Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11956 del 10/06/2016


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Cassazione civile sez. trib., 10/06/2016, (ud. 22/04/2016, dep. 10/06/2016), n.11956

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15708/2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AURELIA CASE DI A.T. & C. SAS, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA C.

MONTEVERDI 16, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE NATOLA, che

lo rappresenta e difende giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 38/2010 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 19/04/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/04/2016 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI;

udito per il ricorrente l’Avvocato PUCCIARIELLO che si riporta agli

atti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CUOMO Luigi, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia concerne l’impugnazione dell’avviso di rettifica e liquidazione emesso con riferimento all’imposta di registro, conseguente alla stima di maggior valore del terreno oggetto di compravendita. Il contribuente impugnava l’avviso contestando la mancanza di motivazione e l’erroneità del valore attribuito al bene, con riferimento alla stima dell’UTE (pur allegata), ma redatta senza l’indicazione degli elementi di confronto.

La ctp respingeva il ricorso del contribuente, mentre la CTR, su appello della contribuente, comparando e valutando la stima dell’UTE e la stima di parte, in riferimento al valore da attribuire al terreno oggetto di compravendita, riteneva che la contribuente avesse versato in atti documentazione idonea a disattendere l’operato dell’ufficio, la cui stima si sarebbe fondata su elementi di valutazione e dati generici.

L’ufficio ha proposto, conseguentemente, ricorso davanti a questa Corte di Cassazione, sulla base di due motivi, mentre l’ufficio ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo e secondo motivo di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente, attenendo ad un medesimo profilo di censura, il ricorrente denuncia il vizio di motivazione insufficiente della sentenza impugnata, su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nonchè violazione di legge, in particolare del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51, comma 3 e art. 52, comma 2, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto, ad avviso dell’ufficio, il fatto stesso che la società contribuente si sia difesa solo sul merito della pretesa, era indice che l’atto impositivo avesse assolto alla sua funzione propria di provocatio ad opponendum e ciò avrebbe dovuto deporre per l’adeguatezza dell’avviso d’accertamento (al quale era stata allegata la perizia UTE), per la concreta determinazione del valore dal terreno da sottoporre a tassazione; inoltre, i giudici d’appello avrebbero ritenuto, in violazione degli articoli indicati in rubrica, che la determinazione della maggiore imposta si fosse basata su elementi di valutazione e dati generici, nonostante il rispetto dei criteri di valutazione normativamente previsti.

Il motivo è fondato.

Infatti, dalla motivazione della sentenza impugnata, non appaiono sufficientemente chiari i passaggi logici, in virtù dei quali la stima dell’UTE è stata ritenuta fondata su elementi di valutazione e dati generici, laddove uno scostamento così rilevante non è stato ritenuto sussistere neppure in parte; in buona sostanza, i giudici d’appello hanno “sposato” pienamente i valori indicati nella perizia di parte e hanno ritenuto non accettabile la stima dell’UTE, senza tener conto che pur in difetto di sopralluogo, tale stima del compendio immobiliare era basata su specifici parametri, quali descrizione dei beni, caratteristiche, ubicazione, estensione, stato di conservazione, epoca di costruzione, quantificazione del valore. I giudici d’appello, cioè, tenuto conto della rilevanza degli interessi economici in gioco, in presenza di eventuali incertezze o dubbi avrebbero potuto disporre un’autonoma consulenza tecnica d’ufficio, per chiarire e rendere palesi l’effettivo valore del compendio immobiliare oggetto d’accertamento.

In virtù delle superiori considerazioni la sentenza va, pertanto, cassata e rinviata, anche per le spese del presente giudizio, nuovamente alla sezione regionale del Lazio, in diversa composizione, affinchè, determini il valore del compendio (ai fini impositivi) al tempo della vendita, alla stregua dei prezzi di mercato del luogo, tenendo conto dell’ubicazione, delle caratteristiche urbanistiche, nonchè degli indici di edificabilità, disponendo, se ritenuto necessario, apposita consulenza d’ufficio.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale per il Lazio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2016

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