Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11961 del 17/05/2010

Cassazione civile sez. III, 17/05/2010, (ud. 07/04/2010, dep. 17/05/2010), n.11961

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 4931-2006 proposto da:

F.R. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIALE CARSO 77, presso lo studio dell’avvocato PONTECORVO EDOARDO,

che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati TRAMONTINI

FRANCESCO, ZANGRANDO LUISA con delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

S.A. (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 15/2005 del TRIBUNALE di TREVISO, Seconda

Sezione Civile, emessa il 28/01/2005; depositata il 29/01//005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/04/2010 dal Consigliere Dott. ADELAIDE AMENDOLA;

udito l’Avvocato ALBERIMI LUCIANO (per delega Avvocato PONTECORVO

EDOARDO);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per il rigetto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con provvedimento del 20 febbraio 2004 il Tribunale di (OMISSIS) convalidava lo sfratto per finita locazione dell’immobile sito alla (OMISSIS) della stessa città, intimato da F.R. ad S.A., fissando, per il rilascio, la data del (OMISSIS).

Con ricorso del 29 novembre 2004 S.A. chiedeva al giudice delle esecuzioni mobiliari la proroga del termine della L. n. 431 del 1998, ex art. 6, commi 4 e 5, evidenziando che il Comune di Treviso era ad alta tensione abitativa e che egli, persona di oltre 86 anni, affetto da gravi patologie, non aveva in precedenza avanzato altra richiesta.

Il giudice adito dichiarava inammissibile l’istanza per mancato rispetto del termine di cui alla L. n. 431 del 1998, art. 6, commi 1 e 4.

Proposto ricorso avverso detto provvedimento, il Tribunale, con sentenza del 28 gennaio 2005, lo revocava, fissando nuova data di rilascio dell’immobile al (OMISSIS).

In motivazione osservava il giudicante, per quanto qui interessa, che la L. n. 431 del 1998, art. 6, comma 1 prevedeva un periodo di sospensione applicabile ex lege a tutte le procedure di rilascio già in essere alla data di entrata in vigore della legge. La possibilità di chiedere e ottenere una proroga della data fissata per l’esecuzione era invece prevista dai commi 4 e 5 con specifico riferimento ai provvedimenti esecutivi emessi dopo tale data, ma attinenti a rapporti contrattuali sorti prima. Escludeva infine il decidente che la sentenza della Corte costituzionale n. 482 del 2000 contenesse indicazioni ermeneutiche di segno diverso.

Considerato quindi che il contratto di locazione era stato sottoscritto il (OMISSIS) e che ricorrevano gli altri presupposti di cui al menzionato art. 6, commi 4 e 5, l’istanza di proroga andava senz’altro accolta.

Avverso detta pronuncia propone ricorso per cassazione F.R. formulando un unico, complesso motivo e notificando l’atto ad S.A..

L’intimato non ha svolto alcuna attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 Con l’unico motivo di ricorso l’impugnante denuncia violazione e falsa applicazione della L. 9 dicembre 1998, n. 431, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.

Sostiene che dal tenore della norma e dalle affermazioni contenute nella sentenza 9 novembre 2000 n. 482 della Corte costituzionale emerge, con assoluta evidenza, la transitorietà del regime in essa previsto, applicabile temporalmente solo ai provvedimenti emessi a tutto il 27 giugno 1999, e cioè entro il centottantesimo giorno successivo al 30 dicembre 1998, data di entrata in vigore della legge.

2 Le censure sono fondate.

Il collegio è chiamato a prendere posizione sulla portata della L. 9 dicembre 1998, n. 431, art. 6, comma 4 a stabilire, cioè, se la possibilità di ottenere dal giudice la fissazione di una nuova data dell’esecuzione per il rilascio si estenda senz’altro a tutti i provvedimenti per finita locazione di immobili adibiti ad uso abitativo emessi successivamente all’entrata in vigore della legge stessa, ovvero solo a quelli che, oltre a riguardare contratti, relativi a unità ubicate nei comuni specificamente individuati dalla norma, siano stati emessi entro il termine di centottanta giorni da tale data, e cioè entro il 27 giugno 1999.

Necessario punto di partenza della riflessione è il rilievo che la disposizione in esame non contiene alcuna espressa limitazione del suo ambito temporale (e spaziale) di efficacia. Essa si limita invero a prevedere che, per i provvedimenti esecutivi di rilascio per finita locazione emessi dopo la data di entrata in vigore della presente legge, il conduttore può chiedere una sola volta, con istanza rivolta al pretore competente ai sensi dell’art. 26 c.p.c., comma 1, che sia nuovamente fissato il giorno dell’esecuzione entro un termine di sei mesi.

