Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11958 del 12/05/2017

Cassazione civile, sez. II, 12/05/2017, (ud. 18/10/2016, dep.12/05/2017),  n. 11958

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso (iscritto al N.R.G. 13720/13) proposto da:

GIAGUARO s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,

F.P. e F.F., rappresentati e difesi, in forza

di procura speciale a margine del ricorso, dagli Avv.ti Demetrio

Fenucciu e Rosario Celotto del foro di Roma ed elettivamente

domiciliati presso il loro studio in Roma, viale Vaticano n. 48;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale

dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, Via dei

Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 5062 depositata

il 12 ottobre 2012.

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 18

ottobre 2016 dal Consigliere relatore Dott.ssa Milena Falaschi;

uditi gli Avv.ti Demetrio Fenucciu, per parte ricorrente e Giuseppe

Albenzio, per parte resistente;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per

l’inammissibilità del ricorso ex art. 366 c.p.c., con condanna

aggravata alle spese.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso L. n. 689 del 1981, ex art. 22, notificato all’Agenzia delle Dogane il 29.8.2007, Giaguaro s.p.a. ed i suoi amministratori F.P. e F. proponevano opposizione innanzi al Tribunale di Roma in ordine all’ordinanza-ingiunzione emessa nei loro confronti il 6.3.2007, con la quale era stato loro intimato il pagamento in via solidale della complessiva somma di Euro 86.392,04 per la restituzione di aiuti comunitari “FEOGA” indebitamente percepiti nell’anno 1998 per essere fittizia la esportazione, nell’anno precedente, di pomodori pelati in Canada, oltre ad interessi, sanzione ed altri accessori.

L’intimazione faceva seguito ad un accertamento condotto con l’assistenza delle autorità doganali canadesi, dal quale era emerso che la società aveva presentato documenti attestanti l’immissione in consumo della merce in Canada risultati contraffatti, in quanto la merce non era mai stata là consumata, essendovi al più transitata per il successivo consumo negli Stati Uniti.

Gli opponenti negavano l’assunto, confutando le risultanze dei processi verbali di constatazione redatti dalle autorità canadesi, ed eccepivano in ogni caso la prescrizione delle pretese dell’Amministrazione.

Con sentenza del 20.4.2009 il Tribunale di Roma accoglieva l’opposizione annullando l’ordinanza-ingiunzione, ritenendo, in primo luogo, che si fosse prescritto il diritto dell’amministrazione di riscuotere la somma pretesa a titolo di sanzione; quanto all’illecito per indebito percepimento di aiuti comunitari, che ne difettasse la prova. Tale ultima, infatti, era costituita unicamente dal verbale di constatazione redatto dalle autorità canadesi, ove erano indicate soltanto delle irregolarità formali dei documenti di esportazione, oltre a riportare l’affermazione che i pomodori pelati non erano mai stati consumati in Canada, bensì esportati verso gli Stati Uniti, ma a cura di un diverso soggetto e non della Giaguaro s.p.a. che non risultava in alcun modo coinvolta nell’operazione.

In virtù di rituale appello interposto dall’Agenzia delle Entrate, la Corte d’Appello di Roma, nella resistenza degli appellati, accoglieva l’appello e in riforma integrale della sentenza impugnata, rigettava l’opposizione.

A sostegno della decisione la corte territoriale osservava anzitutto, quanto alla prova dell’illecito, che le condotte qualificate come “mere irregolarità formali” dal primo giudice – sulla base degli atti di indagini delle autorità canadesi, acquisite a seguito di regolare rogatoria internazionale – configuravano invece una vera e propria condotta fraudolenta.

In particolare, risultava la falsificazione del timbro doganale canadese sui documenti di importazione della Giaguaro, peraltro redatti su modelli in uso per le importazioni in Canada e successive esportazioni in altri paesi; dal che dovevano dedursi il carattere fittizio delle esportazioni e l’insussistenza del diritto della società all’ottenimento degli aiuti “FEOGA” in questione, non dovuti per le esportazioni in paesi diversi dal Canada.

