Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11958 del 17/05/2010

Cassazione civile sez. III, 17/05/2010, (ud. 15/03/2010, dep. 17/05/2010), n.11958

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – rel. Consigliere –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. FEDERICO Giovanni – Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 13744-2006 proposto da:

P.S. (OMISSIS), L.F.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA V. DENZA 53-A, presso lo

studio dell’avvocato LAURENTI LUCIO, che li rappresenta e difende

giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

UNIPOL COMP ASSIC SPA 00284160371, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA PANAMA 88, presso lo studio dell’avvocato SPADAFORA GIORGIO, che

lo rappresenta e difende;

REGIONE LAZIO, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso GLI UFFICI DELL’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e di fende per legge;

RAS S.P.A. (OMISSIS), in persona dei legali rappresentanti Dott.

R.G. E DOTT.SSA RE.MI., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 88, presso lo studio dell’avvocato

SPADAFORA GIORGIO, che a rappresenta e difende giusta delega a

margine del controricorso;

– controricorrenti –

e contro

AUSL/(OMISSIS) ROMA (OMISSIS);

– intimati –

sul ricorso 18297-2006 proposto da:

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE ROMA/(OMISSIS), (OMISSIS), in

persona

del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, Dott.

GIOVANNI DI PILLA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. B.

MORGAGNI 22, presso lo studio dell’avvocato MIOLI BARBARA,

rappresentata e difesa dall’avvocate BRUNETTI MICHELE BRUNO giusta

delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente –

e contro

P.S. (OMISSIS), L.F., REGIONE

LAZIO, RAS S.P.A., UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1616/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

SEZIONE PRIMA CIVILE, emessa il 2/02/2005, depositata il 11/04/2005

R.G.N. 7057/2002;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/03/2010 dal Consigliere Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI;

udito l’Avvocato MICHELE BRUNO BRUNETTI;

udito l’Avvocato; GIORGIO SPADAFORA;

udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. FEDELI Massimo

che ha concluso per il rigetto del primo e del terzo motivo e

l’accoglimento p.q.r. del secondo e del quarto dei principale;

rigetto dell’incidentale.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il giorno (OMISSIS) P.S., ricoverata presso la Usl Rm (OMISSIS) di Monterotondo-Mentana, in occasione del travaglio del parto era sottoposta ad un intervento di episiotomia per agevolare la fuoriuscita del neonato. La giovane partoriente riportava lesioni gravi permanenti con irreversibile incontinenza anale. Con citazione dinanzi, al Tribunale di Roma la P. ed il marito L.F. convenivano l’ente sanitario per il risarcimento di tutti i danni, biologico, patrimoniali e non patrimoniali. La USL chiamava in garanzia la assicuratrice RAS e deduceva il proprio difetto di legittimazione passiva, essendo legittimata la Regione Lazio.

La RAS si costituiva e chiamava in lite il coassicuratore Unipol. La Regione si costituiva ma sosteneva che era legittimata la AUSL ROMA (OMISSIS).

Era espletata consulenza medico legale che poneva in evidenza elementi di responsabilità per colpa del chirurgo.

2. Il Tribunale di Roma con sentenza del 22 giugno 2001 accertava la colpa professionale del medico e contestualmente dell’ente sanitario AUSL ROMA (OMISSIS), che si era costituita resistendo alle domande e la condannava al risarcire ai coniugi P. i danni, sia pure in misura contenuta e condannava le assicuratrici a rivalere la AUSL assicurata.

3. Contro la decisione proponevano appello le parti lese per la migliore determinazione dei danni ed il rinnovo della consulenza medica, resisteva al azienda sanitaria chiedendo il rigetto del gravame e con appello incidentale deduceva il difetto di legittimazione passiva.

Si costituivano anche le altre parti, resistendo all’appello principale.

4. La Corte di appello di Roma, con sentenza del 11 aprile 2005, rigettava gli appelli e compensava tra le parti le spese di lite.

5. Contro la decisione hanno proposto ricorso principale i coniugi lesi ed incidentale la AUSL affidato a tre motivi illustrati da memoria. Resistono con controricorso la Regione Lazio e le assicurazioni, che hanno presentato memorie.

