Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11960 del 12/05/2017


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Cassazione civile, sez. II, 12/05/2017, (ud. 11/01/2017, dep.12/05/2017),  n. 11960

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27439/2012 proposto da:

D.F.M.A., (OMISSIS), C.G. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA SABOTINO 46, presso lo studio

dell’avvocato GIOVANNI ROMANO, rappresentati e difesi dall’avvocato

LIBORIO SABATINO;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO ECONOMIA FINANZE, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrenti –

e contro

C.C.F., C.R.G.S.,

P.M.L., P.P.P., P.D.,

P.A., P.P.G., G.F.,

L.D.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 649/2012 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 08/05/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/01/2017 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MISTRI Corrado, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Palermo, con sentenza 12.9.2005, nella contumacia dei convenuti P.S., G.F. e L.D., accolse la domanda del Ministero dell’Economia e delle Finanze diretta a far valere la simulazione dell’atto di permuta in notar S. (OMISSIS) tra i primi due convenuti ed il terzo nonchè dell’atto di compravendita in notar Co. (OMISSIS) tra L.D. e D.F.A.M. condannando i convenuti costituti D.F.A.M. e C.G. ed i contumaci alle spese processuali.

La Corte di appello, con sentenza 8.3.2012 rigettò l’appello proposto da D.F.A.M. in proprio e nella qualità di erede di C.G. nonchè dagli altri eredi di quest’ultimo C.G., C.F. e R.G.S. statuendo che il bene oggetto della permuta, parte del quale era stato alienato con l’atto per cui è causa, era oggetto di decreto di sequestro trascritto il 14.11.1983, era stata poi disposta la confisca, confermata dalla Corte di Cassazione. Era ininfluente che la domanda di simulazione fosse successiva alla trascrizione della vendita attesa l’anteriorità della trascrizione del decreto di sequestro e che fosse stato acquistato altro spezzone da diverso proprietario.

Il prezzo non era congruo. Anche dopo la vendita l’immobile risultava occupato dal P..

Ricorrono D.F.M.A. e C.G. con due motivi, illustrati da memoria fuori termine, resiste il Ministero.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente non può tenersi conto della memoria fuori termine.

Col primo motivo si denunzia violazione dell’art. 1414 c.c., palese contraddittorietà tra motivazione e dispositivo perchè davanti al Tribunale si era chiesta la simulazione dell’atto di permuta e di quello di vendita mentre il “maldestro estensore” della sentenza aveva dato luogo ad una simulazione derivata ed entrambi i giudici territoriali avevano confuso due domande distinte.

Col secondo motivo si lamentano violazione dell’art. 1415 c.c., art. 2729 c.c.e vizi di motivazione stante la contrarietà a norme di legge ed alla logica più elementare con diffusa esposizione sulla legge Rognoni – La Torre, sul ruolo del notaio e su una decisione della commissione tributaria che avrebbe confermato la congruità del prezzo.

Le censure sono infondate.

La sentenza, come dedotto, ha statuito che il bene oggetto della permuta, parte del quale era stato alienato con l’atto per cui è causa, era oggetto di decreto di sequestro trascritto il 14.11.1983, era stata poi disposta la confisca, confermata dalla Corte di Cassazione.

Era ininfluente che la domanda di simulazione fosse successiva alla trascrizione della vendita attesa l’anteriorità della trascrizione del decreto di sequestro e che fosse stato acquistato altro spezzone da diverso proprietario.

Il prezzo non era congruo. Anche dopo la vendita l’immobile risultava occupato dal P..

Trattasi di plurimi elementi ognuno dei quali era indicativo per pervenire alla declaratoria di simulazione degli atti.

Ciò premesso il primo motivo, oltre ad essere diretto più a censurare la sentenza di primo grado che quella di appello, trascura clic quest” ultima ha esaminato e confutato in modo logico e sufficiente i motivi di gravame.

Non si ravvisa la violazione dell’art. 1414 c.c. e l’atto era inopponibile.

Non si coglie la ratio decidendi, non c’è contrasto tra dispositivo e motivazione e fin dàprimo grado era stata dedotta anche l’inopponibilità.

Il secondo motivo, pur ampiamente (e prolissamente) articolato non coglie la complessiva ratio decidendi diffondendosi in argomentazioni non risolutive.

Il giudizio di legittimità non è un terzo grado di merito e, nella specie, si ripete, in parte, l’impostazione dei motivi di appello sui quali è stata data sufficiente risposta manifestando mero dissenso rispetto alla congrua, logica e sufficiente sentenza o si introducono considerazioni nuove.

Non si ravvisa la dedotta violazione di legge ed è stata esclusa la buona fede.

Il ricorso difetta anche di autosufficienza nel riferimento agli atti invocati e non supera l’accertamento in fatto compiuto dalla sentenza.

Donde il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese liquidate in Euro 3000 per compensi, oltre accessori e spad.

Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2017

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