Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11958 del 06/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 06/05/2021, (ud. 25/02/2021, dep. 06/05/2021), n.11958

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CATALLOZZI Paolo – Presidente –

Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. ARMONE Giovanni Maria – Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 5110/2015 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato;

– ricorrente –

contro

Fallimento (OMISSIS) s.r.l., in liquidazione, in persona del suo

legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa giusta

delega in atti dall’avv. Luigi Ferrajoli e con domicilio eletto in

Roma presso A-I Avvocati associati in Italia, alla via del Tritone

n. 102 (avvluigiferrajol.pec.studioferrajoli.it);

– controricorrente e ricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Lombardia, sez. staccata di Brescia n. 4439/67/14 depositata il

25/08/2014, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del

25/02/2021 dal Consigliere Roberto Succio.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– con la sentenza impugnata la CTR bresciana rigettava entrambe le impugnazioni proposte contro la sentenza della CTP con ciò confermando la pronuncia di prime cure che aveva accolto i ricorsi riuniti nella parte relativa all’applicazione delle sanzioni, rigettando nel resto le doglianze proposte;

– ricorre a questa Corte la società contribuente con atto affidato a tre motivi; autonomo ricorso avverso la stessa sentenza della CTR propone l’Agenzia delle Entrate; a tal ridetto ricorso erariale resiste la società contribuente con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– preliminarmente osserva la Corte che con atto datato 9 novembre 2020 la società contribuente in fallimento ha dichiarato di rinunciare al ricorso con atto che non risulta accettato dall’Agenzia delle Entrate controricorrente, ancorchè notificatole;

– questa Corte ritiene (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 10140 del 28/05/2020) che la rinuncia al ricorso per cassazione produca l’estinzione del processo anche in assenza di accettazione, non avendo tale atto carattere “accettizio” per essere produttivo di effetti processuali e determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata; esso quindi comporta il venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione;

– ne deriva che l’atto di rinuncia in atti, pur non essendo idoneo a determinare l’estinzione del processo, comporta nondimeno la declaratoria di inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione (Cass. SS. UU., 18/02/2010, n. 3876; Cass. sez. 3, 31/01/2013, n. 2259; Cass., sez. 3, 21/06/2016, n. 12743; Cass. sez. 6-5, 7/06/2018, n. 14782);

– pertanto, il ricorso per cassazione del Fallimento (OMISSIS) s.r.l. è inammissibile;

– in ultimo, quanto al contributo unificato va data continuità al principio secondo cui in tema di impugnazioni il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, “lato sensu” sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass., sez. 6-1, 12/11/2015, n. 23175; Cass., sez. 6-1, 18/07/2018, n. 19071);

va quindi esaminato il ricorso di fronte a questa Corte dell’Agenzia delle Entrate;

– con l’unico motivo di ricorso si denuncia ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, artt. 5 e 6, nella sola parte in cui ha la CTR ha erroneamente ritenuto non applicabili al contribuente le sanzioni stante l’esclusiva responsabilità del consulente infedele incaricato degli adempimenti contabili e dichiarativi, sig. S.M., non iscritto ad alcun albo professionale e senza alcun titolo abilitativo;

– il motivo è fondato;

– deve premettersi che in questo caso non si discute di sanzioni per omesso pagamento dei tributi oggetto di dichiarazioni debitamente presentate, ma di sanzioni irrogate a seguito di rideterminazione officiosa del reddito e del volume d’affari del contribuente, a seguito di omissione della presentazione delle dichiarazioni per gli anni 2005 e 2006; tanto si evince sia dalla sentenza impugnata (pag. 1 sesta riga e pag. 2 righe 16-17) sia dagli atti di parte in questo giudizio di Legittimità;

– ciò posto, si osserva come questa Corte abbia anche di recente e in plurime occasioni confermato come (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 12901 del 15/05/2019) in tema di sanzioni amministrative per violazioni tributarie, ai fini dell’esclusione di responsabilità per difetto dell’elemento soggettivo, grava sul contribuente ai sensi del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 5, la prova dell’assenza assoluta di colpa, con conseguente esclusione della rilevabilità d’ufficio, occorrendo a tal fine la dimostrazione di versare in stato di ignoranza incolpevole, non superabile con l’uso dell’ordinaria diligenza;

