Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11961 del 10/06/2016


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Cassazione civile sez. trib., 10/06/2016, (ud. 18/05/2016, dep. 10/06/2016), n.11961

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4077/2012 proposto da:

COMUNE DI PALERMO, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato in

ROMA PIAZZA CAVOUR presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’Avvocato ANGELA PROVENZANI con studio

in PALERMO PIAZZA MARINA 39 C/O AVV. COMUNALE (avviso postale ex

art. 135) giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

PRIMULA SRL;

– intimato –

nonchè da:

PRIMULA SRL in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA DEL FANTE 2, presso lo

studio dell’avvocato GIOVANNI PALMERI, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ANGELO CUVA giusta delega a margine;

– controricorrente incidentale –

contro

COMUNE DI PALERMO in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato in

ROMA PIAZZA CAVOUR presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’Avvocato ANGELA PROVENZANI con studio

in PALERMO PIAZZA MARINA 39 C/O AVV. COMUNALE (avviso postale ex

art. 135) giusta delega in calce;

– controricorrente a ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 87/2011 della COMM. TRIB. REG. di PALERMO,

depositata il 14/06/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/05/2016 dal Consigliere Dott. MARINA MELONI;

uditi per il controricorrente gli Avvocati PALMERI e CUVA che hanno

chiesto il rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

principale, rigetto del ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Comune di Palermo aveva notificato alla società Primula srl una cartella di pagamento relativa alla Tarsu dovuta per l’anno 2007 chiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 25.419,88.

La società contribuente impugnò la cartella di pagamento davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Palermo, la quale respinse il ricorso.

La società contribuente Primula srl ricorse in appello avverso la sentenza di primo grado davanti alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia la quale, pur ritenendo pienamente ammissibile la diversificazione delle tariffe tra esercizi alberghieri e locali adibiti a uso abitazione, riformò la sentenza impugnata ritenendo illegittimo il disposto aumento tariffario per eccesso di potere sotto il profilo della carenza di motivazione.

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia ha proposto ricorso per cassazione il Comune di Palermo con un motivo e la società contribuente ha resistito con controricorso e ricorso incidentale condizionato e successivamente ha depositato memoria. Il Comune di Palermo ha depositato controricorso a ricorso incidentale condizionato.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con unico motivo di ricorso il Comune di Palermo lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 68, comma 2, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè il giudice di appello ha ritenuto illegittima l’applicazione di tariffe differenziate agli immobili adibiti ad alberghi rispetto a quelli adibiti a civile abitazione in assenza di motivazione idonea a giustificare l’applicazione di maggiori tariffe alla categoria degli esercizi alberghieri. A tal riguardo il D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 49, comma 8, sancisce che la tariffa è determinata dagli enti locali. Ne deriva che appare legittimo per un Comune introdurre una tariffa differenziata per fasce di utenza – quella domestica e quella non domestica. Sul punto si è espressa questa Corte con Sez. 5, nr. 5722 del 12/03/2007 per cui: “In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), è legittima la Delib.

comunale di approvazione del regolamento e delle relative tariffe, in cui la categoria degli esercizi alberghieri venga distinta da quella delle civili abitazioni, ed assoggettata ad una tariffa notevolmente superiore a quella applicabile a queste ultime: la maggiore capacità produttiva di un esercizio alberghiero rispetto ad una civile abitazione costituisce infatti un dato di comune esperienza, emergente da un esame comparato dei regolamenti comunali in materia, ed assunto quale criterio di classificazione e valutazione quantitativa della tariffa anche dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, senza che assuma alcun rilievo il carattere stagionale dell’attività, il quale può eventualmente dar luogo all’applicazione di speciali riduzioni d’imposta, rimesse alla discrezionalità dell’ente impositore; i rapporti tra le tariffe, indicati dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 69, comma 2, tra gli elementi di riscontro della legittimità della Delib., non vanno d’altronde riferiti alla differenza tra le tariffe applicate a ciascuna categoria classificata, ma alla relazione tra le tariffe ed i costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica (più recentemente vedi 6-5, Ordinanza n. 12859 del 23/07/2012).

In ordine al profilo dell’obbligo di motivazione della Delib.

comunale dell’ente locale che prevede una differenziazione tra civile abitazione ed esercizio alberghiero questa Corte ha affermato che (Sez. 5, Sentenza n. 7044 del 26/03/2014): “In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, non è configurabile alcun obbligo di motivazione della Delib. comunale di determinazione della tariffa di cui del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 65, poichè la stessa, al pari di qualsiasi atto amministrativo a contenuto generale o collettivo, si rivolge ad una pluralità indistinta, anche se determinabile “ex post”, di destinatari, occupanti o detentori, attuali o futuri, di locali ed aree tassabili”. (Sul punto anche si è pronunciata anche Cass. n. 22804 del 2006, ord. n. 26132 del 2011).

Pertanto secondo questa Corte appare del tutto legittima la differenziazione delle tariffe per tributo TARSU tra esercizio alberghiero e civile abitazione.