I ricorsi principale e incidentale sono stati previamente riuniti.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

6. Il ricorso principale delle parti lese merita accoglimento in ordine al secondo e quarto motivo, dovendosi questa Corte conformare alla nomofilachia delle Sezioni unite civili 11 novembre 2008 n. 26972, nel cd. preambolo dei principi, restando assorbiti gli altri;

deve essere rigettato il ricorso incidentale della azienda sanitaria.

PRELIMINARMENTE deve essere esaminata la questione della legittimazione passiva della azienda, che risulta infondata per essere passato il giudicato il capo della sentenza di appello relativo a tale questione. I ricorrenti in sede di legittimità non hanno proposto domande nei confronti della Regione Lazio e non hanno censurato la decisione nella parte in cui essa ha stabilito che nella fattispecie la legittimazione passiva appartiene alla Azienda sanitaria locale, istituita e funzionante alla data della effettuazione della operazione chirurgica del (OMISSIS).

Per chiarezza espositiva si procede dapprima alla valutazione del ricorso principale.

6. A. ESAME DEL RICORSO PRINCIPALE. I motivi vengono riassunti in sintesi descrittiva.

Nel PRIMO motivo si deduce error in iudicando ed omessa decisione sul punto decisivo relativo alla richiesta di rinnovazione della consulenza medico legale, anche al fine della esatta valutazione del principio del risarcimento integrale del danno alla persona.

Nel SECONDO MOTIVO si deduce error in iudicando e vizio della motivazione in relazione alla determinazione dei criteri di accertamento della invalidità permanente, che risulta illogicamente ridotta per una pregressa ipotonia sfinterica (ff. 12 e ss. del ricorso). Tale motivo merita, per le ragioni che diremo, accoglimento sotto duplice profilo.

Nel TERZO MOTIVO si deduce error in iudicando e vizio della motivazione in ordine alla omessa liquidazione del danno patrimoniale in conseguenza dei postumi permanenti invalidanti. Motivo assorbito, dovendo il giudice del rinvio, riconsiderare la determinazione dei postumi permanenti delle lesioni in ordine alla perdita della capacità lavorativa generica e specifica.

Nel QUARTO MOTIVO si deduce ancora error in iudicando e vizio della motivazione in relazione alla ridotta valutazione dei danni morali dei coniugi, osservandosi che la motivazione della Corte di appello appare insufficiente ovvero addirittura omessa.

MOTIVO fondato, per le ragioni che diremo.

Nel QUINTO MOTIVO si censura il governo delle spese, essendo comunque i coniugi parte vittoriosa in ordine alla domanda di risarcimento.

Ritiene questa Corte fondate le censure relative al secondo e quarto motivo del ricorso principale, alla luce dei criteri nomofilattici delle Sezioni Unite, secondo cui il risarcimento dei danni alla persona, specie quando la lesione attiene al diritto inviolabile della salute, debba essere integrale, come si legge nei punti 2.13 e 4.8 del preambolo sistematico.

Il secondo motivo del ricorso risulta fondato sotto un duplice profilo: sotto il profilo nomofilattico della violazione del principio della personalizzazione in relazione alla definizione complessa del danno biologico, nelle sue quattro componenti descritte dalla definizione legislativa del codice delle assicurazioni, che questa Corte, conformandosi alle sezioni unite civili citate, ritiene fondamentale per il risarcimento integrale del danno.

Ed in vero, in relazione alla natura del danno che invalida la giovane donna in modo irreversibile in una funzione vitale e ne impedisce una vita di relazione e di rapporti coniugali in modo irreversibile, appare irragionevole il contenimento nella misura del 30% quando la invalidità civile viene considerata pari al 46% della vita attiva. Non risulta determinante la sintomatologia pregressa, della affezione ipotonica, di per sè curabile.

Appare allora evidente la illogicità della aestimatio compiuta dal medico legale, con riduzione arbitraria del punteggio di gravità tabellare, senza tener conto dell’elemento personalizzante della perdita della vita di relazione.