Riteneva inoltre, quanto al coinvolgimento della società, che le circostanze accertate costituivano prova della sua compartecipazione dolosa all’operazione triangolare Italia – Canada – Stati Uniti, in ogni caso non necessaria in quanto l’art. 52 par. 4 del Reg. CE n. 800 del 1999, nel prevedere che “gli atti di terzi direttamente o indirettamente attinenti alle formalità necessarie per il pagamento della restituzione… sono imputabili al beneficiario”, configurava un’ipotesi di responsabilità colposa se non addirittura oggettiva per fatto personalmente incolpevole ove l’operazione finale fosse risultata irregolare.

Osservava infine, quanto alla prescrizione della pretesa sanzionatoria, che il termine iniziale di decorrenza andava individuato nella data di commissione dell’illecito (1998) ma sospeso sino al giorno della sua scoperta, ovvero alla data in cui l’amministrazione aveva ricevuto il verbale di constatazione del 17.5.2005; ciò, invero, in quanto la fattispecie di attività fraudolenta rendeva applicabile la L. n. 689 del 1981, art. 28, comma 2, che richiamata l’art. 2941 c.c., comma 1, n. 8), a mente del quale il decorso della prescrizione resta sospeso tra il debitore che ha occultato l’esistenza del debito ed il creditore finchè il dolo non sia stato scoperto”.

Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione Giaguaro s.p.a. e gli amministratori della stessa, F.P. e F., sulla base di sei motivi, cui ha resistito l’Agenzia delle Dogane con controricorso.

Entrambe le parti in prossimità della pubblica udienza hanno depositato memorie illustrative.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via pregiudiziale, va affermata l’ammissibilità del ricorso introduttivo, diversamente da quanto dedotto dall’Ufficio di Procura, non ravvisandosi inosservanza di quanto disposto dall’art. 366 c.p.c. (v. Cass. 22 settembre 2009, n. 20393; Cass., SS.UU., 17 luglio 2009, n. 16628; più recentemente, e con riferimento a fattispecie in tema di esecuzione forzata, Cass. 12 febbraio 2015 n. 2747; Cass, 10 febbraio 2015 n. 2485; Cass. 4 dicembre 2014 n. 25713; Cass. 19 novembre 2014 n. 24632; Cass. 12 novembre 2014 n. 24039; Cass., 21 agosto 2014, n. 18105).

Nel libello introduttivo in esame, infatti, al pur riscontrabile assemblaggio, in sequenza cronologica, dei principali atti di causa in parte riprodotti in copia fotostatica ed inseriti nel corpo del ricorso, in parte trascritti integralmente nel loro contenuto – intervallati da brevi passaggi descrittivi – si accompagna una compiuta ed articolata esposizione, nell’ambito dei motivi di ricorso, degli aspetti controversi della vicenda e dei punti rilevanti sottoposti a censura, tali da consentire al Collegio la individuazione dei fatti sui quali delibare, senza necessità di compiere alcuna (indebita) attività di selezione degli stessi.

Venendo all’esame del ricorso, con il primo motivo i ricorrenti denunziano violazione della L. n. 689 del 1981, art. 28, comma 2, art. 2935 c.c. e art. 2941 c.c., comma 1, n. 8, in relazione al rigetto dell’eccezione di prescrizione. In particolare, i medesimi sostengono che erroneamente la corte d’appello avrebbe ritenuto che la decorrenza del relativo termine resti sospesa per tutto il tempo necessario ad accertare il fatto, vertendosi in fattispecie di doloso occultamento della condotta. Richiamano, a tal fine, la giurisprudenza di questa corte secondo cui il diritto a riscuotere le somme dovute per l’illecito amministrativo di indebito conseguimento di aiuti comunitari mediante l’esposizione di dati falsi si prescrive a decorrere dalla data dell’indebita percezione, nella specie conseguita il 23 giugno 1998, perchè con essa coincide il perfezionamento dell’illecito; e, soprattutto, assumono l’esclusione dell’operatività della sospensione della prescrizione nel sistema generale delle sanzioni amministrative.

