presso lo studio dell’avvocato IANNOTTA GREGORIO,

che la rappresenta e difende giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

SOCIETA’ IMMOBILIARE SAN BENEDETTO SRL, (OMISSIS), nella persona

del legale rappresentante pro tempore ed amministratore unico Dott.

A.V., elettivamente domiciliata in ROMA, P.LE CLODIO 12,

presso lo studio dell’avvocato POREIDTA VINCENZO, rappresentata e

difesa dall’avvocato PORFIDTA DOMENICO giusta delega a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1971/2005 della CORTE D’APPELLO di

NAPOLI,Seconda Sezione Civile, emessa 1124/06/2005, depositata il

27/09/2005; R.G.N. 4611/2004.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/04/2010 dal Consigliere Dott. PAOLO D’AMICO;

udito l’Avvocatessa Antonella IANNOTTA per delega Avv. Gregorio

IANNOTTA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso per rigetto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Assitalia spa proponeva opposizione al decreto ingiuntivo, ottenuto dalla Immobiliare San Benedetto s.r.l., con cui le si ingiungeva il pagamento della somma di Euro 28.921,47, oltre accessori, a titolo di canoni di locazione non versati.

Esponeva l’opponente: di avere stipulato, quale conduttrice, un contratto di locazione avente ad oggetto un appartamento di proprietà della suddetta Immobiliare; che tale contratto, rinnovatosi alla scadenza sino al 2002, era stato consensualmente ed anticipatamente risolto; che pertanto le parti si erano incontrate varie volte al fine di procedere alla riconsegna dei locali.

Tutto ciò premesso l’opponente chiedeva la revoca del decreto opposto con vittoria di spese.

Costituitasi in giudizio l’opposta eccepiva, in primo luogo, la inammissibilità dell’opposizione perchè tardiva. Nel merito assumeva che la mancata riconsegna dei locali era dipesa da impedimenti frapposti dalla stessa conduttrice e che la disponibilità dei locali era stata acquisita solo nel (OMISSIS).

Disposto il mutamento del rito, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con sentenza del 6-23 luglio 2004, n. 383 rigettava l’opposizione confermando il decreto di ingiunzione e compensando le spese.

Proponeva appello l’Assitalia chiedendo: a) di annullare e riformare la sentenza dei Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 383/2004; b) in accoglimento dell’opposizione proposta, revocare ed annullare il decreto ingiuntivo; b 1) dichiarare, in ogni caso, l’infondatezza di ogni pretesa creditoria invocata dalla società immobiliare San Benedetto a r.l. nei confronti dell’Assitalia; b 2) condannare la società Immobiliare San Benedetto s.r.l. a restituire all’Assitalia “Le Assicurazioni d’Italia” spa, quanto da questa, eventualmente, corrisposto, in esecuzione dell’impugnata sentenza n. 383/2004, oltre accessori.

Si costituiva l’appellata rilevando l’infondatezza dell’appello e chiedendone il rigetto.

Con sentenza n. 1971/2005 la Corte d’Appello di Napoli rigettava l’appello e condannava l’Assitalia al pagamento delle spese processuali del grado.

Proponeva ricorso per cassazione l’Assitalia.

Resisteva con controricorso la Società Immobiliare San Benedetto.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con i primi due motivi del ricorso – che per la loro stretta connessione devono essere congiuntamente esaminati dato anche che è la stessa ricorrente a farne una unitaria esplicazione – l’Assitalia denuncia: 1) “Violazione e falsa applicazione degli artt. 633 e 634 c.p.c. e dei principi e norme che disciplinano il procedimento monitorio, individuando, quale presupposto per l’emissione del decreto ingiuntivo, la sussistenza della prova scritta del credito:

art. 360 c.p.c., n. 3”; 2) “Violazione e falsa applicazione dell’art. 634 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 1591, 1218 e 2043 cod. civ. e dei principi e norme che sanciscono che gli elementi costitutivi di una pretesa risarcitoria e/o indennitaria devono essere accertati in relazione alla sussistenza del comportamento antigiuridico e dell’imputabilità dello stesso, con la conseguenza che non costituisce prova scritta del credito azionato ex art. 1591 cod. civ. il documento in cui è consacrato il contratto di locazione: art. 360 c.p.c., n. 3”.

Sostiene l’Assitalia che non vi è prova scritta di un credito quando lo stesso ha natura risarcitoria ed indennitaria, dovendo in tal caso essere accertati gli elementi costitutivi della pretesa (inadempimento e/o illecito, imputabilità dello stesso, colpa e/o dolo del responsabile).

Nella fattispecie per cui è causa, secondo la ricorrente, il titolo della pretesa non era il contratto, ma il fatto del mancato rilascio dell’immobile nonostante la cessazione del rapporto contrattuale, fatto del quale non era stata data la prova scritta di cui all’art. 633 c.p.c., comma 1, n. 1 dal contratto emergeva il diverso elemento della misura del canone corrisposto, utilizzabile per la determinazione del risarcimento del danno nell’importo che la legge presume comunque dovuto dal conduttore in mora. Di conseguenza, precisa la ricorrente, non essendovi la prova scritta del fatto costitutivo della pretesa ai sensi dell’art. 633 c.p.c., il giudice del merito avrebbe dovuto revocare il decreto ingiuntivo stesso.

I motivi sono infondati.

Costituisce principio del tutto pacifico (ex multis Cass., n. 7188/2003 Cass., n. 13001/2006) che l’opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (artt. 633, 644 ss. c.p.c.) – si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 cod. proc. civ.). Ne consegue che il giudice dell’opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni proposte ex adverso ancorchè il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all’esito dello stesso.