I dubbi interpretativi nascono dall’elementare rilievo che l’art. 6, comma 4 viene dopo un comma 1 che, nei comuni ad alta tensione abitativa – indicati nel D.L. 30 dicembre 1988, n. 551, art. 1 convertito con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 1989, n. 61 – sospende tout court le esecuzioni dei provvedimenti di rilascio di immobili per finita locazione per un periodo di centottanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge stessa; nonchè dopo un comma 2 e un comma 3 che disciplinano e sollecitano l’avvio, entro il predetto termine di sospensione, di trattative per la stipula di un nuovo contratto di locazione, segnatamente riconoscendo al conduttore, in caso di mancato accordo delle parti, la possibilità di chiedere, entro termini rigorosamente contingentati, che sia nuovamente fissato il giorno dell’esecuzione.

In tale contesto il riferimento, nell’interpretazione del comma 4, al solo dato letterale appare, in definitiva, profondamente inappagante.

Esso ignora completamente gli spunti ermeneutici emergenti dall’applicazione del criterio sistematico e di quello teleologico.

3 Sotto il primo profilo, riesce veramente difficile immaginare la possibilità per ogni conduttore raggiunto da un provvedimento esecutivo emesso dopo la data di entrata in vigore della legge di chiedere – senz’altra limitazione che la proposizione dell’istanza prima che l’esecuzione sia intrapresa, ovvero non oltre il giorno fissato per l’esecuzione (confr. Cass. civ. 2 ottobre 2008, n. 24526) – la rifissazione della data del rilascio, laddove il conduttore che abbia avviato trattative per il rinnovo del contratto, ciò potrebbe fare, constatone il fallimento, entro e non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1.

A ciò aggiungasi che l’opzione ermeneutica che sgancia l’ambito applicativo del comma 4 dalle limitazioni temporali fissate nel primo, ne rende incomprensibile il mancato richiamo nell’art. 1, comma 2 norma che, nell’escludere l’applicabilità ai contratti di locazione aventi ad oggetto particolari tipologie di immobili (quali alloggi siti in edifici vincolati ai sensi della L. 1 giugno 1939, n. 1089 o di edilizia residenziale pubblica), delle disposizioni di cui agli artt. 2, 3, 4, 4-bis, 1, 8 e 13 della Legge stessa, non fa alcuna menzione di quella in esame, così indirettamente convalidando la tesi della limitazione temporale della sua vigenza.

4 Sul piano teleologico inette conto rilevare che la lettura dell’art. 6, comma 4 in chiave di riscrittura delle modalità per il rilascio fissate dalla L. n. 392 del 1978, art. 56 urta contro il carattere eccezionale e temporaneo della relativa disciplina segnatamente evidenziato dal Giudice delle leggi nella sentenza 15 novembre 2000, n. 482. In tale pronuncia, invero, scrutinando la compatibilità con gli artt. 3, 24 e 42 della Carta fondamentale del nostro Stato dell’esenzione del conduttore dall’obbligo di risarcire il maggior danno, ai sensi dell’art. 1591 c.c., in caso di corresponsione della maggiorazione del venti per cento dell’importo del canone, la Corte ha avuto modo di rimarcare che la L. n. 431 del 1998, art. 6 – il cui trasparente obiettivo è quello di traghettare l’ordinamento dal regime vincolistico verso un graduale ritorno all’autonomia contrattuale nella determinazione del canone di locazione – si caratterizza per la limitazione spaziale e temporale dei suoi effetti: in tale ottica, e solo in tale ottica, risultando in definitiva la disciplina de quo esente da contrasti con il canone di ragionevolezza.

Ne deriva che la limitazione dell’accesso alla rifissazione del termine dell’esecuzione degli sfratti delle abitazioni ai soli provvedimenti emessi entro il 27 giugno 1999 costituisce frutto di un’opzione ermeneutica costituzionalmente orientata.

5 Per le ragioni esposte il ricorso deve essere accolto in applicazione del seguente principio di diritto: La possibilità di ottenere dal giudice la fissazione di una nuova data dell’esecuzione, riconosciuta al conduttore dalla L. 9 dicembre 1998, n. 431, art. 6, comma 4 si riferisce ai soli provvedimenti esecutivi di rilascio per finita locazione emessi entro il termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge e cioè entro il 27.6.1999.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa, cassata la sentenza impugnata, può essere decisa nel merito con la declaratoria di inammissibilità dell’istanza di S.A. diretta ad ottenere la proroga del termine per il rilascio.

La novità delle questioni consiglia di compensare integralmente tra le parti le spese dei giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile l’istanza diretta ad ottenere la proroga del termine per il rilascio. Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 7 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2010

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