Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11958 del 07/05/2019

Cassazione civile sez. II, 07/05/2019, (ud. 03/10/2018, dep. 07/05/2019), n.11958

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORICCHIO Antonio – Presidente –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7440-2014 proposto da:

“PARROCCHIA di SAN DOMENICO” di (OMISSIS), in persona del suo parroco

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ERITREA 9,

presso lo studio dell’avvocato GERARDO PICICHE’, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato DINO COSTANZA;

– ricorrenti –

contro

TELEA57 s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI CORRIDORI 48, presso lo

studio dell’avvocato ISIDORO TOSCANO, rappresentata e difesa

dall’avvocato MAURIZIO RIZZO STRIANO;

– controricorrente –

e contro

A.B.I., A.B.A., A.B.M.,

A.B.A.G., A.B.C., P.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1025/2013 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 22/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/10/2018 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE TEDESCO.

Fatto

RITENUTO

che:

– la Parrocchia di San Domenico di Rossano chiamava in giudizio davanti al Tribunale di Rossano Tele A57 s.r.l. nonchè gli eredi di A.B.F., al fine di fare accertare l’avvenuto acquisto per usucapione di un terreno sito in (OMISSIS), comprensivo di una porzione che gli eredi A.B. avevano venduto a Tele A57;

– il tribunale accoglieva la domanda, ma la Corte d’appello di Catanzaro è andata in contrario avviso e, accogliendo l’appello di Tele A57, ha riformato parzialmente la sentenza di primo grado, escludendo dall’acquisto per usucapione la porzione di terreno acquistata dall’appellante;

– la corte di merito ha ritenuto che, relativamente a tale porzione, sulla quale insistevano gli impianti televisivi, la Parrocchia non avesse dato prova dell’esercizio del possesso utile per l’usucapione;

– contro la sentenza la Parrocchia di San Domenico di (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui Tele A57 ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo di ricorso si sostiene, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, che la Corte d’appello di Catanzaro avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l’appello di controparte per difetto di specificità dei motivi;

– la corte invece non ha statuito sulla relativa eccezione, tempestivamente formulata con la comparsa di costituzione, incorrendo così nello stesso tempo nella violazione dell’art. 342 c.p.c. e nel vizio di omesso esame di una eccezione di parte;

– il motivo è inammissibile;

– la ricorrente trascrive la censura da essa formulata con l’atto di appello, mentre, in relazione al profilo di censura fatto valere, il principio di specificità del ricorso per cassazione avrebbe richiesto che fossero trascritti, nelle parti di interesse, i motivi d’appello di controparte a cui era riferita l’eccezione di difetto di specificità;

– “il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione – che trova la propria ragion d’essere nella necessità di consentire al giudice di legittimità di valutare la fondatezza del motivo senza dover procedere all’esame dei fascicoli di ufficio o di parte – vale anche in relazione ai motivi di appello rispetto ai quali si denuncino errori da parte del giudice di merito; ne consegue che, ove il ricorrente denunci la violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c. conseguente alla mancata declaratoria di nullità dell’atto di appello per genericità dei motivi, deve riportare nel ricorso, nel loro impianto specifico, i predetti motivi formulati dalla controparte” (Cass. n. 86/2012);

– il secondo motivo denuncia la sentenza nella parte in cui la corte di merito ha riconosciuto che Tele A57 aveva acquistato la proprietà del terreno in contesa in forza di possesso utile per l’usucapione;

– si sottolinea che la controricorrente, in primo grado, aveva assunto nel giudizio una posizione esclusivamente difensiva, senza proporre domande;

– solo nell’atto di appello essa ha fatto riferimento a un proprio possesso, tuttavia tale deduzione, neanche in grado d’appello, è sfociata nella proposizione di una domanda di accertamento dell’acquisto per usucapione della proprietà della res;

– il motivo è infondato;

– i riferimenti, operati nella sentenza impugnata, al possesso della controricorrente hanno solo valenza argomentativa per negare che la parrocchia avesse dato la prova del possesso anche in ordine alla porzione in contestazione;

– la decisione della corte d’appello si esaurisce nel rigetto della domanda di usucapione proposta dalla parrocchia, in assenza di statuizioni positive in favore di Tele A57;

– il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1158 c.c. e omessa insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio;

-la pronuncia, nel riconoscere in capo a Tele A57 l’acquisto dell’area in forza di possesso ventennale, è incorsa nella violazione dell’art. 1158 c.c. e tanto ha fatto in base a un profondo travisamento delle risultanze istruttorie, che il primo giudice aveva invece valutato correttamente;

– il motivo è inammissibile;

– si ripropone pur sempre l’equivoco che la corte d’appello abbia accolto una domanda di usucapione proposta da Tele A57, laddove è stato chiarito che la sentenza ha una valenza puramente negativa, di rigetto della domanda della Parrocchia;

– quanto al resto, con il motivo in esame si censura la ricostruzione in fatto operata dalla corte di merito, proponendo una lettura alternativa del materiale istruttorio, che in cassazione non è consentita (Cass. n. 9234/2006);

– in verità l’inammissibilità del motivo emerge fin dalla rubrica, ch’è formulata in relazione al testo previgente dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, e cioè con riferimento al vizio di motivazione, mentre è noto che tale vizio non costituisce più ragione di ricorso per cassazione (Cass., S.U., n. 8053/2014);

– in conclusione il ricorso è rigettato, con addebito di spese.

– poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 – della sussistenza dell’obbligo del versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge;

dichiara ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda civile, il 3 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2019

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