Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11955 del 30/05/2011
Cassazione civile sez. trib., 30/05/2011, (ud. 24/03/2011, dep. 30/05/2011), n.11955
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERONE Antonio – Presidente –
Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 16238-2009 proposto da:
C.G. (OMISSIS), in proprio e n.q. di legale
rappresentante della CENTRO FRUTTA DI CASTALDO GENNARO & C.
SNC,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 79, presso lo studio
dell’avvocato TRULIO ANTONIO, rappresentato e difeso dall’avvocato
CHIEFFO ANIELLO, giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope
legis;
– resistente –
avverso la sentenza n. 71/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
di NAPOLI, depositata il 08/05/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
24/03/2011 dal Consigliere Relatore Dott. CAMILLA DI IASI; è
presente il P.G. in persona del Dott. CARLO DESTRO.
Fatto
FATTO E DIRITTO
1. C.A., socio della Centro Frutta di Castaldo Gennaro & C. s.n.c., propone ricorso per cassazione nei confronti dell’ Agenzia delle Entrate (che non ha resistito con controricorso ma ha depositato atto cd. “di costituzione”) e avverso la sentenza con la quale la C.T.R. Campania dichiarava legittimi gli avvisi per Irpef relativi agli anni 1998/2000 limitatamente ai redditi di partecipazione conseguenti ai redditi societari confermati in altro giudizio deciso dalla medesima C.T.R. nella medesima udienza.
2. Rilevato che nella specie si controverte di accertamento concernente il reddito di partecipazione a una società di persone, deve evidenziarsi che questa Corte ha affermato che l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. n. 917 del 1986 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi, non avendo infatti siffatta controversia ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario e relativa necessità di integrazione, essendo il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio (v. SU n. 14815 del 2008).
Ritenuto pertanto che il presente procedimento non poteva essere iniziato nè proseguito senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari, il rilievo del difetto di integrità del contraddittorio, omesso da parte dei giudici di primo grado e di appello, deve essere compiuto in sede di legittimità, essendo la Corte dotata di poteri d’ufficio in tal senso in tutte le ipotesi in cui il processo non poteva essere iniziato o proseguito, con la conseguenza che la sentenza impugnata in questa sede, sulla quale soltanto può immediatamente pronunciarsi questa Corte, deve essere cassata (restando peraltro in ciò travolta anche la sentenza di primo grado), con rinvio alla C.T.P. di Napoli affinchè provveda a decidere la controversia previa integrazione del contraddittorio.
Atteso che la citata sentenza delle sezioni unite è intervenuta dopo la proposizione del ricorso introduttivo in primo grado si dispone la compensazione delle spese dell’intero processo.
P.Q.M.
Decidendo sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.P. di Napoli. Compensa le spese dell’intero processo.
Così deciso in Roma, il 24 marzo 2011.
Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2011