Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11957 del 17/05/2010
Cassazione civile sez. III, 17/05/2010, (ud. 15/03/2010, dep. 17/05/2010), n.11957
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –
Dott. PETTI Giovanni Battista – rel. Consigliere –
Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –
Dott. FEDERICO Giovanni – Consigliere –
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 10000-2006 proposto da:
L.G., F.G. (OMISSIS),
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ALBALONGA 7, presso lo studio
dell’avvocato PALMIERO CLEMENTINO, rappresentati e difesi
dall’avvocato DE NOTARIIS GIOVANNI giusta delega a margine del
ricorso;
– ricorrenti –
e contro
D.M.N., S.G.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 827/2005 del GIUDICE DI PACE di CAMPOBASSO,
emessa il 1/12/2005, depositata il 22/12/2005 R.G.N. 374/C/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
15/03/2010 dal Consigliere Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI;
udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. FEDELI Massimo
che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
D.M.N. e S.G., con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, notificato in data 11 febbraio 2005 e quindi rinnovato il 21 luglio 2005, convenivano dinanzi al giudice di pace di Campobasso i locatori F.G. e L. G. per sentire dichiarare nullo il decreto. Deducevano gli opponenti la inesistenza del credito azionato e deducevano di essere invece creditori in ordine al pagamento di spese di manutenzione e lavori straordinari per la caldaia e per maggiorazione non dovuta del canone.
I convenuti opposti non si costituivano.
Con sentenza del 22 dicembre 2005 il giudice di pace dichiarava nullo il decreto ingiuntivo ed estinti per compensazione i crediti vantati e poneva a carico degli opposti le spese di lite.
Contro la decisione hanno proposto ricorso F. e L. deducendo unico articolato motivo di ricorso, non resistono le controparti.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non merita accoglimento.
Deduce il ricorrente “violazione dei principi fondamentali, violazione del contraddittorio, nullità della sentenza e dello intero procedimento, violazione di L. art. 180, 645, 638 del c.p.c., violazione dell’art. 641 c.p.c. e art. 164 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4.”.
La tesi considera come nulla, in quanto tardiva la rinnovazione della notifica e quindi invalida la dichiarazione di contumacia, con lo effetto di rendere esecutivo il decreto ingiuntivo opposto per la formazione del giudicato per effetto della mancata opposizione nel termine indicato decreto, di quaranta giorni dalla notifica del ricorso e pedissequo decreto avvenuta il 3 gennaio 2005.
La omessa citazione in giudizio e la omessa indicazione della data della udienza, hanno reso lo atto inidoneo al raggiungimento dello scopo cui era destinato e precisamente la vocatio in ius.
In senso contrario si osserva che, come ha sottolineato il procuratore generale, il ricorso deducendo un error in procedendo, difetta di autosufficienza non contenendo la riproduzione della ordinanza di rinnovazione con effetto sanante, avendo posto le controparti nelle condizioni di prendere parte al giudizio di opposizione. In tal senso i precedenti di questa Corte in data 2005 n. 13918 e 2003 n. 13918. Non sussiste pertanto la nullità invocata in relazione al deposito tempestivo del ricorso in opposizione sulla base della ordinanza che manteneva in termini gli opponenti. In tal senso la fattispecie non appare perspicua al successivo arresto delle SU 2008 n. 20604 che invece considerano la diversa situazione della inesistenza della notifica del ricorso e del decreto di deposito del ricorso in opposizione. Nulla per le spese del giudizio di cassazione non essendosi costituite le controparti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso; nulla per le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 15 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2010