Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11957 del 30/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 30/05/2011, (ud. 06/04/2011, dep. 30/05/2011), n.11957

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria G. C. – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 18101-2009 proposto da:

Z.A.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliata

in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato MOTOLESE PAOLO, giusta mandato in calce al ricorso;

– ricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS);

– intimata –

avverso la decisione n. 4818/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

CENTRALE di ROMA del 6/3/08, depositata il 17/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/04/2011 dal Consigliere Dott. MARIA GIOVANNA CONCETTA SAMBITO;

è presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RAFFAELE

CENICCOLA.

Fatto

LA CORTE

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. La Commissione Tributaria Centrale, con sentenza n. 4818/27/08, depositata il 17 giugno 2008, ha confermato la decisione n. 1536/02/1990 della Commissione Tributaria di 2^ grado di Bari, con la quale era stato rigettato il ricorso avverso l’avviso di accertamento nei confronti di Z.A.M., in qualità di socia di fatto della società “Argento Carparelli Zigrino”, per violazione dell’obbligo di fatturazione e di altre prescrizioni previste dalla normativa IVA ed in materia di bolle d’accompagnamento.

2. La Z. ricorre per la cassazione della sentenza. L’Agenzia delle Entrate non ha presentato difese.

3. Con l’unico motivo, la ricorrente deduce: a) motivazione “incongrua, illogica ed insufficiente, ex art 360 c.p.c., comma 1, n. 5, su punto relativo alla sua partecipazione alla società di fatto;

b) violazione di legge contenuta nell’assunto secondo cui la mancata riunione, da parte dei giudici d’appello, del procedimento in esame, relativo al 1979, a quelli relativi agli “altri anni d’imposta” è rimessa al potere decisionale dell’organo decidente.

4. Il ricorso appare inammissibile: esso difetta del necessario momento di sintesi per il dedotto vizio di motivazione e del quesito di diritto per l’ipotizzata violazione di legge, prescritti dall’art. 366 bis c.p.c., a pena d’inammissibilità. La giurisprudenza di questa Corte ha affermato che in un sistema processuale, che già prevedeva la redazione del motivo con l’indicazione della violazione denunciata, la peculiarità del disposto di cui all’art. 366 bis c.p.c., consiste, proprio, nell’imposizione al patrocinante che redige il motivo, di una sintesi originale ed autosufficiente della censura, funzionalizzata alla formazione immediata e diretta del principio di diritto e, quindi, al miglio esercizio della funzione nomofilattica della Corte di legittimità (v. tra le altre Cass. n. 20409/2008, n. 2799/2011) 4. In conclusione, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio, in quanto inammissibile”.

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

che non v’è luogo a provvedere in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità, in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimata.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 6 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2011

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