Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11962 del 12/05/2017
Cassazione civile, sez. II, 12/05/2017, (ud. 08/02/2017, dep.12/05/2017), n. 11962
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –
Dott. BIANCHINI Bruno – rel. Consigliere –
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –
Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso (iscritto al n.r.g. 15592/12) proposto da:
– B.T. (c.f.: (OMISSIS)); rappresentato e difeso, giusta
procura speciale a margine del ricorso, dagli avv.ti Gianluigi
Gallina; Monica Gallina e Raoul Rudel; con domicilio eletto presso
lo studio di quest’ultimo in (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
C.B. (c.f.: (OMISSIS));
C.P. (c.f.: (OMISSIS));
C.D. (c.f.: (OMISSIS))
Eredi di C.E. e di T.C. parti tutte
rappresentate e difese, in forza di procura a margine del contro
ricorso, dall’avv. Giovanni Michieli e dall’avv. Marco Merlini; con
domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma, via Pasubio
n. 2;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 167/2012 della Corte di Appello di Venezia del
15 novembre 2011 – 23 gennaio 2012, non notificata.
Dato atto della presenza dell’avv. Marco Merlini, per i
controricorrenti;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PEPE Alessandro, che ha concluso per la declaratoria
di estinzione del giudizio a seguito di rinuncia al ricorso, con
compensazione delle spese.
Fatto
RILEVATO
Che B.T. ha proposto ricorso contro la sentenza di cui all’epigrafe, facendo valere tre motivi di censura;
che hanno proposto controricorso B., P. e C.D., eredi delle originarie par C.E. e T.C. che in prossimità dell’udienza è stata depositata rinuncia al ricorso, sottoscritta dall’avv. Monica Gallina, procuratore a ciò abilitato, e controfirmata per accettazione dall’avv. Giovanni Micheli, legale delle controparti, fornito di poteri di aderire alla rinuncia in questione;
che l’avv. Micheli ha partecipato all’udienza dell’8 febbraio 2017, confermando l’accettazione della rinuncia.
Diritto
RITENUTO IN DIRITTO
che ricorrono i presupposti per la declaratoria di estinzione del giudizio, senza onere di spese, stante l’adesione delle parti contro ricorrenti, giusta quanto disposto dall’art 391 c.p.c., comma 4..
PQM
Dichiara l’estinzione del giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte di Cassazione, il 8 febbraio 2017.
Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2017