Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11955 del 12/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 12/05/2017, (ud. 16/03/2017, dep.12/05/2017),  n. 11955

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 09119/2016 R.G. proposto da:

EQUITALIA SUD SPA, C.F. (OMISSIS), in persona del Responsabile del

contenzioso esattoriale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

ANTONIO NIBBY 11, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO BIASIOTTI

MOGLIAZZA, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

D.C.M., ROMA CAPITALE, C.F. (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 19874/2015 del TRIBUNALE di ROMA, depositata

il 05/10/2015;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/03/2017

dal Consigliere Dott. Franco DE STEFANO.

Fatto

RILEVATO

che:

Equitalia Sud spa ricorre, affidandosi ad un motivo, per la cassazione della sentenza n. 19874 del 5.10.15 con cui il tribunale di Roma, accogliendo l’appello di D.C.M. avverso il rigetto della sua opposizione proposta al giudice di pace della Capitale, ha annullato la cartella esattoriale notificatagli per crediti di Roma Capitale, condannando anche essa appellante alle spese di lite;

gli intimati non espletano qui alcuna attività difensiva.

è stata formulata proposta di definizione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 1, come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1 bis, comma 1, lett. e), conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Diritto

CONSIDERATO

che:

il Collegio ha disposto la redazione della motivazione in forma semplificata;

il motivo, di “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.”, è manifestamente infondato, poichè legittimamente si condanna alle spese di lite – salva l’eventuale applicazione della disciplina sulla compensazione, alla quale però il soccombente (quale va definita l’odierna ricorrente) non ha alcun diritto – anche l’agente di riscossione pure in caso di accoglimento delle opposizioni non dovute a vizi formali o della procedura di riscossione, per quanto diffusamente argomentato da Cass. 14125/16 e soprattutto da Cass. ord. 07/02/2017, n. 3154, ovvero da Cass. ord. 06/02/2017, n. 3101, alla cui motivazione per brevità può farsi qui un integrale richiamo;

il ricorso va pertanto rigettato, ma non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, per non avervi svolto attività difensiva gli intimati, peraltro dandosi atto – mancando ogni discrezionalità al riguardo: Cass. 14/03/2014, n. 5955 – della sussistenza dei presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione e per il caso di reiezione integrale, in rito o nel merito.

PQM

rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 16 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2017

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