Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11959 del 17/05/2010

Cassazione civile sez. III, 17/05/2010, (ud. 18/03/2010, dep. 17/05/2010), n.11959

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SENESE Salvatore – Presidente –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – rel. Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 23570/2006 proposto da:

G.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

Roma Piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione

rappresentato e difeso dall’Avvocato CIRALDO Enrico con studio in

96218 CATANIA Viale Libertà, 235 con delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

B.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZALE CLODIO 1.4, presso lo studio dell’avvocato ORAZIANI

GIANFRANCO, rappresentato e difeso dall’avvocato PELLEGRINO Andrea

Pietro con delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

V.S., V.M., A.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 504/2006 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

Sezione Terza Civile, emessa il 7/07/2005; depositata il 26/04/2006;

R.G.N. 1458/2003;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

18/03/2010 dal Consigliere Dott. BRUNO SPAGNA MUSSO;

udito l’Avvocato CIRALDI ENRICO;

udito l’Avvocato COLUCCI ANGELO (per delega Avvocato PELLEGRINO

ANDREA PIETRO);

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo, che ha concluso per il rigetto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 23 gennaio 1998, G. C., in nome proprio e nella qualità di amministratore unico della Finservice s.r.l., conveniva dinanzi al Tribunale di Marsala V.V., V.S. e V.M., oltre al notaio B.S., esponendo: di aver acquistato, a seguito di dichiarazione del (OMISSIS) (annotata nel registro dei soci della Fram s.r.l.), la titolarità delle quote costituenti il capitale sociale della Fram (per la metà nell’interesse della Finservice s.r.l. da V.S., e per l’altra metà in proprio dall’altro socio V.M.); di aver provveduto al pagamento di un condono edilizio nell’interesse della Fram; di aver appreso in data 2.4.1997, sulla base dell’effettuazione di una visura camerale, che la Fram era stata posta in liquidazione, decisione adottata il 30 settembre 1994 con delibera dell’assemblea straordinaria, falsamente attestante la partecipazione della totalità dei soci, alla presenza del notaio rogante B. S.. Chiedeva quindi, domanda di annullamento della menzionata delibera e il risarcimento del danno.

Si costituivano i convenuti V., contestando la fondatezza delle domande in quanto il G. e la Finservice non potevano ritenersi soci della Fram, stante l’inadempimento dello stesso G. in ordine al contratto preliminare del (OMISSIS) avente ad oggetto la cessione da parte di V.V. al G. delle quote della Imagret s.r.l. e della Fram s.r.l..

I convenuti chiedevano quindi la condanna del G. al risarcimento del danno che quantificavano in complessive L. 264.358.000.

Si costituiva anche il notaio B.S., rilevando di aver preliminarmente verificato la qualità dei soci comparsi dinanzi a lui mediante l’esibizione da parte dell’amministratore unico V. V., di un estratto del libro soci, vidimato a partire dal (OMISSIS).

Espletata consulenza di ufficio, l’adito Tribunale di Marsala, con sentenza in data 17.2.2003, decidendo sulla domanda proposta da G.C., in proprio e nella qualità di amministratore unico della Finservice s.r.l., così statuiva: rigetta la domanda dell’attore volta a far dichiarare inesistente e priva di efficacia giuridica la delibera adottata dalla assemblea straordinaria della Fram s.r.l. il 30.9.1991 per difetto di legittimazione passiva dei convenuti. Rigetta la domanda risarcitoria proposta dall’attore nei confronti di tutti i convenuti. Rigetta altresì la domanda riconvenzionale di adempimento proposta dai convenuti V. M., V.S. e A.A. quali eredi di V.V..

Avverso tale sentenza il G., sempre agendo anche nel nome, ha proposto appello, con atto notificato in data 21.7.2003, adducendo, tra l’altro (e per quel che interessa il notaio B.), che il Tribunale aveva omesso di pronunciarsi relativamente alla domanda che lui aveva proposto nei confronti del controricorrente, notaio B. e che, malgrado ciò, egli era stato condannato a rifondergli le spese processuali, peraltro liquidante in misura a suo avviso “elevata” e non “giustificata”.

