Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11963 del 10/06/2016
Cassazione civile sez. trib., 10/06/2016, (ud. 18/05/2016, dep. 10/06/2016), n.11963
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –
Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –
Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 27255/2012 proposto da:
ANGALA HOLDING & REAL ESTATE SPA, in persona del
legale
rappresentante pro tempore, domiciliati in ROMA PIAZZA CAVOUR presso
la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi
dall’Avvocato ROSARIO CALI’ con studio in PALERMO VIA DI MARZO
GIOVACCHINO 11 (avviso postale ex art. 135) giusta delega in calce;
– ricorrenti –
contro
COMUNE DI PALERMO in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato in
ROMA PIAZZA CAVOUR presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall’Avvocato ANGELA PROVENZANI con studio
in PALERMO PIAZZA MARINA 39 (avviso postale ex art. 135) giusta
delega in calce;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 115/2011 della COMM. TRIB. REG. di PALERMO,
depositata il 12/10/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
18/05/2016 dal Consigliere Dott. MARINA MELONI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
GIACALONE Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune di Palermo aveva notificato alla società Angala spa Holding & Real Estate una cartella di pagamento relativa alla Tarsu dovuta per l’anno d’imposta 2005 chiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 25.672,34.
La società contribuente impugnò la cartella di pagamento davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Palermo, la quale accolse il ricorso.
Il Comune di Palermo propose appello avverso la sentenza davanti alla Commissione Regionale della Sicilia la quale, ritenendo pienamente ammissibile la diversificazione delle tariffe tra esercizi alberghieri e locali adibiti a uso abitazione, accoglieva l’appello del Comune di Palermo.
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia ha proposto ricorso per cassazione la società Angala spa Holding & Real Estate con un motivo ed il Comune di Palermo ha resistito con controricorso.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo di ricorso la società ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 68, comma 2, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, perchè il giudice di appello ha ritenuto legittima l’applicazione di tariffe differenziate agli immobili adibiti ad alberghi rispetto a quelli adibiti a civile abitazione in relazione alla maggiore potenzialità produttiva di rifiuti mentre, al contrario, la determinazione del tributo in misura differenziata era illegittima ed ingiustificata perchè priva di qualunque motivazione.
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
A tal riguardo il D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 49, comma 8, sancisce che la tariffa è determinata dagli enti locali. Ne deriva che appare legittimo per un Comune introdurre una tariffa differenziata per fasce di utenza quella domestica e quella non domestica.
Sul punto si è espressa questa Corte con Sez. 5, Sentenza n. 5722 del 12/03/2007 per cui: “In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), è legittima la delibera comunale di approvazione del regolamento e delle relative tariffe, in cui la categoria degli esercizi alberghieri venga distinta da quella delle civili abitazioni, ed assoggettata ad una tariffa notevolmente superiore a quella applicabile a queste ultime: la maggiore capacità produttiva di un esercizio alberghiero rispetto ad una civile abitazione costituisce infatti un dato di comune esperienza, emergente da un esame comparato dei regolamenti comunali in materia, ed assunto quale criterio di classificazione e valutazione quantitativa della tariffa anche dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, senza che assuma alcun rilievo il carattere stagionale dell’attività, il quale può eventualmente dar luogo all’applicazione di speciali riduzioni d’imposta, rimesse alla discrezionalità dell’ente impositore; i rapporti tra le tariffe, indicati dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 69, comma 2, tra gli elementi di riscontro della legittimità della Delib., non vanno d’altronde riferiti alla differenza tra le tariffe applicate a ciascuna categoria classificata, ma alla relazione tra le tariffe ed i costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica (più recentemente vedi 6-5, Ordinanza n. 12859 del 23/07/2012).
In ordine al profilo dell’obbligo di motivazione della Delib.
comunale dell’ente locale che prevede una differenziazione tra civile abitazione ed esercizio alberghiero questa Corte ha affermato che (Sez. 5, Sentenza n. 7044 del 26/03/2014): “In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, non è configurabile alcun obbligo di motivazione della delibera comunale di determinazione della tariffa di cui del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 65, poichè la stessa, al pari di qualsiasi atto amministrativo a contenuto generale o collettivo, si rivolge ad una pluralità indistinta, anche se determinabile “ex post”, di destinatari, occupanti o detentori, attuali o futuri, di locali ed aree tassabili”. (Sul punto anche si è pronunciata anche Cass. n. 22804 del 2006, ord. n. 26132 del 2011).
Per quanto sopra il ricorso deve essere respinto, confermata la sentenza impugnata e la ricorrente condannata alle spese del giudizio di legittimità.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente Angala spa Holding &
Real Estate al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 3.500,00 complessivamente oltre spese accessorie.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 18 maggio 2016.
Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2016