Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11958 del 10/06/2016


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Cassazione civile sez. trib., 10/06/2016, (ud. 18/05/2016, dep. 10/06/2016), n.11958

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17124/2011 proposto da:

COMUNE DI CEFALU’, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA NOMENTANA 251, presso lo studio

dell’avvocato GIUSEPPE GRILLO, rappresentato e difeso dall’avvocato

PASQUALE DI PAOLA giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

EREDI DI G.D.G. DI P.D.G. SAS, in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliati in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 110 C/O ST. MIGLIAZZO,

presso lo studio dell’avvocato ROBERTO CORSELLO, che li rappresenta

e difende giusta delega in calce;

– resistenti con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 53/2011 della COMM. TRIB. REG. di PALERMO,

depositata l’11/04/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/05/2016 dal Consigliere Dott. MARINA MELONI;

udito per il ricorrente l’Avvocato DI PAOLA che ha chiesto

l’accoglimento e deposita Sent. della CTR SICILIA di PALERMO Sez. 3

n. 4464/15 del 21/10/2015;

udito per i resistenti l’Avvocato CORSELLO che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Comune di Cefalù aveva notificato alla società Eredi di G.D.G. di P.D.G. s.a.s. un avviso di pagamento relativo alla Tarsu dovuta per l’anno 2007 chiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 52.898,00.

La società contribuente impugnò l’avviso di pagamento davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Palermo, la quale accolse il ricorso.

Il Comune di Cefalù impugnò la sentenza davanti alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia la quale, pur ritenendo pienamente ammissibile la diversificazione delle tariffe tra esercizi alberghieri e locali adibiti a uso abitazione, riformava la sentenza di primo grado in quanto il disposto aumento tariffario era illegittimo per eccesso di potere sotto il profilo della carenza di motivazione.

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia ha proposto ricorso per cassazione il Comune di Cefalù con un motivo e la società contribuente ha resistito con controricorso.

Le parti hanno depositato memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con unico motivo di ricorso il Comune di Cefalù lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 68, comma 2, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè il giudice di appello ha ritenuto illegittima l’applicazione di tariffe differenziate agli immobili adibiti ad alberghi rispetto a quelli adibiti a civile abitazione in assenza di motivazione.

A tal riguardo il D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 49, comma 8, sancisce che la tariffa è determinata dagli enti locali. Ne deriva che appare legittimo per un Comune introdurre una tariffa differenziata per fasce di utenza quella domestica e quella non domestica.

Sul punto si è espressa questa Corte con sentenza Sez. 5, nr. 5722 del 12/03/2007 per cui: “In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), è legittima la Delib. comunale di approvazione del regolamento e delle relative tariffe, in cui la categoria degli esercizi alberghieri venga distinta da quella delle civili abitazioni, ed assoggettata ad una tariffa notevolmente superiore a quella applicabile a queste ultime: la maggiore capacità produttiva di un esercizio alberghiero rispetto ad una civile abitazione costituisce infatti un dato di comune esperienza, emergente da un esame comparato dei regolamenti comunali in materia, ed assunto quale criterio di classificazione e valutazione quantitativa della tariffa anche dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, senza che assuma alcun rilievo il carattere stagionale dell’attività, il quale può eventualmente dar luogo all’applicazione di speciali riduzioni d’imposta, rimesse alla discrezionalità dell’ente impositore; i rapporti tra le tariffe, indicati dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 69, comma 2, tra gli elementi di riscontro della legittimità della Delib., non vanno d’altronde riferiti alla differenza tra le tariffe applicate a ciascuna categoria classificata, ma alla relazione tra le tariffe ed i costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica (più recentemente vedi 6 5, Ordinanza n. 12859 del 23/07/2012).

In ordine al profilo dell’obbligo di motivazione della Delib.

comunale dell’ente locale che prevede una differenziazione tra civile abitazione ed esercizio alberghiero questa Corte ha affermato che (Sez. 5, Sentenza n. 7044 del 26/03/2014): “In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, non è configurabile alcun obbligo di motivazione della Delib. comunale di determinazione della tariffa di cui del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 65, poichè la stessa, al pari di qualsiasi atto amministrativo a contenuto generale o collettivo, si rivolge ad una pluralità indistinta, anche se determinabile “ex post”, di destinatari, occupanti o detentori, attuali o futuri, di locali ed aree tassabili” (Sul punto anche si è pronunciata anche Cass. n. 22804 del 2006, ord. n. 26132 del 2011).

Per quanto sopra il ricorso deve essere accolto. La sentenza deve essere cassata senza rinvio e la causa può essere decisa nel merito ex art. 384 c.p.c., non richiedendo ulteriori accertamenti in punto di fatto, con rigetto del ricorso introduttivo.

Ricorrono giusti motivi per compensare fra le parti le spese dei gradi del giudizio di merito, stante l’evolversi della vicenda processuale,mentre le spese del giudizio di legittimità devono essere poste a carico di società Eredi di G.D.G. di P.D.G. s.a.s. stante la soccombenza.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo. Compensa le spese dei gradi di merito e condanna la società Eredi di G.D.G. di P.D.G. s.a.s. al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 4.550,00 complessivamente, oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 18 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2016

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