Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11955 del 17/05/2010

Cassazione civile sez. III, 17/05/2010, (ud. 04/03/2010, dep. 17/05/2010), n.11955

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SENESE Salvatore – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. CHIARINI M. Margherita – rel. Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 5671-2006 proposto da:

A.N.AM.MI. ASSOCIAZIONE NAZIONALE EUROPEA AMMINISTRATORI DI IMMOBILI,

(OMISSIS), in persona del suo legale rappresentante pro tempore

Prof. B.G., elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE

DEI MELLINI 10, presso lo studia dell’avvocato CASTELLANI FILIPPO,

rappresentata e difesa dall’avvocato D’ANGELO BRUNO giusta delega a

margine del ricorso;

– ricorrente –

e contro

C.G. (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 34479/2005 del GIUDICE DI PACE di ROMA, emessa

il 23/03/2005, depositata il 04/08/2005 R.G.N. 29175/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/03/2010 dal Consigliere Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI;

udito l’Avvocato ENRICO ZICAVO con delega dell’Avvocato BRUNO

D’ANGELO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo che ha concluso per inammissibilità’ del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

C.G., con citazione del 15 dicembre 2003, conveniva dinanzi al Giudice di Pace di Roma l’A.N.A.M.M.I. in opposizione al decreto ingiuntivo nei suoi confronti emesso per il pagamento di Euro 532 per quote associative non pagate per gli anni 2000 – 2003 eccependo l’incompetenza territoriale a favore del giudice di Pace di Nocera Inferiore, essendo il consumatore residente a S. ai sensi dell’art. 1469 bis cod. civ. in relazione al contratto, concluso in (OMISSIS) nella sede della convenuta, concernente l’iscrizione all’associazione e la frequentazione del corso per aspiranti amministratori di condominio.

Il Giudice di pace accoglieva l’eccezione dichiarando la competenza del giudice di Pace di Nocera Inferiore e – dichiarava nullo il decreto dovendosi ritenere professionista l’A.N.A.M.M.I. poichè si avvaleva di un organizzazione stabile e duratura per l’organizzazione dei corsi, si che ai sensi dell’art. 1469 ter c.c., comma 3, 4 e 5 doveva provare che la clausola di deroga ai fori speciali legali in materia di obbligazioni contrattuali era stata oggetto di specifica trattativa, non essendo a tal fine idonea la doppia sottoscrizione ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. non concernendo la clausola di competenza esclusiva del foro di Roma il contratto di associazione, ma soltanto le controversie inerenti al corso.

Ricorre per cassazione l’A.N.A.M.M.I.. L’intimato non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deduce la ricorrente: “Art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5: violazione e falsa e/o omessa applicazione dell’art. 1469 bis c.c., n. 2 e art. 1469 quinquies cod. civ. e di ogni altra norma e principio in materia di inefficacia e/o nullità delle clausole contrattuali e di definizione della figura del professionista”.

L’ A.N.A.M.M.I. è associazione non riconosciuta e senza fini di lucro, come emerge dall’art. 2 dello Statuto, e quindi, poichè non svolge attività imprenditoriale, ma tutela i diritti e gli interessi degli associati, la normativa applicabile per disciplinare il rapporto è quella degli artt. 1341 e 1342 cod. civ..

Il ricorso è inammissibile.

Ribadito (Cass. 4436/2007, 22382/2009) infatti che, se l’atto citazione è notificato successivamente al 10 febbraio 2003, trova applicazione, ai sensi del D.L. n. 18 del 2003, art. 1 “bis” convertito nella L. n. 63 del 2003, la nuova formulazione dell’art. 113 c.p.c., comma 2, nella parte in cui esclude il ricorso al giudizio di equità, indipendentemente dal valore della controversia quando il processo abbia ad oggetto un rapporto giuridico derivante da un contratto concluso con le modalità di cui all’art. 1342 cod. civ., e che questa disciplina si applica anche alla controversia avente ad oggetto il rapporto fra associati ed associazione, qualora l’adesione a quest’ultima sia avvenuta mediante un modulo da essa predisposto – come espressamente nella fattispecie afferma la ricorrente – la sentenza impugnata era appellabile, nei limiti e secondo le previsioni di cui all’art. 339 cod. proc. civ., e non ricorribile per cassazione (Cass. 14185/2008).

Non si deve provvedere sulle spese non avendo l’intimato svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 4 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2010

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