Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11959 del 10/06/2016


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Cassazione civile sez. trib., 10/06/2016, (ud. 18/05/2016, dep. 10/06/2016), n.11959

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28447/2011 proposto da:

COMUNE DI PALERMO, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato in

ROMA PIAZZA CAVOUR presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’Avvocato VINCENZO CRISCUOLI con studio

in PALERMO PIAZZA MARINA 39 (avviso postale ex art. 135) giusta

delega in calce;

– ricorrente –

contro

AGENTE RISCOSSIONE PROVINCIA DI PALERMO SERIT SICILIA SPA;

– intimato –

e contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA,

in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO,

che lo rappresenta e difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 66/2011 della COMM. TRIB. REG. di PALERMO,

depositata il 24/05/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/05/2016 dal Consigliere Dott. MARINA MELONI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Comune di Palermo notificò al Ministero della Giustizia Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, Seconda casa circondariale di Palermo “(OMISSIS)”, una cartella di pagamento relativa alla Tarsu dovuta per l’anno 2007 relativamente ai compendi immobiliari carcerari classificati dal Regolamento del Comune di Palermo come autorimesse pubbliche e carceri.

Il Ministero della Giustizia impugnò la cartella di pagamento davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Palermo la quale rigettò il ricorso con sentenza avverso la quale propose appello il Ministero della Giustizia davanti alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia.

I giudici di appello riformarono la sentenza di primo grado ritenendo illegittima la determinazione delle tariffe con Delib. della Giunta Municipale anzichè del Consiglio comunale sulla base dell’art. 49 dello Statuto del Comune di Palermo.

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia ha proposto ricorso per Cassazione il Comune di Palermo con tre motivi, ed il Ministero della Giustizia si è costituito tramite l’Avvocatura dello Stato al solo fine di partecipare all’udienza di discussione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso il Comune di Palermo lamenta violazione e falsa applicazione della L.R. 26 agosto 1992, n. 7, art. 13, ed L.R. n. 26 del 1993, art. 41, commi 1 e 2, nonchè violazione e falsa applicazione della L. n. 142 del 1990, art. 4, recepita in L.R. Sicilia 11 dicembre 1991, n. 48 in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè il giudice di appello erroneamente ha ritenuto illegittimo l’esercizio del potere regolamentare da parte della Giunta Comunale in ordine alla determinazione delle tariffe che invece, secondo la CTR, spetterebbe al Consiglio Comunale sulla base dell’art. 49 dello Statuto del Comune di Palermo.

Con il secondo motivo di ricorso il Comune di Palermo lamenta nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, commi 1 e 5 ed art. 112 c.p.c., perchè la CTR ha dichiarato illegittima la determinazione delle tariffe TARSU adottata da organo affetto da incompetenza funzionale e autonomamente ha annullato la cartella TARSU per l’anno 2007, in assenza di richiesta dell’Amministrazione penitenziaria di disapplicazione dell’atto della Giunta Regionale nr. 429/2006, violando così il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

Il primo motivo di ricorso è fondato e deve essere accolto assorbito il secondo.

Infatti antecedentemente all’entrata in vigore del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 TUEL (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) il potere regolamentare di determinare le tariffe in tema di tassa per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani, nel vigore della L. 8 giugno 1990, n. 142, di riforma del sistema delle autonomie locali, spettava al Consiglio Comunale competente in via esclusiva ad adottare i provvedimenti relativi alla determinazione ed all’adeguamento delle aliquote del tributo.

Tuttavia qualora la Delib. della Giunta Comunale in ordine alla tariffazione fosse stata adottata in esecuzione e conformità alla delibera del Consiglio Comunale doveva ritenersi del tutto legittima, in quanto contenente semplici variazioni tariffarie, in conformità alla L. n. 142 del 1990 e D.Lgs. n. 267 del 2000.

