Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11960 del 07/05/2019

Cassazione civile sez. II, 07/05/2019, (ud. 19/10/2018, dep. 07/05/2019), n.11960

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIUSTI Alberto – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2298-2015 proposto da:

A.R., A.D., A.A., B.G. e

A.G., quali eredi di A.C., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio

dell’avvocato BENITO PANARITI, rappresentati e difesi dall’avvocato

ROBERTO BATTAGLINI;

– ricorrenti –

contro

Z.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUCREZIO CARO

62, presso lo studio dell’avvocato SABINA CICCOTTI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIUSEPPE PADOVAN;

e contro

A.M., quale erede di A.C.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1367/2014 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 30/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/10/2018 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO.

Fatto

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Rilevato:

che i signori B.G. e A.R., A.D., A.A., e A.G. – eredi, la prima quale moglie e gli altri quali figli – del defunto A.C., hanno proposto ricorso, sulla scorta di due motivi, per la cassazione della sentenza della corte di appello di Venezia n. 1367/2014 che aveva riformato la sentenza del tribunale di Bassano del Grappa n. 434/2008;

che con la sentenza qui impugnata la corte distrettuale – ritenuto legittimo il recesso del sig. Z.G. dal contratto preliminare del 21.11.98 con il quale il suddetto A.C. gli aveva promesso la vendita di un terreno con sovrastante fabbricato in località (OMISSIS), per il prezzo di 25 milioni di Lire – ha condannato gli odierni ricorrenti – nonchè l’ulteriore erede del de cuius, figlio, A.M., non qui ricorrente – a pagare al medesimo Z., ciascuno in ragione della propria quota ereditaria, la sorte capitale di Euro 15.493,70 a titolo di restituzione del doppio della caparra e l’ulteriore somma di Euro 5.164,56 a titolo di restituzione dell’anticipo di prezzo, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;

che, secondo la ricostruzione dei fatti svolta nella sentenza gravata, la caparra era stata versata a A.C. in due tranche, la prima, di 10 milioni di Lire, versata il 18.11.98 (come desunto dalla ricevuta in tale data recante come causale “anticipo per l’acquisto”) e la seconda, di 5 milioni di Lire, versata allo stesso A.C. il 21 novembre 1998 (come desunto dalla clausola n. 3 del contratto preliminare, in cui il promittente A.C. dichiarava di ricevere 15 milioni di Lire “a titolo di caparra e principio di pagamento”); mentre – una volta emerso che l’immobile promesso in vendita era intestato a A.M. e non al padre C. – un’ulteriore somma di 10 milioni di Lire era stata versata a titolo di saldo del prezzo in data 12 ottobre 1999 (dopo il decesso di A.C.) al suddetto A.M., come documentato dalla dichiarazione, aggiunta all’originaria scheda contrattuale, con la quale quest’ultimo “confermava e convalidava l’operato del padre”, dichiarava di ricevere da Z.G. 10 milioni di Lire a titolo di saldo del prezzo e fissava una nuova data per la stipula del rogito (in seguito al cui inutile decorso il promissario acquirente era poi receduto dal preliminare);

che la corte territoriale, sul rilievo che il bene promesso in vendita da A.C. era in effetti di proprietà del di lui figlio A.M., ha qualificato il contratto preliminare del 21 novembre 1998 come promessa di vendita di cosa altrui, rimasta inadempiuta, con conseguente insorgenza, in capo agli eredi del promittente venditore, della responsabilità ex art. 754 c.c. che “nel caso, comprende il doppio della caparra versata allora e la restituzione del saldo del prezzo” (pag. 7, fine del penultimo capoverso, della sentenza gravata);

che il signor Z. ha depositato controricorso, mentre il signor A.M. non ha spiegato attività difensiva;

che la causa è stata chiamata all’adunanza di camera di consiglio del 19 ottobre 2018, per la quale i ricorrenti hanno depositato una memoria difensiva;

considerato:

che il primo motivo di ricorso si articola in tre distinte censure;

che sotto un primo profilo (sub 1), riferito alla violazione dell’art. 111 Cost., comma 6, dell’art. 132c.p.c., comma 2, n. 4, e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., comma 1 i ricorrenti denunciano il vizio di nullità della sentenza (art. 360 c.p.c., n. 4) per difetto assoluto di motivazione della statuizione con cui la corte d’appello ha ritenuto, contrariamente a quanto affermato dal giudice di primo grado, che la nota del 12.10.1999, firmata da A.M., non attribuisse a quest’ultimo la titolarità esclusiva del rapporto contrattuale, ritenendo tale rapporto pur sempre riferibile agli eredi di A.C.; la doglianza va giudicata infondata, in quanto la motivazione della sentenza non è nè inesistente nè apparente: la corte territoriale ha espresso le ragioni della propria decisione offrendo la propria ricostruzione dei fatti di causa e facendo riferimento al disposto degli artt. 1478 e 754 c.c.;

che sotto altro profilo (sub lb) i ricorrenti deducono la “violazione del principio in claris non fit interpretatio”, censurando il capo della sentenza in cui la corte interpreta la clausola n. 3 del contratto preliminare (laddove la somma complessiva di lire 15.000.000 viene qualificata “come caparra e principio di versamento”) nel senso che la imputazione a caparra avrebbe ad oggetto non soltanto la somma di 5 milioni di lire versata all’atto della stipula ma anche quella di 10 milioni di lire versate il precedente 18.11.1998 “quale anticipo del prezzo”;

che la dedotta violazione del principio in claris non fit interpretatio si risolve in una doglianza di merito sulla interpretazione operata dalla corte d’appello in ordine alla clausola n. 3 della scrittura del 21.11.1998, contenente la dichiarazione di ricezione di 15 milioni di Lire “a titolo di caparra e principio di pagamento” da parte del dante causa degli odierni ricorrenti; la doglianza va giudicata inammissibile perchè, come questa Corte, ha più volte ribadito, in tema di interpretazione del contratto, il sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo in sè, che appartiene all’ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ma afferisce solo alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica e della coerenza e logicità della motivazione addotta, con conseguente inammissibilità di ogni critica alla ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati (tra le tante, sent. n. 2465/15);

che, sotto un ulteriore profilo (sub 1b, ultimo capoverso), i ricorrenti deducono la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c.) in cui la corte territoriale sarebbe incorsa ricomprendendo nell’importo della caparra da restituire raddoppiata a Z.G. anche la somma di 10 milioni di Lire (Euro 5164,56) dal medesimo versata a A.C. il 18 novembre 1998;

che anche questo profilo di doglianza va disatteso, giacchè le somme che la corte d’appello ha condannato gli eredi A. a pagare a Z.G. (Euro 15.493,70 ed Euro 5.164,56) corrispondono a quelle richieste nelle capo n. 2 (Euro 5.164,57) e nel capo e n. 3 (Euro 15.493,71) delle conclusioni del medesimo Z.;

che con il secondo motivo di ricorso, riferito all’art. 360 c.p.c., n. 5, si lamenta che la corte distrettuale avrebbe omesso “di qualificare in modo distinto i fatti medesimi succeduti dopo la morte di A.C., circostanza questa che interrompe un legame con quest’ultimo e di conseguenza con i suoi eredi, oggi odierni ricorrenti, che ha determinato la condanna dei medesimi a restituire la somma di Euro 5.658,26 riscossa direttamente da A.M., in qualità di effettivo proprietario e non quale erede del proprio genitore”;

che il secondo motivo è inammissibile perchè, come emerge dal relativo tenore letterale, esso non indica alcun fatto storico decisivo non esaminato dalla corte territoriale, ma si duole del tutto genericamente, in violazione del canone della specificità dei mezzi di ricorso per cassazione, della lettura delle risultanze processuali offerta dalla corte territoriale in difformità dal giudice di prime cure;

che quindi in definitiva il ricorso va rigettato in relazione a tutte le doglianze in cui esso si articola;

che le spese seguono la soccombenza.

che deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, del raddoppio del contributo unificato D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna i ricorrenti a rifondere al signor Z.G. le spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 2.000 oltre Euro 200 per esborsi ed oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2019

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