Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11956 del 07/05/2019

Cassazione civile sez. II, 07/05/2019, (ud. 02/10/2018, dep. 07/05/2019), n.11956

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJ Sergio – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5891-2015 proposto da:

D.G., e M.M., elettivamente domiciliati in

Roma, via Veneto n. 96 presso lo studio dell’Avvocato G. Rocci,

rappresentati e difesi dall’avvocato Mario Saladino;

– ricorrenti –

contro

D.L.M.C.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1117/2014 della Corte di appello di Palermo

depositata il 03 luglio 2014;

udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 2

ottobre 2018 dal Consigliere relatore Dott.ssa Milena Falaschi;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. Troncone Fulvio, che ha concluso per l’accoglimento

del ricorso;

udito l’Avv.to Antonio Ielo (con delega dell’Avv. Mario Saladino).

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

D.G. e M.M. evocavano, dinanzi al Tribunale di Palermo, D.L.M.C., chiedendo di accertarsi l’inesistenza della servitù di scarico gravante di fatto sul loro fondo.

Instaurato il contraddittorio, nella resistenza della convenuta, la quale spiegava anche domanda riconvenzionale, chiedendo l’accertamento dell’intervenuto acquisto per usucapione di detta servitù, con condanna degli attori al risarcimento dei danni per le molestie subite, il giudice adito respingeva la domanda attorea e in accoglimento della riconvenzionale, riconosceva l’esistenza della servitù.

In virtù di rituale appello interposto dal D. e dalla M., la Certe di appello di Palermo lo dichiarava inammissibile, ai sensi dell’art. 342 c.p.c., in quanto a seguito della riforma introdotta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 2 convertito con modificazione dalla L. n. 134 del 2012, applicabile ratione temporis, i motivi di censura dovevano contenere le parti del provvedimento che si intendeva impugnare e le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal primo giudice, nonchè l’indicazione delle circostanza da cui derivava la violazione di legge. Di converso nella specie – genericamente denunciata la violazione dell’art. 2697 c.c. – con il primo motivo, non veniva formulata alcuna richiesta di modifica alla ricostruzione dei fatti operata dal primo giudice sulla scorta delle testimonianze; con il secondo mezzo veniva richiesta una c.t.u. meramente esplorativa; con la terza doglianza – relativa all’accoglimento della domanda risarcitoria della convenuta – oltre a non denunciare alcuna specifica violazione di legge, non chiedevano alcuna modifica al fatto come ricostruito dal primo giudice.

Per la cassazione della sentenza di secondo grado ricorrono ancora il D. e la M. sulla base di un unico motivo, col quale si deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c. (come novellato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, conv. con modificazioni dalla L. n. 134 del 2012).

D.L.M.C., sebbene ritualmente intimata, non ha svolto attività difensiva.

Il ricorso – previa relazione stilata dal nominato consigliere delegato – è stato inizialmente avviato per la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380-bis c.p.c., avanti alla sesta sezione civile – 2. All’esito dell’adunanza camerale fissata al 20.04.2017, con ordinanza interlocutoria n. 27736 del 2017 depositata il 21.11.2017, il procedimento è stato rimesso alla pubblica udienza dinanzi alla seconda sezione per mancanza dell’evidenza decisoria, per essere stata rimessa con ordinanza interlocutoria n. 8845 del 2017 la questione della specificità dei motivi di appello alle Sezioni Unite di questa Corte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con l’unico motivo i ricorrenti lamentano la violazione e la falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., come novellato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, conv. con modificazioni dalla L. n. 134 del 2012, ben potendo i motivi di appello sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado allorchè ne determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata. Precisano i ricorrenti di avere con il primo mezzo offerto una prospettazione delle risultanze probatorie del tutto opposta a quella accreditata dal primo giudice, in particolare di avere criticato l’analisi del corpus possessionis quanto alla nota a firma della convenuta indirizzata al Sindaco il 10.7.2009, con la quale si impegnava alla rimozione della colonna di scarico posta sulla facciata della sua abitazione. Al pari della questione relativa alla c.t.u. per una ispezione sull’effettivo stato della colonna controversa, che risultava già corroborata da una perizia di parte. Ancora chiariscono i ricorrenti di essersi doluti che la domanda riconvenzionale di risarcimento accolta non aveva alcuna attinenza con le domande spiegate in giudizio legate alla questione della colonna di scarico controversa ovvero alla riconvenzionale di usucapione della servitù di condotta, riguardando il patema d’animo della convenuta per vicende diverse.