– conseguentemente, non è sufficiente la mera volontarietà del comportamento sanzionato, essendo richiesta anche la consapevolezza del contribuente, a cui deve potersi rimproverare di aver tenuto un comportamento, se non necessariamente doloso, quantomeno negligente. E’ comunque sufficiente la coscienza e la volontà della condotta, senza che occorra la dimostrazione del dolo o della colpa, la quale si presume fino alla prova della sua assenza, che deve essere offerta dal contribuente e va distinta dalla prova della buona fede, che rileva, come esimente, solo se l’agente è incorso in un errore inevitabile, per essere incolpevole l’ignoranza dei presupposti dell’illecito e dunque non superabile con l’uso della normale diligenza (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 2139 del 30/01/2020);

– nel caso che ci occupa, la CTR ha accertato in fatto come le violazioni che hanno condotto all’accertamento e alla irrogazione delle sanzioni constavano nella omessa presentazione delle dichiarazioni per gli anni 2005 e 2006, che ha provocato la ricostruzione induttiva del reddito;

– il caso quindi è ben diverso dalla fattispecie nella quale il consulente incaricato trae in inganno il contribuente, ad esempio consegnando al suo “cliente” documentazione che poi si rilevi ideologicamente o materialmente falsa dalla quale si evinca, contro verità, la redazione della dichiarazione e il connesso versamento dei tributi: non risulta in actis che il contribuente ebbe a chiedere tal documentazione al proprio “consulente” incaricato sig. S., peraltro scelto tra soggetti non abilitati al perfezionamento degli adempimenti in parola;

– come è noto infatti, il D.P.R. n. 435 del 2001, art. 3, prevede al comma 10, che “la prova della presentazione della dichiarazione è data dalla comunicazione dell’Agenzia delle entrate attestante l’avvenuto ricevimento della dichiarazione presentata in via telematica direttamente o tramite i soggetti di cui ai commi 2-bis e 3, ovvero dalla ricevuta della banca, dell’ufficio postale o dalla ricevuta di invio della raccomandata di cui al comma 5”;

– e quanto all’adempimento degli obblighi dichiarativi questa Corte ha precisamente statuito che (Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 11832 del 09/06/2016) il contribuente non assolve agli obblighi tributari con il mero affidamento ad un commercialista del mandato a trasmettere in via telematica la dichiarazione alla competente Agenzia delle Entrate, essendo tenuto a vigilare affinchè tale mandato sia puntualmente adempiuto, sicchè la sua responsabilità è esclusa solo in caso di comportamento fraudolento del professionista, finalizzato a mascherare il proprio inadempimento;

– poichè quindi nel presente caso il contribuente non ebbe mai a esercitare il dovuto e non inesigibile controllo sul professionista delegato, la sua responsabilità per le sanzioni, sotto il profilo della colpa, non può escludersi non risultando sufficiente per mandarlo esente il dolo del delegato poichè ove egli ne avesse sorvegliato l’operato (quantomeno richiedendo copia delle ricevute di trasmissione delle dichiarazioni, adempimento certo non inesigibile in capo al contribuente anche del tutto sprovvisto di preparazione in materia tributaria) l’evento omissivo poteva scoprirsi e il contribuente poteva porvi rimedio;

– e viceversa, ove a fronte delle richieste di consegnare copia delle ricevute, il consulente avesse fraudolentemente fornito documentazione falsa, allora necessariamente si doveva concludere per l’inapplicabilità delle sanzioni difettando in tal caso anche l’elemento soggettivo della colpa in capo al contribuente;

– conclusivamente deve statuirsi che la CTR nel non fare applicazione dei sopra esposti principi ha commesso errore di diritto, erroneamente quindi rigettato l’appello incidentale dell’Ufficio;

– in accoglimento del ricorso dell’Amministrazione Finanziaria, la sentenza sul punto è quindi cassata con rinvio al giudice dell’appello per nuovo esame nel rispetto dei principi sopra illustrati;

– per le ragioni sopra dette, quanto alla statuizione di inammissibilità del ricorso della contribuente società in fallimento, non sussistono i presupposti processuali per il c.d. “raddoppio” del contributo unificato per atti giudiziari.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso del Fallimento (OMISSIS) s.r.l.; accoglie il ricorso dell’Agenzia delle Entrate; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia in diversa composizione che statuirà anche quanto alle spese del presente giudizio di Legittimità.

Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2021

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