Errore di logica sui criteri di risarcimento che sono criteri di legge, previsti dal codice civile, e che si traducono in errores in iudicando.

Il giudice del rinvio deve dunque attenersi ai richiamati punti del preambolo unitario citato, per la corretta valutazione del danno biologico permanente con rilevanti effetti e ricadute sulla vita di relazione.

FONDATO appare anche il quarto motivo, dove entrambi i coniugi rivendicano lo integrale risarcimento del danno morale, ovviamente differenziato, ma comune per quanto riguarda le difficoltà della vita intima affettiva.

Trattandosi di danno da reato, di lesioni colpose gravi, il giudice del rinvio potrà considerarlo nella sua amplia accezione, come chiaramente detto nel punto 3.4.1 del preambolo delle Sezioni unite.

Deve allora considerarsi anche il pregiudizio non patrimoniale consistente nella sofferenza morale determinata dal non poter fare; e quindi anche la menomazione di quella particolare dignità della affectio coniugalis nelle sue manifestazioni amorose.

La motivazione, anche per il danno morale esige il rispetto della persona, specie in relazione alla particolare natura, che incide direttamente sui rapporti di coniugio. Qui il pregiudizio serio attiene al valore costituzionale del matrimonio e dalla sua vita comune, e pertanto non di sola salute si tratta, ma della stessa essenza della vita coniugale, come si desume dallo art. 29 Cost..

Il giudice del rinvio, per considerando unitariamente la aestimatio dei danni non patrimoniali, deve tener conto del principio di personalizzazione, che non realizza un criterio correttivo, ma esprime il criterio sostanziale e fondante del risarcimento integrale, che determina una valutazione autonoma per i due coniugi, uno dei quali, la donna, viene ad essere colpita ancora più duramente per il gravissimo handicap che quotidianamente la affligge.

RESTANO assorbiti gli altri motivi, che pur dovranno essere riesaminati in coerenza con la decisione sui motivi accolti.

6.B. ESAME DEL RICORSO INCIDENTALE DELLA AZIENDA AUSL ROMA (OMISSIS).

Il ricorso non merita accoglimento.

Nel primo motivo, che risulta specificato genericamente al ff. 10 del ricorso, si contesta lo accertamento della responsabilità della azienda, sostenendosi che la Corte di appello si sarebbe appiattita sulle conclusioni del consulente medico legale. Si deduce il difetto di prova sul nesso causale.

Il motivo risulta inammissibile per difetto di specificità, sia per la mancata indicazione delle norme di diritto che si assumono violate, sia per il difetto di motivazione, che invece appare congruamente espressa dalla Corte di appello, proprio in ordine al nesso causale tra atto lesivo ed evento dannoso.

Nel secondo motivo si contesta che il L., nella qualità di marito, possa aver subito un danno morale proprio e si cita superata giurisprudenza. Sul punto giova riferirsi ancora alla filonomachia delle Sezioni Unite citate, nel punto 4.9 che riflette sulla natura complessa del pregiudizio del danno parentale, il quale si configura non solo per la morte del parente ma anche nel caso di menomazione della salute, specie se grave. Inoltre valgono le considerazioni sopra riferite in ordine alla posizione soggettiva, costituzionalmente protetta, del coniuge in relazione al diritto ad una vita coniugale completa.

Nel terzo motivo si insiste nel difetto di legittimazione, ma vale la preclusione riferita in premessa.

NULLA aggiungono le ulteriori difese delle altre parti costituite.

7 – In CONCLUSIONE, l’accoglimento del secondo e quarto motivo del ricorso principale, assorbiti gli altri, determinano cassazione con rinvio alla Corte di appello di Roma in diversa composizione, vincolata in ordine ai principi di filonomachia richiamati ed integrati in relazione alla peculiare fattispecie, e provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione, seguendo i principi della soccombenza.

P.Q.M.

RIUNISCE I RICORSI, accoglie il secondo ed il quarto motivo del ricorso principale, assorbiti gli altri, rigetta il ricorso incidentale della AUSL Roma (OMISSIS), e rinvia anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 15 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2010

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