Il motivo e, con esso il ricorso, è fondato.

La Corte di appello ha ritenuto che, per effetto della riforma dell’art. 342 c.p.c. introdotta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, dall’art. 54, comma 1, lettera (Oa), (convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134), colui il quale intenda proporre appello non possa limitarsi a riproporre le ragioni in fatto ed in diritto già prospettate in primo grado, ma deve indicare non solo le parti del provvedimento concretamente impugnate, ma anche precisare “le (eventuali) modifiche da apportare ai fatti come ricostruiti dal primo giudice e specifichi le (eventuali) violazioni di legge che, a suo avviso, hanno condotto ad una errata decisione”.

Come già stabilito dalle Sezioni Unite di questa Corte, si tratta d’una tesi insostenibile, per tre ragioni.

La prima ragione è che il nostro processo civile, come da antica dottrina, è caratterizzato da un assetto teleologico delle norme, di cui vi è traccia evidente nell’art. 156 c.p.c., comma 3, secondo il quale la nullità di un atto processuale non può mai essere pronunciata se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.

Vero è che tale norma disciplina le ipotesi di nullità, mentre i requisiti dell’atto d’appello elencati dall’art. 342 c.p.c. sono richiesti a pena di inammissibilità; tuttavia a prescindere dalla condivisibilità della distinzione dogmatica tra requisiti dell’atto richiesti a pena di nullità e requisiti c.d. di “contenuto-forma” richiesti a pena di inammissibilità (ricordando che l’inammissibilità non è la sanzione per un vizio dell’atto diverso dalla nullità, ma la conseguenza di particolari nullità dell’appello: così Cass. n. 18932 del 2016), l’art. 156 c.p.c., comma 3, è comunque espressione di un principio generale sotteso dall’ordinamento processuale, che l’interprete non può ignorare.

Da questo principio discende che, anche quando si debba giudicare dell’ammissibilità di una impugnazione, il giudicante deve badare non al rispetto di clausolari astratti o formule di stile, ma alla sostanza ed al contenuto effettivo dell’atto.

La seconda ragione è che le norme processuali, se ambigue, vanno interpretate in modo da favorire una decisione sul merito, piuttosto che esiti meramente processuali. Le regole processuali, infatti, costituiscono solo lo strumento per garantire la giustizia della decisione, non il fine stesso del processo.

Lo hanno stabilito le Sezioni Unite di questa Corte, sia pure in materia diversa da quella dell’ammissibilità dell’atto d’appello; in particolare, nella decisione pronunciata da Sez. Un., n. 26242 del 12 dicembre 2014, si è proclamato il superamento “dell’assunto della inossidabile primazia del rito rispetto al merito”, soggiungendo che tra più ragioni di rigetto della domanda, il giudice dovrebbe optare per quella che assicura il risultato più stabile: sicchè tra un rigetto per motivi di rito e uno per ragioni afferenti al merito, il giudice dovrebbe scegliere il secondo.

La terza ragione è che anche il diritto processuale, come quello sostanziale, non può non essere interpretato alla luce delle regole sovranazionali imposte dal diritto comunitario.

