Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11960 del 30/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 30/05/2011, (ud. 04/05/2011, dep. 30/05/2011), n.11960

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 1856-2010 proposto da:

S.P. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA SICILIA 66, presso lo studio dell’avvocato FANTOZZI

AUGUSTO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati

GIULIANI FRANCESCO, BELLI CONTARINI EDOARDO, giusta procura speciale

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1/2009 della Commissione Tributaria Regionale

di CAGLIARI dell’8.5.09, depositata il 07/01/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/05/2011 dal Presidente Relatore Dott. FERNANDO LUPI;

udito per il ricorrente l’Avvocato Edoardo Belli Contarini che chiede

la fissazione del ricorso in pubblica udienza.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. COSTANTINO

FUCCI che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, ritenuto che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “La CTR della Sardegna ha rigettato l’appello di S.P. nei confronti dell’Agenzia delle Entrate di Cagliari avente ad oggetto avvisi di accertamento IVA, Irpef ed Irap 1999, 2000, 2001. Ha motivato la decisione ritenendo l’acquisizione di documentazione, relativa a scritture extracontabili, stampata e consegnata da un dipendente senza alcuna manifestazione di volontà contraria durante l’accesso della G. di F., non richiedeva l’autorizzazione della Procura della Repubblica;

che l’intestazione delle predette scritture riepilogo degli incassi non consentiva dubbi sul loro contenuto, che la prospettazione che dette scritture si riferissero ad anticipi non era verosimile nè suffragata da alcuna prova, che la riduzione dei ricavi accertati per il 1999 era conseguenza di un diverso calcolo in sede di accertamento per adesione, che il conteggio dei ricavi non dichiarati sulla base del raffronto tra la contabilità ufficiale e le scritture era legittima; che la percentuale dei ricavi sulla base delle medie del settore nel 20% era congrua, mentre le diverse affermazioni contenute in dichiarazioni di altri commercianti non potevano essere utilizzate per la tardività della produzione di esse in appello e comunque perchè inattendibili in quanto emesse da interessati.

Ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi il contribuente, si è costituita con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Con il primo motivo, denunziando violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39 il contribuente contesta il calcolo dei ricavi sulla base di una media semplice, e non ponderata, del 20% degli incassi senza tenere conto che il contribuente operava una variegata politica commerciale in termini di ricarichi e di sconti.

Il motivo è carente di allegazione e indicazione dei mezzi di prova sul presupposto di fatto indicato in corsivo. I precedenti di questa Corte, ai quali fa riferimento il motivo, si riferiscono ad accertamenti analitici induttivi nei quali il contribuente dal raffronto documentale dei diversi volumi di vendita tra i diversi prodotti venduti e dei diversi ricarichi determinati sulla base delle fatture di acquisto e dei prezzi di vendita ha evidenziato l’inattendibilità della media aritmetica. Nella specie tale dimostrazione di fatto non è stata data. Peraltro la possibilità di determinare nel ramo commerciale un ricarico medio complessivo è stata data dal contribuente esibendo in appello dichiarazioni de suoi colleghi secondo i quali vi è un ricarico medio che sarebbe del 10%.

Con il secondo motivo si contesta, denunziando violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52 l’acquisizione delle scritture extra contabili mediante l’apertura di un computer. Il motivo è inammissibile perchè nuovo ed invero nè la sentenza fa cenno alla questione, riferendo solo della stampa di vai file su richiesta dei verbalizzanti e consenso del dipendente, nè nel ricorso si prospetta di avere proposto la specifica questione con il ricorso introduttivo e poi con l’appello.

Con il terzo motivo si lamenta la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58 per avere escluso la ammissibilità della esibizione in appello di documenti. Il motivo è privo di decisività in quanto la sentenza impugnata ha anche affermato la non attendibilità delle dichiarazioni contenute nei predetti documenti perchè redatte da persone interessate e questa affermazione, che costituisce una autonoma ratio decidendi non è stata impugnata.

Con l’ultimo motivo, deducendo vizio di motivazione, si lamenta che questa non abbia dato conto delle discrasie tra l’accertamento e le risultanze di schede contabili dei clienti, che avrebbero dimostrato la fatturazione superiore agli incassi e che quindi gli ulteriori incassi dai singoli clienti, desunti dal riepilogo incassi, non erano vendite in nero, ma saldo delle fatture.

La censura è inammissibile in quanto la censura si fonda su documenti che a sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 dovevano essere depositati insieme al ricorso per cassazione”.

Rilevato che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata alle parti costituite;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 375 c.p.c., n. 5 della manifesta infondatezza del ricorso e che, pertanto, la sentenza impugnata vada confermata. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il contribuente alle spese che liquida in euro seimila per onorario oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 4 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2011

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