Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11959 del 12/05/2017


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Cassazione civile, sez. II, 12/05/2017, (ud. 20/12/2016, dep.12/05/2017),  n. 11959

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23170/2012 proposto da:

P.F., (OMISSIS), domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO BERTOLI;

– ricorrente –

contro

PA.UM., (OMISSIS) in proprio e quale erede di

PA.ST., deceduto, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso

la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato ANDREA MATURO;

– controricorrente –

e contro

PA.BA.PA., PA.AN.,

G.P.M.C., PA.NA.GR., PA.TR.ST.,

– intimate –

avverso la sentenza n. 1660/2012 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 27/07/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/12/2016 dal Consigliere Dott. FELICE MANNA;

udito l’Avvocato MIRKO MENEGANTE, con delega dell’Avvocato ANDREA

MATURO difensore del controricorrente, che ha chiesto l’accoglimento

delle difese in atti ed esposte;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per l’accoglimento del primo

e del terzo motivo e per l’assorbimento degli altri motivi di

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata il 28.2.2001 P.F., proprietario di un immobile ad uso abitativo con circostante terreno, in comune di (OMISSIS), conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia, sezione distaccata di Dolo, Pa.St. e il figlio di lui, Um., proprietari per la rispettiva quota di 1/2 di una piccola porzione di terreno, confinante con la sua, affinchè ne fosse dichiarata, in suo favore, l’usucapione della proprietà, in tesi, o della servitù di passaggio, in subordine.

Entrambi i convenuti resistevano in giudizio chiedendo il rigetto della domanda (proponevano, altresì, domanda riconvenzionale di cui non si questiona più in causa).

All’esito del primo grado di giudizio il Tribunale accoglieva la domanda di tesi su di una parte di detto terreno e quella di ipotesi sulla restante.

Sull’appello principale del Polato e incidentale di Pa.Um. e degli altri eredi di Pa.St., deceduto nel corso del giudizio di primo grado, la Corte d’appello di Venezia, con sentenza n. 1660/12, in riforma

della decisione di primo grado respingeva ogni domanda di P.F.. A base della decisione la circostanza, rilevata d’ufficio dalla Corte distrettuale,

che l’attore non poteva unire il proprio possesso, iniziato a seguito dell’acquisto per atto di vendita del (OMISSIS), a quello del suo dante causa a titolo particolare, Pa.Br., ai sensi dell’art. 1146 cpv. c.c., in assenza di un titolo astrattamente idoneo a trasferire la proprietà o la servitù sul bene conteso. E nella specie, rilevava la Corte distrettuale, con tale contratto P.F. aveva acquistato da Pa.Br. il solo fabbricato e non anche il terreno identificato dai mapp. (OMISSIS).

Avverso questa sentenza P.F. propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, cui ha fatto seguito il deposito di memoria.

Resiste con controricorso Pa.Um., in proprio e quale erede di Pa.St..

G.M.C. e Pa.Pa., Gr., An. e St., eredi anch’esse di Pa.St., sono rimaste intimate.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 1146 e 1158 c.c. e art. 112 c.p.c., in relazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, avendo la Corte distrettuale rilevato d’ufficio la mancanza d’un elemento costitutivo della domanda proposta da P.F.. Diversamente da quanto ritenuto nella sentenza impugnata, sostiene parte ricorrente, l’attore non aveva mai invocato l’accessione del proprio possesso a quello del suo dante causa, poichè alla data del (OMISSIS) questi aveva già maturato l’acquisto per usucapione del terreno su cui nel 1964 aveva eretto il fabbricato. Pertanto, l’attore non aveva alcuna necessità di invocare a proprio vantaggio l’accessio possessionis, potendo limitarsi a far valere la già maturata usucapione in favore del proprio dante causa.

Oltre, a ciò, prosegue parte ricorrente, la Corte territoriale avrebbe violato l’art. 112 c.p.c., sostituendo a quella proposta un’azione diversa perchè fondata su fatti differenti da quelli allegati.

2. – Il secondo mezzo deduce la violazione dell’art. 1146 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nel senso che, ad ogni modo, sussisterebbero nella specie i presupposti applicativi di detta norma. Il contratto del (OMISSIS), infatti, trasferisce il fabbricato con ogni sua accessione, inerenza e pertinenza e con le servitù attive e passive se ed in quanto esistenti. Tale ultima espressione è inequivocabilmente riferita alla servitù di passaggio costituita a carico del mapp. (OMISSIS) – recte (OMISSIS) – di proprietà dei resistenti ed a favore del mapp. (OMISSIS) di proprietà ricorrente. Servitù, a sua volta, menzionata nel contratto (OMISSIS) col quale Pa.Br., dante causa dell’odierno ricorrente, acquistò il terreno da Pa.St.. Nè si pone questione alcuna per la mancata trascrizione della servitù, essendo essa opponibile agli odierni resistenti, eredi di quest’ultimo.

