Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11956 del 30/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 30/05/2011, (ud. 24/03/2011, dep. 30/05/2011), n.11956

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 1063-2010 proposto da:

NOVA IMMOBILIARE SRL (OMISSIS), in persona del legale

rappresentente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CORTINA D’AMPEZZO 60, presso lo studio dell’avvocato TUPINI SERGIO,

che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende, ope

legis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 105/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA del 21/10/08, depositata il 12/11/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/03/2011 dal Consigliere Relatore Dott. CAMILLA DI IASI;

è presente il P.G. in persona del Dott. CARLO DESTRO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. La Nuova Immobiliare s.r.l. propone ricorso per cassazione nei confronti dell’ Agenzia delle Entrate (che resiste con controricorso) e avverso la sentenza con la quale, in controversia concernente impugnazione di cartella esattoriale per Iva relativa all’anno 1996, la C.T.R. Lazio confermava la sentenza di primo grado (che aveva respinto il ricorso della contribuente), affermando che la società non poteva riportare nella dichiarazione relativa all’anno 1996 il credito relativo all’anno 1995 del quale era già stato chiesto il rimborso e del quale, con lettera dell’Ufficio Iva in data 4giugno 1996, era stata comunicata la sospensione e che nessun effetto poteva riconoscersi alla prova di aver provveduto a sanare le pregresse situazioni che avevano determinato la sospensione del rimborso.

2. L’unico motivo di ricorso (col quale, deducendo “falsa ed erronea applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 60 e 54” la ricorrente chiede a questa Corte di dire “se è legittimo riportare in detrazione un credito di imposta, temporaneamente sospeso, non contestato dall’Ufficio, nella dichiarazione dell’anno successivo a quello in cui il credito stesso è maturato e se le questioni così insorte tra la società e l’erario siano state definite inequivocabilmente dalla domanda di condono tombale presentata dalla contribuente ed alla quale hanno fatto seguito i relativi pagamenti”) è, prima di ogni altra possibile considerazione nel merito della censura, innanzitutto inammissibile per inadeguatezza del relativo quesito di diritto (esistente e posto alla fine del motivo, a differenza di quanto ritenuto dalla controricorrente).

Tale quesito, infatti, nei termini sopra riportati, non adempie alla propria funzione – che è quella di far comprendere alla Corte di legittimità, dalla lettura del solo quesito, inteso come sintesi logico-giuridica della questione, quale sia l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice di merito e quale, secondo la prospettazione del ricorrente, la regola da applicare – in quanto astratto, avulso dal concreto sviluppo della fattispecie, privo delle precisazioni necessarie a consentire alla Corte di formulare una risposta utile ai fini della definizione della controversia ed inidoneo ad esprimere la rilevanza della risposta al quesito ai fini della decisione sul motivo (v. tra molte altre cass. n. 7197 del 2009 e n. 8463 del 2009, nonchè SU n. 7257 del 2007 e SU n. 7433 del 2009).

Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 1.600,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 24 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2011

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