La Corte d’Appello di Palermo con la sentenza n. 504, depositata in data 26.4.2006, così osservava:

“In ordine alla doglianza relativa alla omessa pronuncia nei confronti del Notaio B.S. è l’effetto immediato del rigetto della domanda di annullamento della delibera sociale dal momento che una responsabilità del suddetto professionista – per aver concorso alla stipula di un atto nullo ai sensi dell’art. 28 della legge notarile-sarebbe astrattamente configurabile solo in presenza dell’annullamento della delibera societaria cui il comportamento del Notaio avrebbe concorso con una sua condotta negligente nella verifica preliminare dei libri sociale avendo esaminato il libro così vidimato a partire dal 22.12.1993 (e quindi già un anno prima della delibera che è del 30 settembre 1994) libro esibitogli da un soggetto che era amministratore unico della società, V.V. (è pacifico che il notaio abbia esaminato l’ultimo libro soci vidimato il 12 dicembre 1993 e l’addebito di responsabilità, che secondo i V. sarebbe stato indebitamente asportato dal G. – trattandosi di società costituita nel 1970, dove sarebbe risultata la cessione a favore del G. avvenuta il 4.6.1991); comunque è appena il caso di osservare che la funzione del notaio in sede di adunanza assembleare straordinaria non è quella dì verificare la regolarità della costituzione e la legittimazione degli intervenuti, bensì di certificare le attività avvenute in sua presenza”.

Ricorre per cassazione il G. con cinque motivi; resiste con controricorso il B., mentre non hanno svolto attività difensiva gli intimati V..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso si deduce “negata applicazione dell’art. 2043 c.c.”, e relativo difetto di motivazione. Si afferma in particolare che “resta definitivamente accertato che i soci V.S. e V.M. non solo hanno espressamente e personalmente dichiarato fraudolentemente, di detenere la totalità delle quote societarie della Fram s.r.l., ma nella delibera di messa in liquidazione,apponendo la loro firma dì presenza in calce al verbale, hanno concorso con l’amministrazione alla falsificazione del registro dei soci dopo aver, probabilmente, distrutto l’originale ove era annotata la cessione al 50% delle quote societarie…..in conseguenza, la richiesta del risarcimento dei danni avanzata dai ricorrenti trova fondamento e tutela nell’art. 2043 c.c., perchè la specialità della previsione risarcitoria dell’art. 2395 c.c., presuppone un danno causato dall’amministratore; e non nel rapporto tra soci, qualora uno di essi sia stato danneggiato dal comportamento illecito dell’altro socio”.

Con il secondo motivo si deduce “violazione dell’art. 2935 c.c.”. Si afferma in particolare che “la Corte di merito ha errato allorchè, pur ritenendo che la fattispecie concreta presenti il presupposto soggettivo dell’azione intesa come comportamento doloso o colposo degli amministratori, ha rigettato la domanda perchè carente della prova del nesso di causalità del danno diretto senza rilevare che valenza ha operato in assenza di poteri”.

Con il terzo motivo si deduce la violazione dell’art. 183 c.p.c., laddove la Corte di merito ha rigettato la domanda, in modifica di quanto precedentemente richiesto, ed effettuata alla prima udienza di trattazione, tendente all’accertamento del diritto degli attori a conseguire il 100% delle quote societarie della Fram e ottenere la sentenza ex art. 2932 c.c., che tenesse luogo al mancato volontario trasferimento del restante 50% delle quote societarie.

Con il quarto motivo si deduce ancora violazione dell’art. 2043 c.c., in ordine alla responsabilità del notaio B. nella adunanza assembleare straordinaria in cui doveva verificare anche la regolare costituzione dell’assemblea e non certificare solo le attività avvenute in sua presenza.

Con il quinto motivo, infine, si deduce violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in ordine alla condanna alle spese di G.C. e Finservice s.r.l..

Il ricorso merita accoglimento in relazione ai primi due motivi, da esaminarsi congiuntamente riguardando temi di giudizio tra loro connessi.