Tra queste vi è l’art. 6, comma 3, del Trattato sull’Unione Europea (c.d. “Trattato di Lisbona”, ratificato e reso esecutivo con L. 2 agosto 2008, n. 130), il quale stabilisce che “i diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (…) fanno parte del diritto dell’Unione in quanto principi generali”. Per effetto di tale norma, dunque, i principi della CEDU sono stati “comunitarizzati”, e sono divenuti “principi fondanti dell’Unione Europea”.

Tra i principi sanciti dalla CEDU vi è quello alla effettività della tutela giurisdizionale, sancito dall’art. 6 CEDU. Nell’interpretare tale norma, la Corte di Strasburgo (CEDU) ha ripetutamente affermato che il principio di effettività della tutela giurisdizionale va inteso quale esigenza che la domanda di giustizia dei consociati debba, per quanto possibile, essere esaminata sempre e preferibilmente nel merito.

Ciò vuoi dire che gli organi giudiziari degli Stati membri, nell’interpretazione della legge processuale, “devono evitare gli eccessi di formalismo, segnatamente in punto di ammissibilità o ricevibilità dei ricorsi, consentendo per quanto possibile, la concreta applicazione di quel diritto di accesso ad un tribunale previsto e garantito dall’art. 6 della CEDU del 1950”.

In applicazione di questi principi, la sentenza pronunciata da Corte EDU, II sezione, 28.6.2005, Zednik c. Repubblica Ceca, in causa 74328/01, ha affermato che le cause di nullità o di inammissibilità “non possono restringere l’accesso alla giustizia al punto tale da che sia vulnerata l’essenza stessa del diritto fatto valere. Inoltre, le cause di nullità od inammissibilità si conciliano con l’art. 6, p. 1, della Convenzione solo se perseguono un fine legittimo e se esiste un rapporto ragionevole di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo avuto di mira”. Ed in questo senso si sono altresì pronunciate Corte EDU, I sez., 21.2.2008, Koskina c. Grecia, in causa 2602/06, e Corte EDU, I sez., 24.4.2008. Kern), c. Granducato di Lussemburgo, in causa 17140/05.

I principi sin qui riassunti, già affermati da questa Corte (v. ord. n. 10916 del 2017), sono stati di recente ribaditi – come si accennava dalle Sezioni Unite di questa Corte, con la nota decisione pronunciata da Sez. Un, Sentenza n. 27199 del 16 novembre 2017, la quale ha puntualizzato che i motivi vanno interpretati nel senso che “l’impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice”; ma che “resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l’atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”).

Ciò posto in diritto, si rileva in punto di fatto che l’appello proposto dal D. e dalla M. indicava in modo non equivoco le doglianze proposte: a pag. 4 lamentavano che la loro domanda di accertamento della negatoria servitutis non fosse stata esaminata; a p. 5 e 6 esponevano le ragioni per le quali dalle prove assunte non poteva ritenersi maturata la invocata usucapione, per non essere decorso il ventennio; a p. 8 lamentavano l’assenza anche dell’animus possidendi; a p. 10 e ss denunciavano la non attinenza dei fatti lesivi dedotti dalla controparte alle domande attoree.

Pur in assenza di particolari formule sacramentali, l’impugnazione individua sufficientemente le questioni ed i punti contestati della sentenza impugnata, argomentando in contrasto con le ragioni addotte dal primo giudice.

A fronte di siffatto atto di citazione in appello la pronuncia di inammissibilità dell’impugnazione della Corte di appello non risulta in coerenza col sopra menzionato favore per le soluzioni dei problemi nel merito. Infatti, fondate o infondate che fossero tali doglianze, esse erano chiare e su esse la Corte di appello doveva decidere e non dichiarare l’appello inammissibile.

In conclusione, all’accoglimento del ricorso consegue la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio a diversa Sezione della Corte di appello di Palermo che dovrà riesaminare il gravame alla luce dei principi sopra affermati e dunque nel merito.

Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice del rinvio.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso;

cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa a diversa Sezione della Corte di appello di Palermo, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile della Corte di Cassazione, il 2 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA