Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11956 del 17/05/2010

Cassazione civile sez. III, 17/05/2010, (ud. 15/03/2010, dep. 17/05/2010), n.11956

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – rel. Consigliere –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. FEDERICO Giovanni – Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 1567-2006 proposto da:

M.V. (OMISSIS), M.F.

(OMISSIS), G.E. (OMISSIS), M.

M. (OMISSIS), M.E. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA A. BERTOLONI 35, presso lo

studio dell’avvocato BIAGETTI VITTORIO, che li rappresenta e difende

unitamente agli avvocati TAMPELLI CLAUDIO, MAGLIA SANDRO giusta

delega in calce al ricorso;

– ricorrenti –

e contro

COMUNE DI SORESINA (OMISSIS);

– intimato –

sul ricorso 6318-2006 proposto da:

COMUNE DI SORESINA, in persona del Sindaco pro tempore (già Opera

Pia Telò Marra Vittoria e Opera Pia Pò Teresa), considerato

domiciliato “ex lege” in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avvocato GENNARO TERRACCIANO,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

M.V., M.F., G.F.,

M.M., M.E., elettivamente domiciliali in

ROMA, VIA A. BERTOLONI 35, presso lo studio dell’avvocato BIAGETTI

VITTORIO, che li rappresenta e difende unitamente agLi avvocati

TAMPELLI CLAUDIO, MAGLIA SANDRO giusta delega in calce al ricorso

principale;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 987/2004 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

SEZIONE SECONDA CIVILE, emessa il 27/10/2004, depositata il

03/12/2004 R.G.N. 1265/2002;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/03/2010 dal Consigliere Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI;

udito l’Avvocato VITTORIO BIAGETTI;

udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. FEDELI Massimo

che ha concluso con il rigetto del ricorso principale e del ricorso

incidentale.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Corte di appello di Brescia, con sentenza del 3 dicembre 2004, decidendo sugli appelli, principale del Comune di Soresina (quale successore dell’Opera Pia Telò Maria Vittoria e Pò Teresa) e incidentale degli eredi di M.I. ( M.V., M.F., M.M. e G.F.), accoglieva parzialmente l’appello del Comune e lo condannava a rifondere agli eredi M. ed a M.E. la complessiva somma di Euro 71.360,33 oltre interessi legali dal 9 marzo 1994 al saldo, respingendo le domande riconvenzionali del Comune e l’appello incidentale dei M.. Provvedeva quindi al riparto delle spese processuali (v. amplius in dispositivo).

2. Le ragioni del contendere derivavano da una vendita effettuata il (OMISSIS) dalle Opere Pie (ora Comune di Soresina) di due poderi ad A.D., che sosteneva di esserne affittuario, successivamente venduti a M.I. ed a M.E..

Successivamente i coniugi F., confinanti a detti terreni, avevano impugnato la vendita sostenendo che il D. aveva esercitato abusivamente la prelazione. Ne era derivata una controversia dinanzi al Tribunale di Cremona, conclusa con un giudicato che accertava il fondamento delle pretese dei F..

Nel frattempo il D., essendo creditore verso le Opere pie del prezzo ad esse versato per l’acquisto dei poderi, con atto del (OMISSIS) aveva ceduto il credito ai M.I. ed E., che avevano perso i terreni per effetto della azione svolta dai coniugi F..

Con separati atti di citazione del marzo 1994 i M. convennero dinanzi al Tribunale di Cremona le Opere Pie, chiedendone la condanna al pagamento della somma di L. 138.173 680 oltre interessi, facendo valere il credito ceduto. Resistevano le Opere pie contestando il fondamento delle pretese e spiegando domanda riconvenzionale.

Il Tribunale di Cremona, con sentenza del 2001 n. 408, accoglieva la domanda dei M. in ordine al chiesto, oltre rivalutazione e interessi e rigettava le domande riconvenzionali del Comune condannandolo alle spese del grado.

Contro questa decisione erano proposti gli appelli principale e incidentali di cui sopra e la Corte di appello provvedeva accogliendo parzialmente l’appello del Comune (cfr., infra in parte motiva).

3. Contro la decisione hanno proposto ricorso principale gli eredi di M.I. e M.E., affidato a cinque motivi, ricorso incidentale contestuale a controricorso il Comune di Soresina affidato ad unico motivo.

A tale controricorso resistono i ricorrenti principali deducendo la tardività del ricorso del comune.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4. Preliminarmente in rito deve, ai sensi degli artt. 370 e 371 c.p.c. rilevarsi la inammissibilità del ricorso incidentale del Comune, essendo il ricorso principale notificato in data 4 gennaio 2006 ed il controricorso in esame notificato tardivamente il 21 febbraio 2006.

5. Il ricorso principale non merita accoglimento in ordine ai motivi dedotti,che per una migliore esposizione vengono in sintesi descrittiva; seguirà la esposizione delle considerazioni in relazione alla loro confutazione, peraltro già correttamente compiuta dalla Corte di appello.