Giova premettere che l’illecito comportamento, sia dei soci che dell’amministratore, posto a fondamento dell’azione risarcitoria – e consistente nella falsificazione, da parte di questi ultimi in concorso tra loro, delle scritture sociali, nella distruzione del libro dei soci e nella sostituzione dello stesso con un nuovo libro che attestava falsamente la titolarità in capo ai germani V. S. e M. nella totalità delle quote sociali – è stato accertato dalle sentenze di merito e non costituisce oggetto di contestazione. (v. sentenza impugnata pp. 5/6 e 9). La pretesa risarcitoria, fatta valere dai ricorrenti rispetto a tale illecito, è stata rigettata dalla Corte territoriale, per quanto riguarda i fratelli V., con la motivazione che i predetti fossero legittimati dalla loro qualità di soci a partecipare all’assemblea che deliberò la messa in liquidazione della società e che agli stessi non incombeva “alcun onere di verifica della costituzione e convocazione dell’assemblea straordinaria riservato all’amministratore…”; circostanze entrambe del tutto inconferenti rispetto alla questione se dall’illecito come sopra accertato fosse a meno derivato un danno per i ricorrenti e pertanto inidonee ad integrare una logica motivazione rispetto alla risposta da dare alla questione. A tale questione sembra invece riferirsi l’affermazione immediatamente successiva della sentenza, secondo la quale “in ogni caso i danni lamentati…. non appaiono in relazione causale con il comportamento dei germani V. trattandosi di fatti…..ascrivibili al solo amministratore…. “(p. 10);

affermazione che, a parte ogni altro rilievo in ordine alla riferibilità anche ai detti germani dei comportamenti del loro genitore nella gestione della società dalla quale avevano fraudolentemente escluso i ricorrenti, ignora del tutto – in tal modo esibendo una lacuna che vizia la motivazione relativa alla pretesa mancanza di nesso tra l’illecito commesso dai germani ed il danno lamentato dai ricorrenti – l’episodio della messa in liquidazione della società, che in quei comportamenti illeciti trova un antecedente necessario e che i ricorrenti adducono come fonte di danno. Tale episodio viene invece considerato nella parte di motivazione relativa al V.V. e ritenuto non produttivo di danno in quanto, “trattandosi di società ancora in bonis”, “l’eventuale diritto del singolo socio sul patrimonio sociale sorge come effetto residuale e presuppone l’esaurimento delle operazioni liquidatorie ed il pagamento integrale dei debiti sociali…”. In tale argomentare, peraltro, il giudice a quo sembra, per un verso muovere da un falso presupposto in diritto (e cioè che la posizione giuridica del singolo socio sì esaurisca nel diritto alla quota di liquidazione che diviene esigibile solo con l’approvazione del bilancio finale di liquidazione, all’esito di eventuali reclami e dopo aver soddisfatti i creditori sociali, mentre prima di tale momento ogni lesione di quella posizione è fonte di danno diretto per la sola società e non per il socio); per altro verso, come conseguenza di tale falsa postulazione, incorre in vizio di motivazione, tanto quanto omette di individuare esattamente il danno oggetto della domanda di risarcimento azionata dai ricorrenti. Quanto al primo punto, basterà ricordare che da tempo la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che, già prima che divenga esigibile il diritto del socio alla quota di liquidazione, lo stesso socio è titolare di una situazione giuridica direttamente tutelata avente ad oggetto innanzi tutto il diritto alla durata tendenzialmente illimitata della società ed alla propria partecipazione al libero svolgimento dell’attività negoziale di essa e delle operazioni sociali (cfr., da ultimo, Cass. n. 15071/2005, resa nel contesto di tutt’altra fattispecie ma con affermazioni di carattere generale applicabili anche alla specie, e giurisprudenza ivi richiamata).

Quanto al secondo punto, è appena il caso di rilevare che, fuorviato dalla falsa postulazione che la posizione giuridica del socio si esaurisca nel diritto alla quota di liquidazione, il giudice a quo ha del tutto omesso di individuare l’evento (o gli eventi) dannosi il cui ristoro costituiva oggetto della domanda dei ricorrenti, affermando apoditticamente che dagli illeciti accertati ( incidenti sul mantenimento in vita della società e sulla posizione di soci dei ricorrenti) discendevano solo danni diretti per la società e non anche per la posizione giuridica di questi ultimi.