3. – Col terzo motivo si sostiene la violazione dell’art. 24 Cost. e la conseguente nullità della sentenza, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 (rectius, 4), perchè dipendente dalla soluzione di una questione, relativa all’asserito difetto dei presupposti dell’accessio possessionis, non sottoposta al contraddittorio delle parti.

4. – Il quarto motivo allega la violazione degli artt. 342 e 343 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 (rectius, 4), perchè gli appellanti incidentali, nell’impugnare il capo della sentenza di primo grado che aveva accolto la domanda di usucapione della proprietà proposta da P.F., si erano limitati ad enunciare il petitum di riforma senza svolgere argomentazioni a sostegno del gravame.

5. – Quest’ultimo motivo, da esaminare prioritariamente, è inammissibile per difetto di autosufficienza.

Infatti, anche laddove vengano denunciati con il ricorso per cassazione errores in procedendo, in relazione ai quali la Corte è anche giudice del fatto, potendo accedere direttamente all’esame degli atti processuali del fascicolo di merito, si prospetta preliminare ad ogni altra questione quella concernente l’ammissibilità del motivo in relazione ai termini in cui è stato esposto, con la conseguenza che, solo quando sia stata accertata la sussistenza di tale ammissibilità diventa possibile valutare la fondatezza del motivo medesimo e, dunque, esclusivamente nell’ambito di quest’ultima valutazione, la Corte di Cassazione può e deve procedere direttamente all’esame ed all’interpretazione degli atti processuali. (In applicazione di questo principio, la S.C. ha affermato che il ricorrente, ove censuri la statuizione della sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso l’inammissibilità, per difetto di specificità, di un motivo di appello, ha l’onere di trascrivere il contenuto del mezzo di impugnazione nella misura necessaria ad evidenziarne la genericità, e non può limitarsi a rinviare all’atto medesimo) (Cass. n. 12664/12).

Nella specie, il ricorrente si è limitato a dedurre l’inammissibilità del gravame incidentale proposto dalla controparte, per difetto dei motivi, senza tuttavia trascrivere tale atto almeno nelle sue parti essenziali, al fine di consentirne la valutazione.

6. – Il primo motivo è infondato, poichè il giudice di merito ha il potere-dovere di rilevare d’ufficio il difetto degli elementi costitutivi della domanda, indipendentemente dalle difese della parte convenuta, la quale dispone solo delle eccezioni in senso stretto.

7. – Ragioni analoghe valgono anche in ordine al terzo mezzo, sul presupposto che la relativa questione era stata trattata anche nella sentenza di primo grado e, dunque, sottoposta per ciò stesso al contraddittorio delle parti dato il carattere devolutivo dell’appello.

8. – Nei termini che seguono è fondato, invece, il secondo motivo.

Superando l’opposto orientamento seguito in passato (v. Cass. nn. 3177/06 e 18750/05), questa Corte è ormai pervenuta ad affermare in tempi più recenti che l’accessione del possesso della servitù a favore del successore a titolo particolare della proprietà del fondo dominante, ferma la necessità di un titolo astrattamente idoneo a trasferire quest’ultimo, si verifica, ai sensi dell’art. 1146 c.c., comma 2, anche senza l’espressa menzione della servitù nel titolo di acquisto e anche in mancanza di un diritto di servitù già costituito a favore del dante causa (Cass. nn. 18909/12 e 20287/08).

Pertanto, è sufficiente l’acquisto (della proprietà e) del possesso del fondo dominante affinchè si produca l’accessione anche nel possesso della servitù sul fondo servente alieno.

Da tale interpretazione dell’art. 1146 c.c., la Corte territoriale si è, invece, discostata, lì dove ha basato la propria decisione sulla circostanza per cui con il contratto del (OMISSIS) l’attore aveva acquisto il solo fabbricato (cioè il fondo asseritamente dominante) distinto dal mapp. (OMISSIS), ma non anche la proprietà o la servitù sui diversi mappali (OMISSIS). Affermazione, quest’ultima, valida per escludere l’accessio possessionis ai fini dell’usucapione della proprietà delle aree identificate da questi ultimi due mappali, ma affatto inidonea, per il principio di diritto sopra richiamato, a negare l’accessione limitatamente al possesso della dedotta servitù.

9. – Per le considerazioni svolte la sentenza impugnata va cassata, in relazione al motivo accolto, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Venezia, che nel decidere il merito si atterrà al seguente principio di diritto: “l’accessione del possesso della servitù a favore del successore a titolo particolare della proprietà del fondo dominante, ferma la necessità di un titolo astrattamente idoneo a trasferire quest’ultimo, si verifica, ai sensi dell’art. 1146 c.c., comma 2, anche senza l’espressa menzione della servitù nel titolo di acquisto e anche in mancanza di un diritto di servitù già costituito a favore del dante causa”.

9.1. – Ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 3, si rimette al giudice di rinvio anche la statuizione sulle spese di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, respinti gli altri, e cassa la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Venezia, che provvederà anche sulle spese di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 20 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2017

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