A tal riguardo si è espressa questa Corte con Sez. 5, Sentenza n. 8336 del 24/04/2015 “In tema di TARSU, nella vigenza della L. 8 giugno 1990, n. 142, art. 32, comma 2, lett. g), la concreta determinazione delle aliquote delle tariffe per la fruizione di beni e servizi (nella specie, tariffe di diversificazione tra esercizi alberghieri e locali adibiti a uso abitazione) è di competenza della giunta e non del consiglio comunale poichè il riferimento letterale alla “disciplina generale delle tariffe” contenuto nella disposizione, contrapposto alle parole “istituzione e ordinamento” adoperato per i tributi, rimanda alla mera individuazione dei criteri economici sulla base dei quali si dovrà procedere alla loro determinazione, e, inoltre, i provvedimenti in materia di tariffe non sono espressione della potestà impositiva dell’ente, ma sono funzionali all’individuazione del corrispettivo del servizio da erogare, muovendosi così in un’ottica di diretta correlazione economica tra soggetto erogante ed utenza, estranea alla materia tributaria”.

Occorre poi osservare che la Tarsu richiesta si riferisce all’anno 2007 epoca in cui era già entrato in vigore il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 TUEL (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) il quale ha sancito la competenza del Consiglio Comunale sulla istituzione e ordinamento dei tributi, con espressa esclusione della determinazione delle relative aliquote che in via residuale è stata attribuita alla Giunta comunale, al contrario del previgente L. n. 142 del 1990, art. 32.

In riferimento poi alla specifica situazione della Regione Sicilia, cui hanno fatto riferimento i giudici di merito, occorre osservare che lo Statuto del Comune di Palermo nel disciplinare la ripartizione delle competenze organiche, ha disposto all’art. 49 che “la Giunta Municipale procede a variazione delle tariffe ed aliquote dei tributi entro i limiti indicati dalla legge e dal Consiglio Comunale e nella fattispecie non risulta censurata l’inosservanza dei limiti indicati dalla legge o dal Consiglio Comunale da parte della Giunta.

Con il terzo motivo di ricorso il Comune di Palermo lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 68, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè il giudice di appello, sebbene le strutture penitenziarie fossero assimilabili agli esercizi alberghieri e quindi del tutto legittima l’applicazione di tariffe differenziate agli immobili adibiti ad alberghi rispetto a quelli adibiti a civile abitazione ha ritenuto applicabile la Tarsu prevista per la categoria “Abitazione”.

Il motivo è fondato e deve essere accolto.

A tal riguardo il D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 49, comma 8, sancisce che la tariffa è determinata dagli enti locali. Ne deriva che appare legittimo per un Comune introdurre una tariffa differenziata per fasce di utenza quella domestica e quella non domestica.

Sul punto si è espressa questa Corte con Sez. 5, Sentenza n. 5722 del 12/03/2007 per cui: “In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), è legittima la delibera comunale di approvazione del regolamento e delle relative tariffe, in cui la categoria degli esercizi alberghieri venga distinta da quella delle civili abitazioni, ed assoggettata ad una tariffa notevolmente superiore a quella applicabile a queste ultime: la maggiore capacità produttiva di un esercizio alberghiero rispetto ad una civile abitazione costituisce infatti un dato di comune esperienza, emergente da un esame comparato dei regolamenti comunali in materia, ed assunto quale criterio di classificazione e valutazione quantitativa della tariffa anche dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, senza che assuma alcun rilievo il carattere stagionale dell’attività, il quale può eventualmente dar luogo all’applicazione di speciali riduzioni d’imposta, rimesse alla discrezionalità dell’ente impositore; i rapporti tra le tariffe, indicati dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 69, comma 2, secondo, tra gli elementi di riscontro della legittimità della delibera, non vanno d’altronde riferiti alla differenza tra le tariffe applicate a ciascuna categoria classificata, ma alla relazione tra le tariffe ed i costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica (più recentemente vedi 6-5, Ordinanza n. 12859 del 23/07/2012).

Per quanto sopra deve essere accolto il primo e terzo motivo di ricorso, assorbito il secondo.

Per conseguenza, previa cassazione della sentenza impugnata, la causa deve essere rinviata davanti alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia in diversa composizione che rinnoverà il giudizio attenendosi ai principi di diritto formulati e vorrà provvedere anche sulle spese di questo giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il primo e terzo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia davanti alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 18 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2016

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