Le considerazioni che precedono impongono la cassazione della sentenza impugnata in parte qua con rinvio ad altro giudice che provvederà innanzitutto ad individuare esattamente l’evento (o gli eventi) di danno in relazione al quale (o ai quali) i ricorrenti chiedono il risarcimento nei confronti degli autori degli illeciti accertati, considerati unitariamente come il risultato della condotta concorrente dei due germani V. e del loro genitore; procedendo quindi ad accertare se l’evento (o gli eventi) come sopra individuato (i) sia (siano) lesivo/i della situazione giuridica soggettiva del socio direttamente tutelata in capo allo stesso ovvero ledano in via diretta solo la posizione giuridica della società e soltanto di riflesso il socio.

Gli altri motivi di ricorso, invece, non meritano accoglimento.

Riguardo al terzo motivo, deve rilevarsi che lo stesso è privo del requisito di autosufficienza, in quanto, a parte la questione attinente il se la modifica alla domanda in oggetto costituisca una semplice emendatio o configuri invece una mutatio libelli non consentita (la richiesta “successiva” di dichiarare il diritto degli attori a conseguire il 100% delle quote della Fram, con relativo trasferimento, con pronuncia ex art. 2932 c.c., a fronte dell’originaria domanda avente ad oggetto l’accertamento che il G. e la Finservice erano soci totalitari al 50% ciascuno della Fram), il ricorrente non indica le esatte formalità di proposizione di tale domanda e il relativo atto processuale, al fine di un compiuto esame sulla tempestività della domanda stessa. Non può in proposito che ribadirsi quanto già statuito da questa Corte, secondo cui nel prospettare una questione in sede di legittimità che riguardi modalità di proposizione e di mutamento della domanda, il ricorrente ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione dinanzi al giudice di merito ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio lo abbia fatto, onde consentire alla Corte di controllare ex actis la veridicità della asserzione (sul punto tra le altre, Cass. n. 16303/2002). Tali indicazioni non sono state fornite dall’odierno ricorrente.

Non meritevole di accoglimento è anche il quarto motivo: la funzione del notaio, intervenuto all’assemblea straordinaria di una società, è essenzialmente quella di certificare le attività avvenute in sua presenza (operazioni di voto, esito delle stesse, maggioranze ecc.) e non quella di verificare la legittimazione degli intervenuti nell’assemblea stessa (funzione quest’ultima spettante ad organi amministrativi quali il Presidente del Consiglio di amministrazione o l’amministratore)- sul punto, tra le altre, Cass. n. 441/98; inoltre, la Corte di Appello, sulla base di un accertamento in tatto, non ulteriormente valutabile nella presente sede, ha escluso la responsabilità dei notaio B. “alla stregua della documentazione esibitagli da V.V. che, alla data del 30 settembre 1994, aveva la carica di amministratore unico, e dall’estratto del libro soci”, elementi attestanti la legittimazione alla partecipazione all’assemblea dei germani V.M. e V.S..

Inammissibile è, infine, l’ultima censura in ordine alle spese processuali, rientrando il governo di queste ultime nell’attività discrezionale del giudice del merito ed essendo state le stesse disposte in relazione al principio della soccombenza. Peraltro la cassazione, sia pure parziale, della sentenza impugnata rimette in gioco la questione delle spese noi rapporti G.- V., mentre resta fermo il capo di condanna alle spese relative al B.. Con la conseguenza che il rigetto del motivo attiene alle spese in favore del B. mentre resta assorbito per quanto attiene alle spese in favore dei V..

Per quanto attiene infine alle spese di questo giudizio il giudice del rinvio provvederà per quanto attiene ai rapporti G.- V., mentre per quanto attiene ai rapporti G.- B. si ritiene equo compensarli.

PQM

La Corte accoglie i primi duo motivi di ricorso e rigetta gli altri.

Cassa, in relazione ai motivi accolti, l’impugnata decisione o rinvia, anche per le spese della presente fase, alla Corte d’Appello di Palermo, in diversa composizione. Conferma le spese del giudizio di cassazione tra il G. e il B..

Così deciso in Roma, il 18 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2010

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