Ha accertato la Corte d’appello, sulla base di una valutazione di fatto non sindacabile in questa sede in quanto congruamente, seppur sinteticamente, motivata: a) che l’Assitalia non ha fornito la prova della redazione dello “stato di consistenza” e della sottoscrizione dello stesso da parte sua; b) che l’incaricato dell’attuale ricorrente dichiarò, il (OMISSIS), di non poter consegnare i locali perchè non disponeva delle chiavi d’accesso.

Detta condotta ha giudicato comportamento di inadempimento del conduttore.

Su di essa, pertanto, ha correttamente basato l’obbligazione risarcitoria del conduttore per responsabilità contrattuale, secondo la qualificazione che di essa da la giurisprudenza di legittimità (Cass., 14.2.2006, n. 3183).

Con il terzo, quarto e quinto motivo la società ricorrente rispettivamente denuncia: 3) “Violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 1220 e 1591 cod. civ., e dei principi e norme che correlano la prestazione indennitaria di cui all’art. 1591 cod. civ., alla mora del conduttore nonchè dei principi e norme che escludono la mora del debitore allorquando lo stesso si è dichiarato disposto, anche senza averne fatto offerta formale, ad eseguire la prestazione: art. 360 c.p.c., n. 3”; 4) “Violazione e falsa applicazione dell’art. 1227 cod. civ. e dei principi e norme che escludono il diritto del creditore al risarcimento del danno per inadempimento del debitore quando il danno è stato cagionato da fatto colposo del creditore e, comunque, lo stesso creditore avrebbe potuto evitare: art. 360 c.p.c., n. 3”; 5) “Violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 1220 e 2697 cod. civ. e dei principi e norme che regolamentano la distribuzione dell’onere della prova e impongono al creditore di provare la legittimità del rifiuto a ricevere la prestazione che gli sia stata offerta dal debitore, al fine di invocare la mora debendi: art. 360 c.p.c., n. 3”.

I motivi, strettamente connessi, vanno essi pure congiuntamente esaminati.

Parte ricorrente sostiene che non si è verificata nel caso che ci occupa una ritardata consegna dell’immobile perchè essa non era in mora.

Un ritardo, secondo l’Assitalia, era invece imputabile all’immobiliare San Benedetto, che aveva immotivatamente rifiutato di ricevere l’immobile, con la conseguenza che, anche ai sensi dell’art. 1227 c.c. non le spettava alcun risarcimento.

Aggiunge, altresì, la ricorrente di aver effettuato offerta non formale con lettera del (OMISSIS), che avrebbe avuto l’effetto di escludere l’obbligazione ex art. 1591 c.c., non sussistendo la situazione di mora debendi.

I motivi sono infondati.

Sul piano probatorio il locatore deve solo fornire la prova del ritardo nella riconsegna dell’immobile, e cioè della mora del conduttore, mentre spetta a quest’ultimo, se vuole liberarsi della relativa responsabilità, provare che l’inadempimento è dipeso da cause a lui non imputabili, ai sensi dell’art. 1218 c.c..

Non essendo avvenuta la riconsegna dell’immobile entro la data concordata del (OMISSIS), alla quale il contratto aveva cessato di produrre i suoi effetti quanto alla persistenza della situazione di legittima detenzione autonoma qualificata dell’immobile da parte del conduttore, ai sensi dell’art. 1591 c.c., prima parte, a carico dell’Assitalia, sussisteva l’obbligazione di pagare, a titolo di risarcimento del danno da protratta occupazione della res locata, almeno il corrispettivo pattuito sino alla riconsegna dell’immobile.

Con il sesto, settimo ed ottavo motivo si denuncia infine: 6) “Violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. in relazione all’art. 2697 cod. civ. e dei principi e norme che regolamentano la distribuzione dell’onere della prova e impongono al giudice di dare rilevanza alle circostanze effettivamente allegate e comprovate dalle parti su cui gravava l’onere della prova e non alla omessa allegazione di fatti e documenti che la parte non aveva l’onere di provare: art. 360 c.p.c., n. 3”; 7) “Violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 1175 e 1375 cod. civ. e del principio che impone al creditore ed al debitore di comportarsi secondo buona fede: art. 360 c.p.c., n. 3”; 8) “Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia: art. 360 c.p.c., n. 5”.

Sostiene parte ricorrente che sarebbe stato onere dell’Immobiliare San Benedetto provare il legittimo motivo di rifiuto a ricevere l’immobile. L’Assitalia contesta inoltre che, come sostenuto dalla Corte d’Appello, essa avesse l’onere di provare l’avvenuta redazione di uno stato di consistenza dell’immobile stesso.

Il motivo non può essere accolto perchè verte su circostanze di fatto già adeguatamente valutate dall’impugnata sentenza ed insuscettibili di analisi in sede di legittimità.

Come ha accertato la Corte d’Appello, dal verbale dell’ufficiale giudiziario incaricato di eseguire l’esecuzione dello sfratto in data 6.11.2001, l’incaricato dell’Assitalia non potè consegnare i locali perchè non disponeva delle chiavi d’accesso, nè era possibile forzare l’ingresso.

Le due circostanze sono state giudicate idonee ad escludere l’offerta, ancorchè informale, della restituzione dell’immobile ed a legittimare l’opposto rifiuto di accettarne la consegna.

L’accertamento dei giustificati motivi del rifiuto si sottrae del resto al sindacato di legittimità se, come nella specie, risulta congruamente motivato (Cass. n. 2419/99; Cass., n. 2086/2002).

Il ricorso, pertanto, è rigettato e la società ricorrente è condannata a pagare le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente alle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 2.200,00 (duemiladuecento/00), di cui Euro 2.000 per onorari, oltre rimborso forfettario delle spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 13 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2010

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