5.a. SINTESI DEI MOTIVI. Nel PRIMO MOTIVO si deduce “omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti e rilevabile di ufficio e violazione di legge, art. 360 c.p.c., nn. 1 e 5 in relazione allo art. 100 c.p.c.”.

La tesi, argomentata nel motivo, è che nè le Opere pie, nè il Comune di Soresina sono legittimati a chiedere frutti o canoni per beni che (salvo il diritto di erano stati aggiudicati ai F.- C..

L’eccezione di compensazione trae spunto da un assunto errato, in quanto le Opere Pie non ricevettero dal D. la restituzione dei fondi in data (OMISSIS) (ff 14 e 15 del ricorso).

Nel SECONDO MOTIVO si deduce ancora “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto, art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in relazione all’art. 100 c.p.c.” la tesi è che erroneamente la Corte di appello ha ritenuto legittimato attivamente un soggetto, le Opere Pie, rientrate nel possesso dei fondi nel (OMISSIS) (fatto ritenuto pacifico, ma contestato dal ricorrente). (ff 15 del ricorso).

Nel TERZO motivo si deduce error in iudicando per la falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 2033, 1148 e 1147 c.c. tra di loro coordinate, sul rilievo che la eccezione di compensazione non poteva essere accolta (ff 16 del ricorso).

Nel QUARTO motivo (ff 19 a 20 del ricorso) si deduce l’error in iudicando per la violazione degli artt. 1243 e 2697 del codice civile, sul rilievo che le Opere Pie nel corso del processo hanno esteso la domanda riconvenzionale per ricomprendervi anche la condanna al pagamento dei canoni di affitto; sul punto si assume che gli attori non hanno accettato il contraddittorio. Si argomenta la violazione delle norme di legge richiamate in ordine alla verifica dei presupposti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito considerato per la compensazione.

Nel QUINTO motivo si deduce (ff 21 del ricorso) l’error in iudicando in relazione alla condanna delle spese per i due gradi del giudizio con compensazione per 1/3 senza tener conto che la domanda dei M. era stata accolta integralmente e che l’eccezione di compensazione lo era stata solo in parte. La compensazione doveva essere totale.

5.b. RAGIONI DI NON ACCOGLIBILITA’ DEI MOTIVI. I PRIMI due motivi vengono in esame congiunto deducendo sostanzialmente difetto di legittimazione passiva una prima volta come vizio di motivazione e quindi come error in iudicando.

In senso contrario si osserva che dall’esame delle conclusioni degli appellati eredi di M.I. e dell’appellato M. E., emerge la richiesta di condanna del Comune al pagamento degli interessi e della rivalutazione dalla data della stipula del contratto dichiarato nullo, in subordine etc.”.

Non risulta dunque proposta come motivo di appello incidentale, la questione della legittimazione passiva, nè la ratio decidendi chiaramente espressa sul punto (ff 12 e 13 della motivazione) in ordine ai diritti delle Opere Pie – Comune e in ordine alla eccezione di compensazione con il maggior credito.

In particolare il punto 3 della motivazione della sentenza di appello che considera come pacifico il fatto della restituzione dei fondi agricoli alle Opere Pie da parte del D., considerato come fatto non controverso, poteva essere oggetto di una impugnazione di natura revocatoria, mentre appare come una quaestio facti in ordine alla quale la valutazione del giudice del merito, appare coerente con la valutazione delle risultanze probatorie acquisite (vedi in particolare Corte di Cassazione n. 4923 del 1988) e dunque il dedotto vizio della motivazione doveva espressamente denunciare la parte motiva che ne era affetta, e l’errore della logica giuridica. I motivi risultano pertanto inammissibili prima che infondati.

Nel terzo e nel quarto motivo che censurano l’avvenuta compensazione sotto il profilo di errores in iudicando, si osserva che la Corte di appello ha correttamente motivato su tale punto, accogliendo in parte l’appello del Comune, di cui ha riconosciuto la legittimazione attiva, senza travalicare il petitum sul quale si è svolto un contraddittorio sostanziale tra le parti. (ff 12 a 15 del ricorso), ricostruendo i crediti come liquidi ed esigibili e accogliendo in parte la eccezione di compensazione. Non risultano pertanto puntuali le censure svolte per dimostrare la erroneità dei criteri compensativi,in punto di diritto.

Manifestamente infondato il quinto motivo che attiene ad una valutazione discrezionale, adeguatamente motivata (ff 16) sulla base delle vicende processuali.

6. In conclusione il ricorso principale deve essere rigettato, ma la natura della lite e le peculiarità del caso giustifica la compensazione tra le parti costituite del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi, dichiara inammissibile il ricorso incidentale del Comune di Soresina, e rigetta il ricorso principale dei M., compensando tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 15 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA