Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1196 del 21/01/2021

Cassazione civile sez. trib., 21/01/2021, (ud. 20/10/2020, dep. 21/01/2021), n.1196

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Maria Teresa Liana – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – rel. Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. MELE Maria Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14012-2017 proposto da:

AGENZIA DEL DEMANIO, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

COMUNE NAPOLI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FRANCESCO DENZA

50-A, presso lo studio dell’avvocato NICOLA LAURENTI, rappresentato

e difeso dagli avvocati MARIA ANNA AMORETTI, FABIO MARIA FERRARI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 10874/2016 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 02/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/10/2020 dal Consigliere Dott. ANNA MARIA FASANO.

 

Fatto

RITENUTO

CHE:

L’Agenzia del Demanio impugnava innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli l’avviso di accertamento prot. n. (OMISSIS), notificato dal Comune di Napoli per il complessivo importo di Euro 558.170,00 e relativo ad ICI dovuta per gli anni 2009, 2010 e 2011. L’Agenzia denunciava di non essere tenuta al pagamento dell’imposta, in quanto i complessi ERP (Edilizia Residenziale e Popolare) siti alla via (OMISSIS) (144 unità abitative) ed alla via (OMISSIS) (29 unità abitative) non erano intestati al Demanio, bensì all’I.A.C.P, e gli immobili siti in (OMISSIS), alla via (OMISSIS), via (OMISSIS), Viale (OMISSIS) e via (OMISSIS), via (OMISSIS), usufruivano dell’esenzione prevista dal combinato disposto del D.L. n. 93 del 2008, art. 1, comma 3, conv. in L. n. 126 del 2008, e D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 8 comma 4. L’adita Commissione rigettava il ricorso. L’Agenzia del Demanio spiegava appello, che veniva rigettato dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania con sentenza n. 10874/16, sulla base del rilievo che gli immobili oggetto di imposizione fiscale, pur essendo gestiti dallo I.A.C.P., entravano a far parte del patrimonio pubblico.

L’Agenzia del Demanio propone ricorso per la cassazione della sentenza svolgendo due motivi. Il Comune di Napoli si è costituito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo si denuncia violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 1, comma 2, e art. 3, comma 1, (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), essendo errata l’affermazione della Commissione Tributaria Regionale secondo cui, a norma del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 3, soggetto passivo è il proprietario dell’immobile, in quanto la mera proprietà, disgiunta dall’effettivo ed attuale possesso dell’immobile, non implica ex se l’obbligo di versare l’imposta. Nella fattispecie, è pacifico che gli immobili oggetto di accertamento sono alloggi di edilizia residenziale pubblica, formalmente appartenenti, nel triennio 2009-2011, al patrimonio indisponibile dello Stato, ma gestiti ed amministrati ex lege dagli I.A.C.P., sicchè il soggetto passivo del tributo, contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione Tributaria Regionale, non sarebbe l’Agenzia del Demanio, nudo proprietario, ma gli I.A.C.P., enti gestori degli alloggi che, per legge, ne hanno la disponibilità diretta ed esclusiva.

1.1. Il motivo è infondato, per le considerazioni che seguono. Non è contestato che l’Agenzia del Demanio è proprietaria degli immobili oggetto di accertamento, mentre lo I.A.C.P. è l’ente gestore dell’immobile. I beni, infatti, appartengono al patrimonio indisponibile dello Stato, ma sono gestiti ed amministrati ex lege dallo I.A.C.P..

Il D.Lgs. 30 dicembre 1993, n. 504, art. 2, ha istituito, a decorrere dall’anno 1993, l’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.). Presupposto dell’imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati.

Soggetti passivi di imposta sono il proprietario dell’immobile o il titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione, superficie). Nel concetto di titolare del diritto reale di abitazione rientra anche quello dell’assegnatario dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica concessogli in locazione con patto di futura vendita e riscatto secondo quanto chiarito da C.M. 7 giugno 2000, n. 118/E.

1.2. L’Agenzia del demanio ha chiaramente riferito che gli immobili di cui è proprietaria sono gestiti ed amministrati da I.A.C.P., ma pur qualificandosi “nudo proprietario”, non allega, nè chiarisce la natura del rapporto, che, come rappresentato in ricorso, e come accertato dal giudice del merito, appare di natura obbligatoria, con la conseguenza che lo I.A.C.P. non è tenuto al pagamento dell’imposta. La Commissione Tributaria Regionale ha precisato che: “Nella fattispecie l’appellante non ha contestato che gli immobili oggetto di imposizione fiscale, realizzati con finanziamenti statali entrano a far parte del patrimonio pubblico, sicchè la circostanza che essi siano gestiti dallo I.A.C.P. per la fase dell’assegnazione degli alloggi, la stipula dei contratti di locazione ecc. non implica che soggetto passivo del tributo diventi l’Istituto, potendo al più tale circostanza avere rilevanza nei rapporti interni tra proprietario ed ente gestore”.

Ne consegue, da siffatti rilievi, l’infondatezza delle critiche espresse alla sentenza impugnata.

2. Con il secondo motivo si denuncia, in via subordinata, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., del D.L. n. 93 del 2008, art. 1, comma 3, conv. in L. n. 126 del 2008, ed del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 8, comma 4, (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), in quanto erratamente la Commissione Tributaria Regionale avrebbe escluso l’applicabilità dell’esenzione prevista dal combinato disposto del D.L. n. 93 del 2008, art. 1, comma 3, e del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 8, comma 4, affermando che “il contribuente neppure ha specificamente indicato quali degli alloggi per cui è causa siano stati regolarmente assegnati dallo IACP, ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 8, comma 4, e presentino gli altri requisiti necessari per fruire delle agevolazioni ivi previste”. In difetto di prova contraria da parte dell’ente impositore (nella specie non fornita nei gradi di merito dal Comune di Napoli), si deve presumere che tutte le unità immobiliari oggetto di imposizione siano state gestite dagli I.A.C.P. in conformità alla legge e, quindi, siano state regolarmente assegnate, con l’ulteriore conseguenza che non vi è alcuna ragione per non concedere l’esenzione prevista dal combinato disposto del D.L. 93 del 2008, art. 1, comma 3, conv. in L. n. 126 del 2008, e del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 8, comma 4, in favore degli immobili I.A.C.P. regolarmente assegnati, con decorrenza 1.1.2008.

