Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11962 del 12/05/2017


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Cassazione civile, sez. II, 12/05/2017, (ud. 08/02/2017, dep.12/05/2017),  n. 11962

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. BIANCHINI Bruno – rel. Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso (iscritto al n.r.g. 15592/12) proposto da:

– B.T. (c.f.: (OMISSIS)); rappresentato e difeso, giusta

procura speciale a margine del ricorso, dagli avv.ti Gianluigi

Gallina; Monica Gallina e Raoul Rudel; con domicilio eletto presso

lo studio di quest’ultimo in (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

C.B. (c.f.: (OMISSIS));

C.P. (c.f.: (OMISSIS));

C.D. (c.f.: (OMISSIS))

Eredi di C.E. e di T.C. parti tutte

rappresentate e difese, in forza di procura a margine del contro

ricorso, dall’avv. Giovanni Michieli e dall’avv. Marco Merlini; con

domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma, via Pasubio

n. 2;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 167/2012 della Corte di Appello di Venezia del

15 novembre 2011 – 23 gennaio 2012, non notificata.

Dato atto della presenza dell’avv. Marco Merlini, per i

controricorrenti;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. PEPE Alessandro, che ha concluso per la declaratoria

di estinzione del giudizio a seguito di rinuncia al ricorso, con

compensazione delle spese.

Fatto

RILEVATO

Che B.T. ha proposto ricorso contro la sentenza di cui all’epigrafe, facendo valere tre motivi di censura;

che hanno proposto controricorso B., P. e C.D., eredi delle originarie par C.E. e T.C. che in prossimità dell’udienza è stata depositata rinuncia al ricorso, sottoscritta dall’avv. Monica Gallina, procuratore a ciò abilitato, e controfirmata per accettazione dall’avv. Giovanni Micheli, legale delle controparti, fornito di poteri di aderire alla rinuncia in questione;

che l’avv. Micheli ha partecipato all’udienza dell’8 febbraio 2017, confermando l’accettazione della rinuncia.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

che ricorrono i presupposti per la declaratoria di estinzione del giudizio, senza onere di spese, stante l’adesione delle parti contro ricorrenti, giusta quanto disposto dall’art 391 c.p.c., comma 4..

PQM

Dichiara l’estinzione del giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte di Cassazione, il 8 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2017

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