Risulta quindi fondato il ricorso principale mentre deve essere respinto il ricorso incidentale condizionato con il quale la società Primula srl lamenta violazione dell’art. 112 c.p.c., perchè i giudici di secondo grado non hanno esaminato e deciso sul primo motivo di gravame sollevato dalla società in ordine all’annullamento della Delib. TARSU 31 maggio 2006, n. 165, della Giunta Comunale di Palermo da parte del TAR Sicilia con sentenza 1550/2009 passata in giudicato.

La predetta sentenza infatti ha posto nel nulla la Delib. TARSU n. 165 del 2006, per vizio di incompetenza della Giunta Comunale a deliberare e per assoluta carenza di motivazione e, conseguentemente, secondo la società contribuente, anche la Delib. n. 429 del 2006, che conferma per l’anno 2007 le aliquote, tariffe e detrazioni relative ai tributi comunali precedenti risulta inficiata dagli stessi vizi.

A tal riguardo occorre osservare che la sentenza del TAR nr.

1550/2009 ha annullato la Delib. Giunta Municipale n. 165, relativa alla determinazione delle Tariffe Tarsu per l’anno d’imposta 2006 mentre le tariffe TARSU relative all’anno di imposta 2007 erano state adottate con altra Delib. Giunta Municipale n. 429 del 2006, mai annullata dal TAR. Nè appare condivisibile l’estensione del giudicato della sentenza TAR Sicilia nr. 1550/2009 anche in considerazione del successivo orientamento di questa Corte secondo la quale, nel vigore della L. 8 giugno 1990, n. 142, di riforma del sistema delle autonomie locali, è vero che il potere regolamentare di determinare le tariffe in tema di tassa per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani spettava al Consiglio Comunale, competente in via esclusiva ad adottare i provvedimenti relativi alla determinazione ed all’adeguamento delle aliquote del tributo.

Tuttavia qualora la Delib. Giunta Comunale in ordine alla tariffazione fosse stata adottata in esecuzione e conformità alla Delib. del Consiglio Comunale doveva ritenersi del tutto legittima, in quanto contenente semplici variazioni tariffarie, in conformità alla L. n. 142 del 1990 e D.Lgs. n. 267 del 2000.

A tal riguardo si è espressa questa Corte con Sez. 1, Sentenza n. 360 del 10/01/2014 secondo cui: “Nella vigenza della L. 8 giugno 1990, n. 142, art. 32, comma 2, lett. g), la concreta determinazione delle aliquote delle tariffe per la fruizione di beni e servizi (nella specie, per l’uso di una piscina comunale) è di competenza della Giunta e non del Consiglio comunale: sia perchè il riferimento letterale alla “disciplina generale delle tariffe” contenuto nella disposizione, contrapposto alle parole “istituzione e ordinamento” adoperato per i tributi, rimanda alla mera individuazione dei criteri economici sulla base dei quali si dovrà procedere alla loro determinazione; sia perchè i provvedimenti in materia di tariffe non sono espressione della potestà impositiva dell’ente, ma sono funzionali all’individuazione del corrispettivo del servizio da erogare, muovendosi così in un’ottica di diretta correlazione economica tra soggetto erogante ed utenza, estranea alla materia tributaria”.

Occorre poi osservare che la Tarsu richiesta si riferisce all’anno 2007 epoca in cui era già entrato in vigore il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 TUEL (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) il quale ha sancito la competenza del Consiglio Comunale sulla istituzione e ordinamento dei tributi, con espressa esclusione della determinazione delle relative aliquote che in via residuale è stata attribuita alla Giunta comunale, al contrario del previgente L. n. 142 del 1990, art. 32.

In riferimento poi alla specifica situazione della Regione Sicilia, cui hanno fatto riferimento i giudici di merito, occorre osservare che lo Statuto del Comune di Palermo nel disciplinare la ripartizione delle competenze organiche, ha disposto all’art. 49, che “la Giunta Municipale procede a variazione delle tariffe ed aliquote dei tributi entro i limiti indicati dalla legge e dal Consiglio Comunale” e nella fattispecie non risulta censurata l’inosservanza dei limiti indicati dalla legge o dal Consiglio Comunale da parte della Giunta.

Per quanto sopra deve essere accolto il ricorso principale e respinto il ricorso incidentale condizionato. La sentenza deve essere cassata senza rinvio e la causa può essere decisa nel merito ex art. 384 c.p.c., non richiedendo ulteriori accertamenti in punto di fatto, con rigetto del ricorso introduttivo.

Ricorrono giusti motivi per compensare fra le parti le spese dei gradi del giudizio di merito, stante l’evolversi della vicenda processuale, mentre le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico della Primula srl stante la soccombenza.

PQM

Accoglie il ricorso principale,respinge il ricorso incidentale condizionato, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo. Compensa le spese dei gradi merito e condanna al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 3.550,00 complessivamente oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 18 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2016

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