Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11961 del 12/05/2017


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Cassazione civile, sez. II, 12/05/2017, (ud. 24/01/2017, dep.12/05/2017),  n. 11961

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8721-2011 proposto da:

B.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato VITTORIO GOBBI;

– ricorrente –

contro

PREFETTO pro tempore di VERCELLI, domiciliato ex lege in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 894/2010 del TRIBUNALE di TORINO, depositata

il 09/02/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/01/2017 dal Consigliere Dott. COSENTINO ANTONELLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS PIERFELICE che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il signor B.G. chiede la cassazione della sentenza con cui il tribunale di Torino, confermando la sentenza del giudice di pace di Vercelli, ha rigettato la sua domanda di annullamento dell’ordinanza ingiunzione con cui il prefetto di Vercelli lo aveva riconosciuto responsabile della violazione di cui all’art. 142 C.d.S., comma 9, (eccesso di velocità), asseritamente accertata con dispositivo di rilevamento a distanza.

Il ricorso si articola su quattro motivi.

La prefettura di Vercelli si è costituita eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso perchè non tempestivamente notificato presso l’Avvocatura generale dello Stato.

La causa – chiamata una prima volta alla pubblica udienza del 25.11.15 e quindi rinviata a nuovo ruolo – è stata nuovamente discussa alla pubblica udienza del 24.1.17, per la quale non sono state depositate memorie e nella quale il Procuratore Generale ha concluso come in epigrafe.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

L’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevato dalla contro ricorrente prefettura sul rilievo che la relativa notifica – effettuata presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Vercelli – non è stata effettuata presso l’Avvocatura generale dello Stato, va disattesa, perchè la nullità della notifica conseguente alla sua effettuazione presso l’Avvocatura distrettuale, invece che presso l’Avvocatura generale, risulta sanata dalla costituzione dell’intimata prefettura nel presente giudizio di legittimità (Cass. 2000/05, Cass. 19242/06).

Passando all’esame dei mezzi di impugnazione, si osserva quanto segue.

Con il primo motivo, riferito alla violazione della L. n. 689 del 1981, art. 22, il ricorrente denuncia l’incompetenza funzionale del tribunale di Torino, argomentando che le cause di opposizione ad ordinanza ingiunzione di cui alla L. n. 689 del 1981 non rientrano nella disciplina della competenza dettata per il foro erariale e, pertanto, il tribunale competente sull’appello avverso la sentenza del giudice di pace di Vercelli era quello di Vercelli.

Il motivo va giudicato inammissibile per carenza di interesse a ricorrere. Il tribunale di Torino, infatti, è stato adito in grado di appello proprio dall’odierno ricorrente, il quale, pertanto, non risulta soccombente in punto di competenza (cfr. Cass. 9539/97 e 14006/02).

Con il secondo motivo, riferito alla violazione della L. n. 168 del 2002, art. 4, ed al vizio di omessa motivazione, il ricorrente denuncia la mancanza di motivazione sulla contestazione dell’opponente relativa al mancato preavviso dell’impiego del dispositivo di rilevamento a distanza della velocità. Il motivo è inammissibile per mancanza di autosufficienza, non riportandosi nel ricorso in quali atti difensivi, in quali termini e sulla base di quali prove, acquisite o richieste, detta contestazione sarebbe stata dedotto in primo grado e reiterata in appello.

Con il terzo motivo, riferito alla violazione dell’art. 204 C.d.S., dell’art. 2699 c.c., del D.P.R. n. 445 del 2000, art. 31, ed al vizio di motivazione, il ricorrente denuncia l’omessa motivazione sulla contestazione dell’opponente relativa alla mancata sottoscrizione dell’ordinanza ingiunzione. Secondo il ricorrente il tribunale torinese avrebbe errato nel ritenere firmato un documento meramente siglato, peraltro riferendo detta sigla al sig. D. invece che alla sig.ra D.E..

La censura è inammissibile perchè urta, senza censurarlo adeguatamente, contro l’accertamento di fatto contenuto nella sentenza gravata secondo cui l’ordinanza ingiunzione indicava “la data ed il luogo del provvedimento, il cognome, la qualifica e la firma del dirigente della 3^ Area Vice Prefetto Aggiunto signor D.” (pag. 17, secondo capoverso, della sentenza gravata) e pretende di sostituire il proprio apprezzamento a quello del giudice territoriale in ordine al giudizio di fatto sulla idoneità della sigla in questione ad integrare il requisito della sottoscrizione dell’ordinanza ingiunzione. Va qui, al riguardo, ricordato che, come questa Corte ha più volte affermato (cfr. sent. n. 7972/07), nel giudizio di cassazione la deduzione del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, non consente alla parte di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo alla stessa una sua diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito: le censure poste a fondamento del ricorso non possono pertanto risolversi nella sollecitazione di una lettura delle risultanze processuali diversa da quella operata dal giudice di merito, o investire la ricostruzione della fattispecie concreta, o riflettere un apprezzamento dei fatti e delle prove difforme da quello dato dal giudice di merito.

Con il quarto motivo, riferito alla violazione del decreto del Ministro della giustizia n. 127/04 ed al vizio di insufficiente motivazione, il ricorrente si duole della liquidazione delle spese del giudizio d’appello poste a suo carico dal tribunale torinese, lamentando, in particolare, che il tribunale non si sia attenuto ai minimi tariffari, come avrebbe dovuto fare, ad avviso del ricorrente, nell’ assenza di nota spese dell’Avvocatura distrettuale ed in ragione della ridotta attività dalla medesima svolta.

Il motivo è inammissibile perchè la liquidazione delle spese processuali rientra nei poteri discrezionali del giudice del merito, potendo essere denunziate in sede di legittimità solo violazioni del criterio della soccombenza o liquidazioni che non rispettino le tariffe professionali, con obbligo, in tal caso, di indicare le singole voci contestate, in modo da consentire il controllo di legittimità senza necessità di ulteriori indagini (Cass. 14542/11).

In definitiva il ricorso va rigettato in relazione a tutti i motivi in cui si articola e le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente a rifondere alla Amministrazione contro ricorrente le spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 1.000, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2017

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