Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11957 del 12/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 12/05/2017, (ud. 16/03/2017, dep.12/05/2017),  n. 11957

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 10197/2016 R.G. proposto da:

EQUITALIA SUD SPA, C.F. (OMISSIS), in persona del Responsabile del

contenzioso regionale – Direzione Regionale Lazio, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA 294, presso lo studio

dell’avvocato ENRICO FRONTICELLI BALDELLI, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

P.G., ROMA CAPITALE C.F. (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 20896/2015 del TRIBUNALE di ROMA, depositata

il 19/10/2015;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/03/2017

dal Consigliere Dott. Franco DE STEFANO.

Fatto

RILEVATO

che:

Equitalia Sud spa ricorre, affidandosi a due motivi, per la cassazione della sentenza del 19.10.15 con cui, in grado di appello, il tribunale di Roma ha accolto l’opposizione di P.G. perchè ha ritenuto irrituale la notifica della cartella n. (OMISSIS) sottesa all’impugnato preavviso di fermo amministrativo per sanzioni a violazioni del codice della strada accertate da Roma Capitale;

gli intimati non espletano attività difensiva in questa sede;

è stata formulata proposta di definizione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 1, come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1 bis, comma 1, lett. e), conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Diritto

CONSIDERATO

che:

il Collegio ha disposto redigersi la motivazione in forma semplificata;

congiuntamente esaminati, sono manifestamente fondati i due motivi di ricorso (violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 ed omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio), con cui la ricorrente contesta che la spedizione della cartella a mezzo raccomandata dovesse seguire nelle forme proprie della notificazione previste dal codice di rito civile e quindi articolarsi sul verbale di vane ricerche e poi nell’invio della successiva raccomandata di conferma prevista dall’art. 139 c.p.c., comma 4, per il caso di notifica a mani del portiere;

infatti, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, comma 1, seconda parte prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all’ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati (in tali espressi termini: Cass. 19/03/2014, n. 6395; Cass. 06/03/2015, n. 4567; Cass. 15/06/2016, n. 12351, che specifica altresì che la notificazione della cartella di pagamento è disciplinata dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 anche dopo la modificazione apportata a quest’ultima norma con il D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 12 sicchè la notifica può essere eseguita direttamente da parte dell’esattore mediante raccomandata con avviso di ricevimento);

ne consegue che (in termini: Cass. ord. 13/06/2016, n. 12083), qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, seconda parte, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1982, sicchè va cassata la sentenza con cui il giudice di merito ha ritenuto invalida la notifica della cartella sull’erroneo presupposto che, non essendo stata ricevuta dal destinatario personalmente, occorresse l’invio di una seconda raccomandata;

il ricorso va così accolto, con cassazione della gravata sentenza e rinvio al tribunale di Roma, in persona di diverso giudicante, anche per le spese del giudizio di legittimità, pure dandosi atto visto che il ricorso è stato accolto – dell’insussistenza dei presupposti per applicare il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione.

PQM

accoglie il ricorso; cassa la gravata sentenza e rinvia al tribunale di Roma, in persona di diverso giudicante, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 16 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2017

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