Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1196 del 21/01/2020

Cassazione civile sez. I, 21/01/2020, (ud. 13/11/2019, dep. 21/01/2020), n.1196

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28994/2014 proposto da:

P.S., elettivamente domiciliato in Roma, Via A. Vessella

n. 30, presso lo studio dell’avvocato Puccioni Paolo che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Valcavi Gian Paolo,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Fallimento (OMISSIS) S.r.l. in Liquidazione, in persona del Curatore

C.S., elettivamente domiciliato in Roma, Viale Parioli n.

79/h, presso lo studio dell’avvocato Corti Pio, rappresentato e

difeso dall’avvocato Granata Sergio, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di VARESE, del 29/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/11/2019 dal Cons. Dott. TERRUSI FRANCESCO.

Fatto

RILEVATO

che:

P.S. chiedeva di essere ammesso al passivo del fallimento di (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione (dichiarato dal tribunale di Varese il 2012-2013), per il compenso di una prestazione professionale consistita nell’esecuzione, per conto della società, di un’analisi economico-finanziaria e strategica;

il credito non veniva ammesso dal giudice delegato per mancanza della lettera di incarico e della conseguente prova di esso;

l’opposizione L. Fall., ex art. 98, era a sua volta respinta dal tribunale di Varese;

il tribunale osservava che (i) la produzione della copia dell’analisi strategica contabile redatta dall’opponente era avvenuta tardivamente, in sede di prima udienza; (ii) in ogni caso era mancata la prova del conferimento dell’incarico, in quanto la corrispondenza via mail, prodotta dall’opponente medesimo, semmai induceva a ritenere il contrario; (iii) infine ancora tardivamente era avvenuta la produzione della disposizione di bonifico asseritamente relativa all’acconto versato; contro il decreto del tribunale di Varese è ora proposto ricorso per cassazione in due motivi;

la curatela del fallimento ha replicato con controricorso e memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

col primo motivo è dedotta la “nullità della sentenza” (rectius, del decreto), in relazione all’art. 115 c.p.c., per omesso esame del doc. 8, attinente alla copia dell’analisi strategica, che era stato prodotto unitamente al ricorso L. Fall., ex art. 98;

col secondo motivo è dedotto l’omesso esame di fatto decisivo a proposito del conferimento dell’incarico, che si sarebbe dovuto apprezzare in base al contenuto dei suddetti messaggi mail;

il ricorso è inammissibile per la ragione che segue;

il tribunale di Varese ha respinto l’opposizione ritenendo, tra le altre cose, non provato il conferimento dell’incarico professionale posto a base dell’insinuazione;

tanto ha fatto dicendo che la corrispondenza costituita dalle mail prodotte dall’opponente, e intercorsa tra il medesimo e il direttore amministrativo della società, era semmai idonea a dimostrare il contrario, vale a dire che la stessa società aveva contestato il conferimento dell’incarico (e quindi il contratto d’opera professionale) e la debenza della somma;

di tale valutazione si duole il ricorrente col secondo motivo, col quale assume che, invece, “le suddette affermazioni” sarebbero “smentite dallo stesso contenuto delle e-mail prodotte (..) unitamente al proprio ricorso in opposizione”;

in tal modo, però, il ricorrente finisce per sottoporre alla Corte un sindacato sul merito della valutazione della prova documentale, il quale sindacato è invece completamente estraneo ai confini del giudizio di legittimità;

l’inammissibilità del secondo motivo è dirimente, poichè determina il consolidamento della ratio decidendi in punto di mancanza di prove del contratto;

tanto conduce a ritenere inammissibile anche il primo motivo, per difetto di interesse;

qualora infatti la decisione di merito si fondi su una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza o l’inammissibilità delle censure mosse a una delle rationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre alla cassazione della decisione (v. Cass. n. 2108-12, Cass. Sez. U n. 7931-13, Cass. n. 4293-16 e moltissime altre);

le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, che liquida in 1.800,00 Euro, di cui 200,00 Euro per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella massima percentuale di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 13 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2020

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