2.1. Il motivo è fondato per i principi di seguito enunciati.

a) Gli alloggi posseduti dallo I.A.C.P., prima del 2008, godevano di un diverso regime contributivo, in quanto gli alloggi regolarmente assegnati usufruivano di una riduzione di imposta prevista dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 8, commi 2 e 2-bis, quelli non assegnati soggiacevano all’applicazione dell’aliquota ordinaria e non potevano godere di trattamenti agevolativi, a meno che non fossero stati dichiarati, con accertamento formale dell’ufficio tecnico comunale, inagibili o inabitabili, nel qual caso la detta aliquota si riduceva del 50%, mentre a partire dal 1 gennaio 2008, per effetto della disposizione di cui al D.L. n. 93 del 2008, art. 1, comma 3, convertito con modificazioni nella L. n. 126 del 2008, gli immobili degli enti citati possono godere della totale esenzione ICI.

Il D.L. n. 93 del 2008, art. 1, comma 3, prevede espressamente che l’esenzione ICI si applica nei casi previsti dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 8, comma 4, ossia con riferimento agli alloggi regolarmente assegnati dagli I.A.C.P. Come ulteriormente chiarito dalla Corte Cost., con ordinanza 18.7.2011, n. 214, nel periodo compreso tra il 2008 al 2011, il Legislatore ha disposto l’equiparazione del trattamento fiscale tra I.A.C.P. e persone fisiche soggetti passivi, prevedendo con D.L. n. 93 del 2008, l’esenzione dall’ICI per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale che per gli alloggi I.A.C.P. La Consulta afferma che: “la posizione di tali enti (in quanto persone giuridiche soggetti passivi dell’ICI) è del tutto eterogenea rispetto a quella non solo degli assegnatari degli alloggi (i quali, come visto, sono persone fisiche non soggetti passivi dell’imposta), anche delle persone fisiche soggetti passivi dell’ICI, titolari di diritti reali su unità immobiliari da loro direttamente adibite al soddisfacimento del bisogno primario abitativo proprio e della proprio famiglia; con la conseguenza che una disciplina differenziata in tali ipotesi non è irragionevole e che l’equiparazione al trattamento fiscale tra IACP e persone fisiche soggetti passivi d’imposta auspicata dal remittente potrebbe derivare esclusivamente da una scelta discrezionale del legislatore (il quale, infatti, a decorrere dall’anno 2008, con il decreto – L. 27 maggio 2008, n. 93, recante “Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie”, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 luglio 2008, n. 126, ha concesso l’esenzione dall’ICI sia alle persone fisiche soggetti d’imposta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale sia agli I.A.C.P.)”.

b) I giudici di appello hanno ritenuto non applicabile l’esenzione sulla base del rilievo che l’ente contribuente, nella specie l’Agenzia del Demanio, non avrebbe indicato quali degli alloggi per cui è causa sarebbero stati regolarmente assegnati dallo I.A.C.P..

Orbene, la necessità di una esplicita richiesta preventiva in tal senso da parte del contribuente viene meno per lo I.A.C.P. alla luce della considerazione contenuta nell’ordinanza n. 5285 del 2013 (v. Cass. n. 6556 del 2012) di questa Corte secondo cui: “Si deve poi presumere che gli alloggi di cui si discute siano gestiti dall’ente pubblico in conformità alla legge e quindi siano “regolarmente assegnati” (così come vuole la norma agevolativa), incombendo sull’ente impositore la eventuale prova contraria”.

Con ordinanza n. 558 del 2020, in fattispecie analoga a quella per cui si procede, la Corte ha ritenuto che: “non può sostenersi che la detrazione spetti automaticamente ex lege, ma solo in difetto di prova, gravante sull’ente impositore, sulla irregolare gestione e/o assegnazione degli alloggi. D’altra parte, sulla base della graduatoria degli aspiranti assegnatari di alloggi realizzati dall’Istituto Autonomo Case Popolari (I.A.C.P.), è al Sindaco del Comune (divenuto competente in materia, ai sensi del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 95, e della L. 5 agosto 1978, n. 457, art. 54), che spetta emettere il provvedimento di assegnazione dell’alloggio, verificando previamente la regolarità dell’intera procedura”. Ne consegue che l’Agenzia del Demanio non era tenuta a specificare nel corso del giudizio di merito quali degli immobili risultavano regolarmente assegnati ai fini dell’applicazione dell’esenzione, mentre il Comune era onerato dell’obbligo provare la irregolare gestione ed assegnazione degli stessi ai fini dell’esclusione del trattamento agevolativo.

3. In definitiva, va accolto il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo, la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, decidendo nel merito, va accolto il ricorso introduttivo proposto dall’Agenzia del Demanio. Le spese di lite di ogni fase e grado vanno interamente compensate tra le parti, tenuto conto del recente consolidarsi della giurisprudenza di legittimità sulle questioni trattate, rispetto all’epoca della introduzione della lite.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso e rigetta il primo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo proposto dall’Agenzia del Demanio. Compensa le spese di lite di ogni fase e grado.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 20 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2021

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