Osservano, infine, che nella specie non si verterebbe in ipotesi di doloso occultamento, bensì di mera difficoltà di accertamento del credito, comunque inidonea a far sospendere la prescrizione anche nel sistema civilistico.

Con il secondo motivo i ricorrenti denunziano violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.c. (rectius c.p.c.) e vizio di motivazione in relazione alla considerazione delle prove da parte del giudice d’appello. Sostengono, in particolare, che la corte avrebbe travisato il materiale probatorio, apprezzando erroneamente le produzioni documentali richiamate per ravvisare la sussistenza della condotta di falsificazione del timbro e successiva attestazione di immissioni dei prodotti nel territorio canadese, in realtà mai verificatasi.

Con il terzo motivo i ricorrenti deducono un ulteriore vizio di motivazione nella parte della sentenza d’appello che ha fondato la prova della sussistenza delle condotte illecite direttamente dal verbale di contestazione, poichè lo stesso riportava testualmente i dati forniti dalle autorità doganali canadesi. Sul punto viene prospettato un errato apprezzamento di circostanze fattuali in seno al medesimo verbale, poi recepito acriticamente dalla corte d’appello.

Con il quarto motivo i ricorrenti denunziano violazione dell’art. 2697 c.c. e vizio di motivazione in relazione ad un fatto decisivo per la controversia. In tal senso si dolgono del fatto che la corte d’appello abbia rigettato il loro motivo di gravame che affermava la nullità degli accertamenti dell’addetto canadese alle indagini doganali, a seguito della riferita – ma indimostrata – distruzione della documentazione doganale originale.

Assumono anzitutto che la distruzione sarebbe comprovata dallo stesso rapporto investigativo dell’autorità canadese, ove si legge che degli atti da questa esaminati – e non inviati a quella italiana – non poteva confermarsi l’autenticità, in quanto ricevuti direttamente dallo spedizioniere; da tanto deducono poi un difetto di prova della bontà del relativo accertamento, dal quale dovrebbe desumersi il mancato assolvimento, da parte della p.a., dell’onere probatorio che le spetta in ordine ai fatti che integrano la violazione amministrativa ed alla loro riferibilità all’intimato.

Osservano, infine, che la sentenza non sarebbe sufficientemente motivata in punto alle ragioni per le quali, pur in presenza di tale comprovata carenza probatoria, gli esiti delle rogatorie internazionali sarebbero stati ritenuti adeguati a dimostrare i fatti.

Con il quinto motivo i ricorrenti denunziano violazione e falsa applicazione dell’art. 52 par. 4 del Reg. UE 800/1999, ritenuto dal giudice d’appello applicabile ai fatti quantunque anteriori alla sua entrata in vigore.

Con il sesto ed ultimo motivo di ricorso, viene denunziata la violazione della L. n. 689 del 1981, art. 3, in relazione all’imputazione della sanzione per responsabilità oggettiva, determinata propria sulla scorta del disposto di cui all’art. 52 par. 4 del Reg. UE 800/1999.

Il primo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 28, comma 2 e art. 2941 c.c., comma 1, n. 8, ripropone la questione della prescrizione della pretesa sanzionatoria. Esso è fondato.

