Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11954 del 30/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 30/05/2011, (ud. 24/03/2011, dep. 30/05/2011), n.11954

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 16236-2009 proposto da:

C.A. (OMISSIS), in proprio e n.q. di socio

della CENTRO FRUTTA DI CASTALDO GENNARO & C. SNC,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 79, presso lo studio dell’avvocato

TRULIO ANTONIO, rappresentato e difeso dall’avvocato CHIEFFO ANIELLO,

giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 70/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di NAPOLI, depositata il 08/05/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/03/2011 dal Consigliere Relatore Dott. CAMILLA DI IASI;

è presente il P.G. in persona del Dott. CARLO DESTRO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. C.G., anche n. q. di l. r. della Centro Frutta di Castaldo Gennaro & C. s.n.c., propone ricorso per cassazione nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che non ha resistito con controricorso ma ha depositato atto cd. “di costituzione”) e avverso la sentenza con la quale, in controversia concernente impugnazione di avvisi di accertamento per Iva e Irap relativi agli anni 1998/2000, la C.T.R. Campania accoglieva parzialmente l’appello dell’Agenzia avverso la sentenza di primo grado (che aveva accolto il ricorso dei contribuenti), dichiarando legittimi alcuni degli addebiti contestati negli avvisi opposti.

Giova preliminarmente rilevare che nella specie si controverte di accertamenti per Iva e Irap, che questa Corte ha affermato che l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi, non avendo infatti siffatta controversia ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilita di un caso di litisconsorzio necessario originario e relativa necessità di integrazione, essendo il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio (v. SU n. 14815 del 2008), ed infine che, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, l’accertamento di maggior imponibile IVA a carico di una società di persone, se autonomamente operato, non determina, in caso di impugnazione, la necessità del “simultaneus processus” nei confronti dei soci e, quindi, un litisconsorzio necessario, mancando un meccanismo analogo a quello previsto dal combinato disposto di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 40, comma 2, e del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5 di unicità di accertamento ed automatica imputazione dei redditi della società ai soci in proporzione alla partecipazione agli utili, con connessa comunanza di base imponibile tra i tributi a carico della società e dei soci, ma che, qualora l’Agenzia abbia contestualmente proceduto, con unico atto, ad accertamenti ILOR ed IVA a carico di una società di persone, fondati su elementi in parte comuni, seppur non coincidenti, il profilo dell’accertamento impugnato concernente l’imponibile IVA, ove non suscettibile di autonoma definizione in funzione di aspetti ad esso specifici, non si sottrae al vincolo necessario di “simultaneus processus”, attesa l’inscindibilità delle due situazioni (v. cass. n. 12236 del 2010).

Ritenuto pertanto che il presente procedimento non poteva essere iniziato nè proseguito senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari, il rilievo del difetto di integrità del contraddittorio, omesso da parte dei giudici di primo grado e di appello, deve essere compiuto in sede di legittimità, essendo la Corte dotata di poteri d’ufficio in tal senso in tutte le ipotesi in cui il processo non poteva essere iniziato o proseguito, con la conseguenza che la sentenza impugnata in questa sede, sulla quale soltanto può immediatamente pronunciarsi questa Corte, deve essere cassata (restando peraltro in ciò travolta anche la sentenza di primo grado), con rinvio alla C.T.P. di Napoli affinchè provveda a decidere la controversia previa integrazione del contraddittorio.

Atteso che la citata sentenza delle sezioni unite è intervenuta dopo la proposizione del ricorso introduttivo in primo grado si dispone la compensazione delle spese dell’intero processo.

P.Q.M.

Decidendo sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.P. di Napoli. Compensa le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, il 24 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2011

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