Rileva il collegio che, nella sentenza impugnata, è stato del tutto trascurato il principio statuito dalla condivisa giurisprudenza di questa Corte (v., ad es., Cass. n. 4594 del 2000 e Cass. n. 1032 del 2007), secondo la quale il diritto a riscuotere le somme dovute per l’illecito amministrativo di cui alla L. 23 dicembre 1986, n. 898, artt. 2 e 3 (indebito conseguimento di aiuti comunitari mediante esposizione di dati o notizie falsi) si prescrive a decorrere dalla data di indebita percezione dell’aiuto, poichè è con tale percezione che si perfeziona l’illecito amministrativo (e non con la sola esposizione dei dati e delle notizie false). In altri termini, come esattamente sostenuto dalla difesa dei ricorrenti, il termine di prescrizione quinquennale per l’emissione dell’ordinanza-ingiunzione (sopravvenuta, nel caso in esame, il 6 marzo 2007) anche nell’ipotesi di intervenuto accertamento dei suddetti illeciti amministrativi al momento della pregressa esecuzione della notificazione del verbale di accertamento (che, nel caso di specie, è intervenuta in data 17 maggio 2005), deve essere rapportato, con riferimento alla sua decorrenza avendosi riguardo, ai fini della constatazione della effettiva consumazione dell’illecito in questione, al momento in cui l’indebita restituzione all’esportazione sia stata conseguita.

Sulla base di questi presupposti si rileva che, nella decisione in questa sede censurata, viene dato atto – come emerge dalla riproduzione delle medesime deduzioni delle difese erariali (v. pag. 5 della sentenza) – che la riscossione degli aiuti comunitari da parte della società Giaguaro e degli amministratori dell’epoca era avvenuta nell’anno 1998, per cui il verbale di contestazione non risulta notificato nel termine quinquennale rispetto all’epoca di percezione dell’aiuto, non ponendo la sentenza alcun estremo temporale di computo del temine stesso rispetto a quest’ultimo accadimento, mancando di evidenziare i necessari passaggi del pregresso procedimento amministrativo (anche in ordine alla tempestività o meno della notificazione del verbale di accertamento).

Nè nella specie può trovare applicazione la disciplina invocata dall’erario in tema di sospensione ed interruzione del termine di prescrizione (per sospensione quanto all’audizione del trasgressore prevista dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 18 e la relativa convocazione, v. Cass. 13 dicembre 2011 n. 26741; per interruzione v. Cass. 16 febbraio 2005 n. 3124; Cass. 18 gennaio 2007 n. 1081; Cass. 26 novembre 2008 n. 28238), dal momento che pur condividendo il Collegio l’assunto che ogni atto del procedimento previsto dalla legge per l’accertamento della violazione e per l’irrogazione della sanzione, avendo la funzione di far valere il diritto dell’Amministrazione alla riscossione della pena pecuniaria, costituisce esercizio della pretesa sanzionatoria e dunque configura atto idoneo a costituire in mora il debitore, nella specie l’Amministrazione ha proceduto all’instaurazione del procedimento amministrativo (con il compimento del primo atto di accertamento della consumazione dell’illecito mediante il verbale di contestazione) ben oltre il termine di cinque anni rispetto alla consumazione dell’illecito, che – come suddetto – si verifica al momento della percezione del contributo.

Alla stregua di tali argomentazioni si impone, dunque (assorbite le restanti doglianze, logicamente subordinate alla pregiudiziale questione posta con il primo motivo), la cassazione della sentenza impugnata.

Non ricorrendo la necessità di nuovi accertamenti, la causa va decisa nel merito ex art. 384 c.p.c., con accoglimento dell’atto di opposizione per intervenuta prescrizione della pretesa dell’Amministrazione.

Per le spese dei giudizi di merito e per quello del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

PQM

La Corte, accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti;

cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, accoglie l’originaria opposizione; condanna l’Amministrazione al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese del giudizio di primo grado, che liquida in complessivi Euro 3.300,00, di cui Euro 1.800,00 per onorari ed Euro 1.300,00 per diritti, nonchè di quelle di appello, che liquida in complessivi Euro 4.000,00, di cui Euro 2.300,00 per onorari ed Euro 1.500,00 per diritti, e delle spese del giudizio di legittimità, che liquida nella complessiva somma di Euro 4.200,00, di cui Euro. 200,00 per esborsi, oltre agli accessori di legge.

Sentenza redatta con la collaborazione dell’assistente di studio Dott. C.F..

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 18 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2017

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